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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2316 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Marco Besso 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. MARINI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma VIA GIULIO ROMANO 46 ROMA, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario DARIO PERIS, ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024 chiedeva al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il proprio diritto alla percezione degli arretrati relativi alla prestazione di indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L.18/80, come riconosciuto con decreto di omologa RG n.
34/2023 del 20/05/2024 dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2021, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore della somma spettante, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione ed al CP_1 pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver comunicato in data 9/08/2024 al TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ricorrente l'avvenuta liquidazione della prestazione con quantificazione del conguaglio per arretrati pari all'importo di € 17.406,58 e di aver poi provveduto al pagamento in data 2/12/2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da (anche con riferimento alla ricezione della comunicazione di CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati nell'agosto del 2024), confermando l'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di e si è associato alla richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere;
pertanto il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo
Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che risulta acclarato al giudizio ex art. 115 c.p.c. che la parte ricorrente abbia ricevuto la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione con quantificazione del conguaglio per arretrati nell'agosto del 2024 e, ciononostante, abbia deciso di introdurre il presente giudizio nell'ottobre 2024 senza neppure darne atto nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2316 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Marco Besso 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. MARINI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma VIA GIULIO ROMANO 46 ROMA, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario DARIO PERIS, ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024 chiedeva al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il proprio diritto alla percezione degli arretrati relativi alla prestazione di indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L.18/80, come riconosciuto con decreto di omologa RG n.
34/2023 del 20/05/2024 dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2021, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore della somma spettante, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione ed al CP_1 pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver comunicato in data 9/08/2024 al TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ricorrente l'avvenuta liquidazione della prestazione con quantificazione del conguaglio per arretrati pari all'importo di € 17.406,58 e di aver poi provveduto al pagamento in data 2/12/2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da (anche con riferimento alla ricezione della comunicazione di CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati nell'agosto del 2024), confermando l'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di e si è associato alla richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere;
pertanto il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo
Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che risulta acclarato al giudizio ex art. 115 c.p.c. che la parte ricorrente abbia ricevuto la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione con quantificazione del conguaglio per arretrati nell'agosto del 2024 e, ciononostante, abbia deciso di introdurre il presente giudizio nell'ottobre 2024 senza neppure darne atto nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2