TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12114 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 23064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NR CI, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Salita Scudillo, 20, rapp.to e difeso dall'Avv. Paola Fraconte, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Francesco Giordani, 30, come da procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
avverso
(C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Nizza n. 35, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea CP_2
Cosimetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 96, giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione nonché avverso
, istituito con Decreto Controparte_3 Controparte_4
Legge 22/10/2016, n. 196 convertito nella Legge 1/12/2016, n. 225, subentrato ex lege in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, facenti capo a Controparte_5
Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar,
[...]
n. 14, codice fiscale e p. iva n. , in persona del Responsabile del Contenzioso P.IVA_2 CP_6
, in forza di procura speciale notarile del 25/07/2024, rep. n. 181515, racc. n. 12772
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis e con lui elettivamente domiciliata in Roma, viale Ippocrate n. 96, giusta delega depositata unitamente alla memoria di costituzione
CONVENUTE
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno richiesto la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente con il riconoscimento delle spese di lite, le parti convenute con compensazione delle spese
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con ricorso depositato in data 18/6/2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e l' proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_3 CP_1
071 2025 0063735920 000, notificata in data 19/05/2025, per l'importo di € 541,16, a titolo di contributi previdenziali dovuti all' per l'anno 2021. CP_1
Il ricorrente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando di essersi cancellato dall'Albo dei Giornalisti in data 27.11.2929 e, pertanto, non tenuto al versamento dei dei contributi richiesti.
In data 30 luglio 2025 si costituiva in giudizio l , che eccepiva Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli e rappresentava di non essere legittimato a contraddire nel merito, avendo solo provveduto a dare esecuzione al ruolo trasmesso dall'ente creditore.
In data 17/09/2025 si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, rappresentava di aver provveduto al discarico della cartella esattoriale opposta, ma che il ricorrente non aveva mai comunicato l'intervenuta cancellazione dall'albo dei giornalisti, né vi aveva provveduto l'albo di appartenenza.
All'odierna udienza le parti concludevano congiuntamente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, le convenute la compensazione delle spese processuali.
2.- La causa va decisa secondo la ragione più liquida con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che supera la pregiudiziale eccezione in rito.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale né in rito sulla competenza né sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
E' pacifico, infatti, che l ha provveduto allo sgravio del ruolo esattoriale una volta appreso della CP_1 cancellazione dell'odierno ricorrente dall'albo dei giornalisti in data 27.11.2020. in corso giudizio, per quanto attestato dalla certificazione dell'ordine dei giornalisti Campania prodotta, atteso che la cancellazione non risulta mai comunicata all'Istituto, né dal ricorrente né dall'albo professionale di appartenenza e risultando, peraltro il ricorrente ancora iscritto all'albo unico nazionale dei giornalisti.
La condotta tenuta dall dunque, risultava legittima sulla base di quanto risultante all'Istituto e la CP_1 condotta processuale conseguente è stata collaborativa e tempestiva. Ricorrono, dunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sia con l sia con CP_1
l che ha unicamente curato la notifica in esecuzione del ruolo ricevuto Controparte_3 dall CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 25/11/2025 Il Giudice
NR CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NR CI, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Salita Scudillo, 20, rapp.to e difeso dall'Avv. Paola Fraconte, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Francesco Giordani, 30, come da procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
avverso
(C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Nizza n. 35, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. , rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea CP_2
Cosimetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 96, giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione nonché avverso
, istituito con Decreto Controparte_3 Controparte_4
Legge 22/10/2016, n. 196 convertito nella Legge 1/12/2016, n. 225, subentrato ex lege in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, facenti capo a Controparte_5
Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar,
[...]
n. 14, codice fiscale e p. iva n. , in persona del Responsabile del Contenzioso P.IVA_2 CP_6
, in forza di procura speciale notarile del 25/07/2024, rep. n. 181515, racc. n. 12772
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis e con lui elettivamente domiciliata in Roma, viale Ippocrate n. 96, giusta delega depositata unitamente alla memoria di costituzione
CONVENUTE
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno richiesto la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente con il riconoscimento delle spese di lite, le parti convenute con compensazione delle spese
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con ricorso depositato in data 18/6/2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e l' proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_3 CP_1
071 2025 0063735920 000, notificata in data 19/05/2025, per l'importo di € 541,16, a titolo di contributi previdenziali dovuti all' per l'anno 2021. CP_1
Il ricorrente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando di essersi cancellato dall'Albo dei Giornalisti in data 27.11.2929 e, pertanto, non tenuto al versamento dei dei contributi richiesti.
In data 30 luglio 2025 si costituiva in giudizio l , che eccepiva Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli e rappresentava di non essere legittimato a contraddire nel merito, avendo solo provveduto a dare esecuzione al ruolo trasmesso dall'ente creditore.
In data 17/09/2025 si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, rappresentava di aver provveduto al discarico della cartella esattoriale opposta, ma che il ricorrente non aveva mai comunicato l'intervenuta cancellazione dall'albo dei giornalisti, né vi aveva provveduto l'albo di appartenenza.
All'odierna udienza le parti concludevano congiuntamente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali, le convenute la compensazione delle spese processuali.
2.- La causa va decisa secondo la ragione più liquida con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che supera la pregiudiziale eccezione in rito.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale né in rito sulla competenza né sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
E' pacifico, infatti, che l ha provveduto allo sgravio del ruolo esattoriale una volta appreso della CP_1 cancellazione dell'odierno ricorrente dall'albo dei giornalisti in data 27.11.2020. in corso giudizio, per quanto attestato dalla certificazione dell'ordine dei giornalisti Campania prodotta, atteso che la cancellazione non risulta mai comunicata all'Istituto, né dal ricorrente né dall'albo professionale di appartenenza e risultando, peraltro il ricorrente ancora iscritto all'albo unico nazionale dei giornalisti.
La condotta tenuta dall dunque, risultava legittima sulla base di quanto risultante all'Istituto e la CP_1 condotta processuale conseguente è stata collaborativa e tempestiva. Ricorrono, dunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sia con l sia con CP_1
l che ha unicamente curato la notifica in esecuzione del ruolo ricevuto Controparte_3 dall CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 25/11/2025 Il Giudice
NR CI