TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1039/23, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DR AN e RE LI, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LL RA, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 15.12.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti: “[…] Chiede che codesto Ill.mo Giudice Voglia, preso atto del sopravvenuto decesso del Sig. , trattenere la causa in decisione e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare cessata la materia del contendere”.
Parte resistente non ha depositato note per la summenzionata udienza.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 9.09.2001 e si unirono in Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario a Moscufo. Dalla loro unione sono nati i figli (nato a Persona_1
Pescara il 03.04.2003) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
2. Con provvedimento n. 237/16, il Tribunale di Chieti omologò la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni di cui al relativo accordo.
3. Con ricorso depositato il 19.7.23, a chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la alle condizioni meglio descritte CP_1 in ricorso.
4. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto parimenti la pronunzia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando richieste diverse ed ulteriori rispetto a quelle della controparte.
5. Il processo si è articolato nel tentativo di conciliazione, nella audizione dei figli delle parti, nella concessione - su richiesta di queste ultime - di plurimi rinvii finalizzati ad addivenire ad un accordo di divorzio consensuale e – in difetto di raggiungimento di un tale accordo – nella fissazione al giorno
22.9.25 della udienza per la remissione della causa in decisione.
6. Dopo la comunicazione, da parte del procuratore del ricorrente (compiuta con la comparsa conclusionale depositata il 23.7.25), del decesso di quest'ultimo (avvenuto il 19.7.25, come da certificato di morte allegato), il Presidente Istruttore, con ordinanza del 10.10.25, ha rimesso la causa in pagina 2 di 4 trattazione (fissando la udienza del 15.12.25, con modalità a trattazione scritta), al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione della incidenza del decesso della parte sugli esiti del presente processo e preannunciando che, alla citata udienza, la causa sarebbe stata nuovamente trattenuta in decisione.
7. Con nota ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso di quest'ultimo. Parte resistente non ha depositato note.
8. La causa è stata quindi trattenuta alla decisone collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ai sensi dell'art. 149 c.c. (Scioglimento del matrimonio), “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge” (I comma). “Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge” (II comma).
10. Pertanto, “il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte dei coniugi esclude dunque la pronuncia di divorzio e ogni conseguenza relativa all'assegno divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi
(così come una pronuncia nella modifica delle condizioni), salvo che siano dedotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale: in tal caso invece il processo potrebbe essere continuato dagli eredi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18130 del 26/07/2013).
11. Da quanto detto consegue che “la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5441 del 29/02/2008: la Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 9689 del 27/04/2006).
12. Analogamente, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio
pagina 3 di 4 in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 4092 del 20/02/2018; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 33346 del 11/11/2021).
13. Le spese di lite si compensano, non rinvenendosi la soccombenza di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1039/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.09.2001 tra e (matrimonio annotato nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescara Atto n. 263 p. 2 s. B Uff. 1 anno 2001), in conseguenza del sopravvenuto decesso di Parte_1
Per l'effetto
DICHIARA
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 22.12.25.
Chieti, 22.12.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1039/23, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DR AN e RE LI, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LL RA, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 15.12.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti: “[…] Chiede che codesto Ill.mo Giudice Voglia, preso atto del sopravvenuto decesso del Sig. , trattenere la causa in decisione e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare cessata la materia del contendere”.
Parte resistente non ha depositato note per la summenzionata udienza.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 9.09.2001 e si unirono in Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario a Moscufo. Dalla loro unione sono nati i figli (nato a Persona_1
Pescara il 03.04.2003) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
2. Con provvedimento n. 237/16, il Tribunale di Chieti omologò la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni di cui al relativo accordo.
3. Con ricorso depositato il 19.7.23, a chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la alle condizioni meglio descritte CP_1 in ricorso.
4. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto parimenti la pronunzia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando richieste diverse ed ulteriori rispetto a quelle della controparte.
5. Il processo si è articolato nel tentativo di conciliazione, nella audizione dei figli delle parti, nella concessione - su richiesta di queste ultime - di plurimi rinvii finalizzati ad addivenire ad un accordo di divorzio consensuale e – in difetto di raggiungimento di un tale accordo – nella fissazione al giorno
22.9.25 della udienza per la remissione della causa in decisione.
6. Dopo la comunicazione, da parte del procuratore del ricorrente (compiuta con la comparsa conclusionale depositata il 23.7.25), del decesso di quest'ultimo (avvenuto il 19.7.25, come da certificato di morte allegato), il Presidente Istruttore, con ordinanza del 10.10.25, ha rimesso la causa in pagina 2 di 4 trattazione (fissando la udienza del 15.12.25, con modalità a trattazione scritta), al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione della incidenza del decesso della parte sugli esiti del presente processo e preannunciando che, alla citata udienza, la causa sarebbe stata nuovamente trattenuta in decisione.
7. Con nota ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso di quest'ultimo. Parte resistente non ha depositato note.
8. La causa è stata quindi trattenuta alla decisone collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ai sensi dell'art. 149 c.c. (Scioglimento del matrimonio), “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge” (I comma). “Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge” (II comma).
10. Pertanto, “il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte dei coniugi esclude dunque la pronuncia di divorzio e ogni conseguenza relativa all'assegno divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi
(così come una pronuncia nella modifica delle condizioni), salvo che siano dedotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale: in tal caso invece il processo potrebbe essere continuato dagli eredi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18130 del 26/07/2013).
11. Da quanto detto consegue che “la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5441 del 29/02/2008: la Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 9689 del 27/04/2006).
12. Analogamente, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio
pagina 3 di 4 in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 4092 del 20/02/2018; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 33346 del 11/11/2021).
13. Le spese di lite si compensano, non rinvenendosi la soccombenza di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1039/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.09.2001 tra e (matrimonio annotato nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescara Atto n. 263 p. 2 s. B Uff. 1 anno 2001), in conseguenza del sopravvenuto decesso di Parte_1
Per l'effetto
DICHIARA
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 22.12.25.
Chieti, 22.12.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 4 di 4