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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/04/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. 3492/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3492/2022 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Penserino e Debora Guli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Chiarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica
n. 43
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla ricorrente in data 12/02/2024 e dal resistente in data 14/02/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza respinta,
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in Ravenna in data 05.10.2010 registrato presso il
Registro del predetto Comune al n. 205, parte 1, scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni. 2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere, in calce all'atto di matrimonio, all'annotazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
3) Prendere atto dei seguenti accordi relativi alle questioni patrimoniali tra i coniugi:
- i sig.ri e , rispettivamente nella qualità di usufruttuario Parte_1 Controparte_1
e di nuda proprietaria, si impegnano e obbligano a mettere in vendita l'immobile sito in
Ravenna, Via Vicolo Tacchini n. 14, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Ravenna foglio RA/48, particella 1732 sub 14, zona 1, Cat. A/2, classe 02, vani 3, rendita Euro 356,36.
- Nello specifico le parti stabiliscono e concordano che tale immobile verrà messo in vendita
(sia privatamente che mediante agenzia immobiliare) al prezzo di Euro 140.000,00=
(centoquaratamila/00) e che il ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi in misura paritaria, ossia al 50% ciascuno.
- Le parti stabiliscono, inoltre, che tutte le operazioni ed attività necessarie per la messa in vendita dell'immobile debbano essere svolte congiuntamente e che tutte le spese eventualmente necessarie per la vendita medesima siano suddivise tra le parti in misura pari al 50% ciascuno, che verranno anticipate da parte di con diritto di soddisfarsi per la quota del Parte_1
50% a carico della signora al momento dell'incasso del prezzo di vendita. CP_1
- Le parti, in adempimento a quanto concordato in ordine alla vendita del suddetto immobile si impegnano e obbligano, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a conferire incarico a una o più agenzie immobiliari per la vendita del predetto immobile nelle modalità e termini predetti, precisando che se entro 6 (sei) mesi dalla data di conferimento dell'incarico alla agenzia al prezzo sopra indicato non si concluda la compravendita per mancanza di acquirenti, le parti metteranno in vendita l'immobile ad un minor prezzo prevendendo sin da ora una riduzione dello stesso prezzo di Euro 5.000,00.
- Il sig. dichiara che la sig.ra potrà continuare a vivere all'interno Pt_1 CP_1 dell'immobile sito in Ravenna, Via Vicolo Tacchini n. 14, a titolo gratuito, sino alla data di stipula del contratto di compravendita e la signora si impegna a tale data a CP_1
rilasciare l'immobile.
- Le parti infine si impegnano, nel tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente accordo alla data di stipula del contratto di compravendita, a suddividere o vendere i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione, suddividendo in caso di vendita il ricavato al 50%, diversamente in mancanza di accordo gli stessi verranno asportati e collocati in deposito presso un magazzino a spese di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno fino alla loro suddivisione o vendita. - Le parti altresì si impegnano a collaborare attivamente per le operazioni finalizzate alla vendita dell'immobile, senza porre in essere atteggiamenti volti ad ostacolarne la conclusione e si danno reciprocamente atto che il mancato adempimento anche di una sola delle predette condizioni farà decadere i coniugi dall'accordo raggiunto, con ogni conseguente rispettivo diritto di agire per la tutela dei propri interessi.
4) Disporre che corrisponda a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
Euro 200,00= a titolo di contributo al mantenimento della moglie, dalla data di sottoscrizione delle condizioni congiunte di separazione sino alla data di compravendita dell'immobile, che dovranno essere corrisposti entro e non oltre il giorno 15 del mese oltre a provvedere, in via integrale, al pagamento delle utenze e spese condominiali dell'abitazione posta in Ravenna Via
Vicolo Tacchini 14.
5) Disporre che , in ipotesi di effettiva vendita dell'immobile sopra citato, Parte_1
corrisponda a la somma mensile di Euro 400,00= a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo all'atto di compravendita e fino alla concorrenza dell'importo omnicomprensivo di Euro 14.400,00=
(quattordicimilaquattrocento/00).
6) Dare atto altresì che i signori e , con l'esatto e Parte_1 Controparte_1
puntuale adempimento degli obblighi assunti, si danno atto di aver provveduto a regolare tutti i rapporti tra loro pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Le parti dichiarano che i predetti accordi congiunti di separazione avranno efficacia tra le stesse a partire dalla data di sottoscrizione degli stessi.
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con la quale contrasse matrimonio a Ravenna Controparte_1
05/10/2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno
2010, atto n. 205, parte 1, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 14/03/2023 si è costituita in giudizio CP_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse
[...]
