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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA causa n. 1043/24 RG
Udienza del 29.7.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Ferrari e Marcucci, le quali si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
E' altresì presente la convenuta personalmente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1043/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AU IA
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NA LT
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.4.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: di essersi sposato con la convenuta il 21.3.99; che con sentenza dell'1.6.16 questo Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
che dal marzo 2018 lui e la convenuta avevano ripreso la convivenza;
che questa era proseguita fino all'agosto 2020; che con sentenza del 28.6.22 era stata pronunciata di nuovo la separazione dei coniugi;
che era in corso il processo di divorzio;
che in costanza di matrimonio lui e la convenuta avevano acquistato un immobile in Capannori (LU), v.le Europa 197, al prezzo di € 115.000,00; che € 30.000,00 erano stati versati prima dell'atto e che per il pagamento dei residui € 85.000,00 lui e la convenuta avevano contratto un mutuo con vincolo di solidarietà; che tutte le rate del mutuo erano state pagate da sé, anche con riferimento ai periodi nei quali lui e la convenuta avevano vissuto separatamente. L'attore ha quindi chiesto la restituzione del 50 % delle rate pagate nei periodi giugno 2016- febbraio 2020 e agosto 2020-luglio 2021, per l'importo complessivo di € 12.606,60.
La convenuta, nell'ambito di una più ampia ricostruzione delle vicende del matrimonio e più in generale dei rapporti fra le parti, per ciò che qui rileva ha contestato che l'attore avesse provveduto da solo al pagamento del mutuo ed ha sostenuto che anche durante i periodi dallo stesso indicati
(giugno 2016-febbraio 2020 e agosto 2020-luglio 2021) egli in realtà, per quanto altalenantemente, viveva nella casa coniugale, con ripresa dunque del vincolo matrimoniale.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Premesso che l'avvenuto pagamento del mutuo da parte dell'attore deve ritenersi ammesso (a p. 8 della comparsa di costituzione si dà atto dell'integrale pagamento, dopodiché la convenuta non ha allegato alcun esborso da parte propria;
oltre a questo, occorre poi considerare che a p 13 della medesima comparsa di costituzione “non si avanza alcuna contestazione”, in relazione al cap. di prova per interrogatorio e testi n. 6 della citazione, avente ad oggetto proprio l'avvenuto pagamento da parte dell'attore di tutte le rate del mutuo), per ciò che concerne l'effettività della separazione dei coniugi nei periodi ai quali si riferisce la domanda, per un verso del tutto in linea con la citazione dell'attore
è il contenuto del ricorso per separazione depositato nel 2020 dalla convenuta, per altro verso, a fronte da un lato della sentenza di separazione del 2016, dall'altro della non contestazione dell'allontanamento dell'attore nell'agosto 2020, non vi è in atti prova, quanto al primo periodo di una ripresa della convivenza anteriormente al febbraio 2020, quanto al secondo periodo di una ripresa della convivenza tout court, e comunque anteriormente al pagamento dell'ultima rata del mutuo.
Premesso quanto precede, considerato per altro verso che il principio della non ripetibilità del pagamento del mutuo cointestato da parte di un solo coniuge in ragione della riconducibilità di tale pagamento all'adempimento dei doveri di cui all'art. 143 cc deve ritenersi applicabile solo in costanza di un effettivo vincolo matrimoniale, non trovando invece applicazione allorché, anche a prescindere da provvedimenti giudiziali, il rapporto fra le parti sia di fatto interrotto, e posto infine che la somma pretesa dall'attore non è in sé contestata, la domanda va senz'altro accolta, con condanna della convenuta a versare all'attore la somma in questione (€ 12.606,60) oltre interessi legali (nella misura di cui all'art. 12824 cc successivamente alla notifica della citazione) dai singoli pagamenti al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 12.606,60, oltre interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 264,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
Udienza del 29.7.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Ferrari e Marcucci, le quali si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
E' altresì presente la convenuta personalmente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1043/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AU IA
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NA LT
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.4.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: di essersi sposato con la convenuta il 21.3.99; che con sentenza dell'1.6.16 questo Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
che dal marzo 2018 lui e la convenuta avevano ripreso la convivenza;
che questa era proseguita fino all'agosto 2020; che con sentenza del 28.6.22 era stata pronunciata di nuovo la separazione dei coniugi;
che era in corso il processo di divorzio;
che in costanza di matrimonio lui e la convenuta avevano acquistato un immobile in Capannori (LU), v.le Europa 197, al prezzo di € 115.000,00; che € 30.000,00 erano stati versati prima dell'atto e che per il pagamento dei residui € 85.000,00 lui e la convenuta avevano contratto un mutuo con vincolo di solidarietà; che tutte le rate del mutuo erano state pagate da sé, anche con riferimento ai periodi nei quali lui e la convenuta avevano vissuto separatamente. L'attore ha quindi chiesto la restituzione del 50 % delle rate pagate nei periodi giugno 2016- febbraio 2020 e agosto 2020-luglio 2021, per l'importo complessivo di € 12.606,60.
La convenuta, nell'ambito di una più ampia ricostruzione delle vicende del matrimonio e più in generale dei rapporti fra le parti, per ciò che qui rileva ha contestato che l'attore avesse provveduto da solo al pagamento del mutuo ed ha sostenuto che anche durante i periodi dallo stesso indicati
(giugno 2016-febbraio 2020 e agosto 2020-luglio 2021) egli in realtà, per quanto altalenantemente, viveva nella casa coniugale, con ripresa dunque del vincolo matrimoniale.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Premesso che l'avvenuto pagamento del mutuo da parte dell'attore deve ritenersi ammesso (a p. 8 della comparsa di costituzione si dà atto dell'integrale pagamento, dopodiché la convenuta non ha allegato alcun esborso da parte propria;
oltre a questo, occorre poi considerare che a p 13 della medesima comparsa di costituzione “non si avanza alcuna contestazione”, in relazione al cap. di prova per interrogatorio e testi n. 6 della citazione, avente ad oggetto proprio l'avvenuto pagamento da parte dell'attore di tutte le rate del mutuo), per ciò che concerne l'effettività della separazione dei coniugi nei periodi ai quali si riferisce la domanda, per un verso del tutto in linea con la citazione dell'attore
è il contenuto del ricorso per separazione depositato nel 2020 dalla convenuta, per altro verso, a fronte da un lato della sentenza di separazione del 2016, dall'altro della non contestazione dell'allontanamento dell'attore nell'agosto 2020, non vi è in atti prova, quanto al primo periodo di una ripresa della convivenza anteriormente al febbraio 2020, quanto al secondo periodo di una ripresa della convivenza tout court, e comunque anteriormente al pagamento dell'ultima rata del mutuo.
Premesso quanto precede, considerato per altro verso che il principio della non ripetibilità del pagamento del mutuo cointestato da parte di un solo coniuge in ragione della riconducibilità di tale pagamento all'adempimento dei doveri di cui all'art. 143 cc deve ritenersi applicabile solo in costanza di un effettivo vincolo matrimoniale, non trovando invece applicazione allorché, anche a prescindere da provvedimenti giudiziali, il rapporto fra le parti sia di fatto interrotto, e posto infine che la somma pretesa dall'attore non è in sé contestata, la domanda va senz'altro accolta, con condanna della convenuta a versare all'attore la somma in questione (€ 12.606,60) oltre interessi legali (nella misura di cui all'art. 12824 cc successivamente alla notifica della citazione) dai singoli pagamenti al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 12.606,60, oltre interessi come indicato;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 264,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari