Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. 2801/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Enrico Quaranta Presidente relatore dott.ssa Marta Sodano giudice dott.ssa Simona Di Rauso giudice all'esito della Camera di Consiglio del 15.1.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: querela di falso, in via incidentale vertente
Tra
(codice fiscale nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Casal di Principe (CE) alla Via Nettuno n. 1, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Riccardo Coscetta (codice fiscale ) del Foro di OL Nord e C.F._2
Oscar Pisani del Foro di OL presso il cui studio sito in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18 è elettivamente domiciliato
- Attore -
e
(già , codice fiscale e p. IVA Controparte_1 Controparte_2
n. , in persona del Responsabile p.t. del Contenzioso Regionale Ordinario di P.IVA_1 [...]
Avv. Angelo Lopatriello, in virtù dei poteri ad esso attribuiti mediante Controparte_3
procura speciale per Notar (Rep. 38.394 del 27.6.2013, Racc. 21.262, doc. 1), con Persona_1
sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia, n. 4, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via
Acquaviva, Trav. Clanio, n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Marco Casanova (c.f. C.F._3
[...] Email_1
difende in virtù di procura in atti
- Convenuta -
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva querela di falso avverso la Parte_1 relazione di notifica della cartella di pagamento n. 02820090006582470000, depositata dall'allora oggi , nell'ambito dei giudizi tributari, di primo e Controparte_2 Controparte_4 secondo grado per l'impugnazione del suddetto atto impositivo.
Esponeva che il giudizio di primo grado, instaurato per l'annullamento della cartella di pagamento summenzionata, si concludeva con sentenza n. 605/2013 della CTP di Caserta, la quale accertava l corretta notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Pertanto egli ricorreva in appello davanti alla CTR di OL (oggi CGT di secondo grado), adducendo la falsità della relazione di notifica della cartella e proponendo querela di falso.
La CTR di OL, acquisita la dichiarazione dell' di volersi avvalere del documento, CP_2 sospendeva il processo tributario e rimetteva le parti dinnanzi all'intestato Tribunale per la decisione
Dunque, con il presente giudizio, l' ha inteso contestare, ex art. 221 cpc, l'attestazione di Parte_1
avvenuta notifica da parte del messo notificatore incaricato dalla , non avendo peraltro mai CP_2 sottoscritto la firma, così concludendo: “Voglia la giustizia adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto: accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità della relazione di notifica della cartella di pagamento n.028 2009 0006582470 000; dichiarare conseguentemente nullo, inesistente ed in ogni caso privo d efficacia, il predetto documento con ogni effetto di condannare Pt_2
al pagamento di spese, diritti ed onorari de presente procedimento con Controparte_2 attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.” Contr Si costituiva l' contestando la domanda e concludendo, in sintesi, per il suo rigetto.
Dopo alcuni rinvii per la notifica del procedimento al P.M. e per il carico di ruolo, all'udienza del
29.10.2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, la domanda va accolta.
Va premesso che a relata di notifica, in quanto atto pubblico, in base al disposto dell'art. 2700 c.c.
“fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Per consolidata giurisprudenza (Cassazione n. 13216/2007, n. 1856/2001 e n. 8799/2000), ribadita anche in questa sede, fanno piena prova, salva querela di falso, soltanto le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco”.
Tra tali ultime attività rientra quella ravvisata nel caso di specie, ossia l'attestazione del messo notificatore che il destinatario abbia ricevuto personalmente la notifica, pur in assenza della sottoscrizione della relata.
Come è noto, infatti, il messo notificatore riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di notificazione. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4906 del 3 settembre 2003 “Il messo notificatore è dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo”).
Ebbene è principio consolidato quello, desumibile dal disposto dell'art. 2697 c.c., in forza del quale grava sul querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato e tale prova deve risultare connotata da caratteri di univocità.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e, quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore” (Cass. ordinanza 24.1.2019 n. 2126, Cass. 6.7.1983, n. 4571; Cass. 22.4.1994, n. 3833).
Dunque ferma restando la necessità di addurre adeguati ed univoci riscontri probatori a sostegno della denuncia di falsità del documento, tale onere potrà essere assolto con qualsiasi mezzo istruttorio
(anche per il tramite di presunzioni) e l'indicazione di questi non sarà necessaria nel caso di falso rilevabile ictu oculi.
Occorre ricordare che il pubblico ufficiale notificante non è tenuto ad accertare l'effettiva identità o la qualifica del soggetto reperito, esaurendosi piuttosto il suo compito nell'attestazione delle dichiarazioni a tal proposito ricevute.
Ciò su cui ricade la “percezione diretta” del pubblico ufficiale è, quindi, soltanto il fatto in sé che il soggetto ricevente la notifica sia presente in un dato luogo, e renda una determinata dichiarazione, in merito alla sua identità e/o al suo rapporto col destinatario, che rispetto alla sua presenza in loco appaia verosimile;
quanto invece al contenuto di tale dichiarazione, esso è oggetto di una attività meramente informativa del pubblico ufficiale notificante, in specie consistente – per l'appunto – nel raccogliere quanto riferitogli da un soggetto terzo. In termini la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto. (Cassa con rinvio, Trib. Palmi, 05/11/2007)Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
04/02/2014, n. 2421
Ne deriva che nell'ambito di quel documento-atto pubblico che è la relata di notificazione, anche a mezzo posta, ciò che è coperto dall'efficacia di pubblica fede fino a querela di falso è il fatto estrinseco di aver ricevuto determinate dichiarazioni, e non anche il contenuto intrinseco di queste ultime.
Sul punto, anche l'orientamento della giurisprudenza è univoco. Preso atto della assenza di un dovere di “autonomo accertamento” della identità del consegnatario in capo al pubblico ufficiale notificante, la giurisprudenza giunge effettivamente ad affermare l'inattitudine della relata di notificazione a fare prova legale della veridicità intrinseca di quanto dichiarato dal consegnatario in merito alla propria identità e/o ai rapporti col destinatario, ritenendo piuttosto che detta dichiarazione sia assistita da una presunzione semplice di verità, superabile a mezzo di una qualsiasi prova contraria
Ebbene, nella circostanza va tuttavia rilevato che l'atto gravato da querela non risulta affatto sottoscritto dal destinatario, con la conseguenza che l'attestazione ivi contenuta non può resistere alla contestazione di veridicità mossagli dal querelante.
Decisiva appare, infatti, il dato per cui la relata oggetto di causa non contenga alcuna osservazione da parte del messo notificatore in merito ad un eventuale rifiuto o impossibilità di firmare del destinatario, tale da giustificare la mancata sottoscrizione della relata.
Ritenuto già dirimente quanto sopra esposto, va osservato anche che la circostanza che il destinatario non si trovasse nel luogo indicato nell'atto al momento della notifica è suffragata dalla documentazione versata in atti dal querelante, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dalla convenuta. Si tratta, in particolare, della documentazione proveniente da P.A. (
Comune di Casavatore) da cui emerge che il 18.3.2009 l'istante era impegnato presso il territorio del Comune di Casavatore nell'espletamento di servizi d'ufficio e non presso la residenza, ove avrebbe ricevuto l'atto.
Per quanto esposto la querela di falso va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate, del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile -complessità bassa- scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità della relazione di notifica della cartella di pagamento n.028 2009 0006582470 000; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso Parte_1
spese generali , oltre CU, con attribuzione agli avv.ti Riccardo Coscetta e Oscar Pisani, dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Presidente estensore
Dott. Enrico Quaranta