pronunciata a condizioni diverse da quelle invocate da controparte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e le parti hanno depositato memorie integrative. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie della separazione personale e nei termini concessi ex art. 127-ter c.p.c. hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate dalle stesse rassegnate. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio. Il P.M. ha concluso, come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, concernenti le questioni patrimoniali tra le parti, gli stessi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3492/2022 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( ), nato a [...] C.F._1
Ravenna il 31/01/1938 e ( ), nata il [...] a [...] C.F._2
Ucraina, avendo gli stessi contratto matrimonio in Ravenna il 05/10/2010, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno 2010, atto n. 205, parte 1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) provvede quanto al mantenimento disposto in favore della moglie conformemente agli accordi intercorsi tra le parti e dà atto degli ulteriori accordi tra le parti occasionati dalla separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate;
4) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione;
5) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio dell'11/4/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3492/2022 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Penserino e Debora Guli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Chiarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica
n. 43
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla ricorrente in data 12/02/2024 e dal resistente in data 14/02/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza respinta,
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in Ravenna in data 05.10.2010 registrato presso il
Registro del predetto Comune al n. 205, parte 1, scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni. 2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere, in calce all'atto di matrimonio, all'annotazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
3) Prendere atto dei seguenti accordi relativi alle questioni patrimoniali tra i coniugi:
- i sig.ri e , rispettivamente nella qualità di usufruttuario Parte_1 Controparte_1
e di nuda proprietaria, si impegnano e obbligano a mettere in vendita l'immobile sito in
Ravenna, Via Vicolo Tacchini n. 14, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Ravenna foglio RA/48, particella 1732 sub 14, zona 1, Cat. A/2, classe 02, vani 3, rendita Euro 356,36.
- Nello specifico le parti stabiliscono e concordano che tale immobile verrà messo in vendita
(sia privatamente che mediante agenzia immobiliare) al prezzo di Euro 140.000,00=
(centoquaratamila/00) e che il ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi in misura paritaria, ossia al 50% ciascuno.
- Le parti stabiliscono, inoltre, che tutte le operazioni ed attività necessarie per la messa in vendita dell'immobile debbano essere svolte congiuntamente e che tutte le spese eventualmente necessarie per la vendita medesima siano suddivise tra le parti in misura pari al 50% ciascuno, che verranno anticipate da parte di con diritto di soddisfarsi per la quota del Parte_1
50% a carico della signora al momento dell'incasso del prezzo di vendita. CP_1
- Le parti, in adempimento a quanto concordato in ordine alla vendita del suddetto immobile si impegnano e obbligano, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a conferire incarico a una o più agenzie immobiliari per la vendita del predetto immobile nelle modalità e termini predetti, precisando che se entro 6 (sei) mesi dalla data di conferimento dell'incarico alla agenzia al prezzo sopra indicato non si concluda la compravendita per mancanza di acquirenti, le parti metteranno in vendita l'immobile ad un minor prezzo prevendendo sin da ora una riduzione dello stesso prezzo di Euro 5.000,00.
- Il sig. dichiara che la sig.ra potrà continuare a vivere all'interno Pt_1 CP_1 dell'immobile sito in Ravenna, Via Vicolo Tacchini n. 14, a titolo gratuito, sino alla data di stipula del contratto di compravendita e la signora si impegna a tale data a CP_1
rilasciare l'immobile.
- Le parti infine si impegnano, nel tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente accordo alla data di stipula del contratto di compravendita, a suddividere o vendere i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione, suddividendo in caso di vendita il ricavato al 50%, diversamente in mancanza di accordo gli stessi verranno asportati e collocati in deposito presso un magazzino a spese di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno fino alla loro suddivisione o vendita. - Le parti altresì si impegnano a collaborare attivamente per le operazioni finalizzate alla vendita dell'immobile, senza porre in essere atteggiamenti volti ad ostacolarne la conclusione e si danno reciprocamente atto che il mancato adempimento anche di una sola delle predette condizioni farà decadere i coniugi dall'accordo raggiunto, con ogni conseguente rispettivo diritto di agire per la tutela dei propri interessi.
4) Disporre che corrisponda a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
Euro 200,00= a titolo di contributo al mantenimento della moglie, dalla data di sottoscrizione delle condizioni congiunte di separazione sino alla data di compravendita dell'immobile, che dovranno essere corrisposti entro e non oltre il giorno 15 del mese oltre a provvedere, in via integrale, al pagamento delle utenze e spese condominiali dell'abitazione posta in Ravenna Via
Vicolo Tacchini 14.
5) Disporre che , in ipotesi di effettiva vendita dell'immobile sopra citato, Parte_1
corrisponda a la somma mensile di Euro 400,00= a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo all'atto di compravendita e fino alla concorrenza dell'importo omnicomprensivo di Euro 14.400,00=
(quattordicimilaquattrocento/00).
6) Dare atto altresì che i signori e , con l'esatto e Parte_1 Controparte_1
puntuale adempimento degli obblighi assunti, si danno atto di aver provveduto a regolare tutti i rapporti tra loro pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Le parti dichiarano che i predetti accordi congiunti di separazione avranno efficacia tra le stesse a partire dalla data di sottoscrizione degli stessi.
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con la quale contrasse matrimonio a Ravenna Controparte_1
05/10/2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno
2010, atto n. 205, parte 1, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 14/03/2023 si è costituita in giudizio CP_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse
[...]
pronunciata a condizioni diverse da quelle invocate da controparte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e le parti hanno depositato memorie integrative. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie della separazione personale e nei termini concessi ex art. 127-ter c.p.c. hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate dalle stesse rassegnate. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio. Il P.M. ha concluso, come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, concernenti le questioni patrimoniali tra le parti, gli stessi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3492/2022 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( ), nato a [...] C.F._1
Ravenna il 31/01/1938 e ( ), nata il [...] a [...] C.F._2
Ucraina, avendo gli stessi contratto matrimonio in Ravenna il 05/10/2010, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna, dell'anno 2010, atto n. 205, parte 1;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) provvede quanto al mantenimento disposto in favore della moglie conformemente agli accordi intercorsi tra le parti e dà atto degli ulteriori accordi tra le parti occasionati dalla separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate;
4) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione;
5) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio dell'11/4/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini