Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9673 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09673/2025REG.PROV.COLL.
N. 07483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7483 del 2022, proposto dalla signora AO LA ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione seconda) n. 548/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. ME DE e uditi l’avv. Giuseppe Lanocita, in sostituzione dell’avv. Maria Annunziata, per l’appellante e l’avv. Giuliana Senatore per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono il provvedimento del 5 novembre 2019 con cui il Comune di Cava de’ Tirreni ha annullato in autotutela la “ concessione edilizia in sanatoria n. 4729 del 01.04.2010 ” e il provvedimento del 12 ottobre 2021 con cui il medesimo Comune ha disposto il diniego della domanda di condono prot. n. 11578 del 01.03.1995, entrambi relativi alla trasformazione di un sottotetto in unità abitativa.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- con istanza prot. n. 11578 del 1° marzo 1995, il signor EN Coppola, precedente proprietario dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla Via Ido Longo, n. 64, catastalmente identificato al foglio 22, p.lla 58, sub 33, formulava richiesta di condono, ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994, per la trasformazione di un sottotetto in unità abitativa, composta da quattro camere e accessori;
-in data 26 settembre 2002, in pendenza della domanda di condono, l’immobile veniva alienato alla signora AO LA ON (nubile al momento dell’acquisto e divenuta successivamente coniuge del signor UG LA ON, già promissario acquirente del medesimo immobile). La domanda di condono veniva accolta con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 4729 del 1° aprile 2010;
- nel corso del sopralluogo del 9 settembre 2002 gli agenti di Polizia locale ed i tecnici comunali accertavano che “ in assenza di concessione edilizia, in piano sottotetto, previa rimessione del preesistente tetto in legno e tegole, sono in fase di esecuzione lavori per la sopraelevazione della muratura esterna, agli appoggi, con blocchi di laterizi e malta cementizia ”. Di tali opere veniva disposta la demolizione con ordinanza n. 1132 del 19 settembre 2002;
- nel periodo intercorrente tra la data dell’accertamento edilizio (9 settembre 2002) e quella di notifica dell’ordinanza (27 settembre 2002), il signor UG LA ON, in qualità di responsabile dell’abuso, provvedeva al ripristino dello status quo ante , come accertato con verbale del Comando di Polizia municipale prot. n. 7508 del 3 marzo 2003;
- con ordinanza n. 65 del 21 febbraio 2008 veniva disposta la demolizione di ulteriori opere abusive accertate nel corso del sopralluogo del 4 gennaio 2008 e consistenti in un ampliamento ricavato nel sottotetto dell’abitazione preesistente “ con cambio della destinazione d’uso e la costruzione di quattro ambienti, disimpegno con vano scala a chiocciola che dal sottotetto si collega all’appartamento ” nonché nella realizzazione sul terreno limitrofo di circa 2000 mq di “ una nuova volumetria senza titoli abilitativi, previo sbancamento e seminterrato ”;
- l’ordinanza n. 65/2008 veniva impugnata dal signor LA ON UG con ricorso al T.a.r. per la Campania, Salerno, che lo respingeva con sentenza n. 1241 del 10 luglio 2019, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 8364 del 28 dicembre 2020;
- con provvedimento prot. n. 77705 del 5 novembre 2019, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, il Comune annullava in autotutela la concessione in sanatoria per difetto della condizione legittimante la sanatoria costituita dall’ultimazione delle opere alla data del 31 dicembre 1993 poiché dall’accertamento edilizio del marzo 2003, di controllo dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1132/2002, era emerso che l’immobile, oggetto dell’istanza di condono, era stato riportato alla conformazione originaria di costruzione del fabbricato;
- con successivo provvedimento prot. n. 57802 del 12 ottobre 2021 il condono veniva definitivamente negato.
3. La signora LA ON impugnava i sopra indicati provvedimenti con ricorso al T.a.r. per la Campania, Salerno, lamentandone l’illegittimità per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, lesione dell’affidamento, sostenendo che l’ufficio comunale avrebbe confuso l’appartamento ubicato al secondo piano (in precedenza sottotetto trasformato in unità abitativa, composta da quattro camere ed accessori con balcone sul lato nord), oggetto di condono edilizio e regolarizzato a seguito di concessione edilizia n. 4729 del 1° aprile 2010, con il sottotetto “in legno e tegole” sovrastante la menzionata unità abitativa e posto al terzo piano del medesimo fabbricato.
4. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 548 del 24 febbraio 2022, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che manca “ totalmente la prova della circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui il Comune ha confuso immobili diversi, né a tal fine è sufficiente la richiesta di CTU, che appare meramente esplorativa ” e che “ la ricorrente era perfettamente consapevole della cronologia della vicenda e del proprio comportamento ”.
5. La signora LA ON ha interposto appello deducendo “ ERROR IN IUDICANDO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-nonies L. N. 241/1990; DELLA L. n. 724/1994; DEGLI ARTT. 2 e 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; DELL’ART. 97 Cost. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA ”.
6. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni che ha resistito al gravame, eccependone l’improcedibilità per carenza di interesse conseguente all’omessa impugnazione del capo della sentenza relativa alla legittimità del diniego di condono, l’intervenuta rinuncia ai motivi non espressamente riproposti ex art. 101 c.p.a., con conseguente giudicato parziale sul punto, nonché l’infondatezza nel merito dell’intero gravame.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositata memora, insistendo per l’accoglimento, previa eventuale CTU o verificazione.
8. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere, in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, dall’eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Cava de’ Tirreni.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante ripropone le censure di primo grado relative all’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto il Comune avrebbe confuso l’appartamento ubicato al secondo piano (in precedenza sottotetto trasformato in un’unità abitativa, composta da quattro camere ed accessori con balcone sul lato nord), oggetto di condono edilizio e regolarizzato a seguito di concessione edilizia n. 4729 del 01.04.2010, con il sottotetto “in legno e tegole” sovrastante la menzionata unità abitativa e posto al terzo piano del medesimo fabbricato.
11. Il motivo è infondato.
12. L’assunto relativo alla diversità delle unità immobiliari oggetto, rispettivamente, della domanda di condono e delle ordinanze di demolizione n. 1131/2002 e n. 65/2008 non solo non è provato, ma è smentito dalla documentazione in atti dalla quale emerge che:
-la domanda di condono del 1° marzo 1995 ha ad oggetto la trasformazione in abitazione del sottotetto ubicato al secondo piano del fabbricato;
- l’ordinanza demolizione n. 1132 del 19 settembre 2002 ha per oggetto lavori così descritti “ in assenza di concessione edilizia, in piano sottotetto, previa rimessione del preesistente tetto in legno e tegole, sono in fase di esecuzione lavori per la sopraelevazione della muratura esterna, agli appoggi, con blocchi di laterizi e malta cementizia ”;
-con verbale del 3 marzo 2003 veniva accertata, a seguito di messa in pristino da parte del responsabile dell’abuso sig. UG LA ON, la riconduzione dell’unità immobiliare alle dimensioni originarie, ossia alla gronda di 1,35 mt e al colmo variabile tra 2,20 mt e 2,40 mt, altezze non congruenti con quelle dichiarate nella domanda di condono, dai cui grafici risultava un’altezza media di 2,80 metri;
- l’ordinanza di demolizione n. 65 del 21 febbraio 2008 ha per oggetto opere consistenti nella realizzazione “ nel sottotetto dell’abitazione preesistente ” di “ ampliamento della stessa con cambio della destinazione d’uso e la costruzione di quattro ambienti (…) Il tutto aumentando il volume attraverso la sopraelevazione delle murature perimetrali da 1,00 m a circa 1,90 m e al colmo da m 2 circa a 3 m circa ottenendo…. una superficie di circa 90 mq .”
13. La stessa unità abitativa-sottotetto- oggetto di istanza di condono è stata, quindi, oggetto di plurimi interventi consistenti in: a) sopraelevazione della muratura esterna; b) riduzione in pristino con riconduzione all’altezza del fabbricato originario; b) nuova sopraelevazione con cambio di destinazione d’uso.
14. Al momento del rilascio della sanatoria (2010) l’immobile oggetto di condono non esisteva più in quanto irreversibilmente trasformato per effetto dei plurimi interventi abusivi posti in essere tra il 2002 e il 2008, difettando-di conseguenza- il presupposto fondamentale dell’ultimazione delle opere alla data del 31 dicembre 1993.
15. L’appellante afferma che la diversità delle unità immobiliari troverebbe conferma nei diversi dati catastali (rispettivamente, foglio 22, p.lla 58, sub. 47 per quello posto al secondo piano e oggetto di condono e foglio n. 22, p.lla 58, sub 33 per il “sottotetto in legno e tegole” posto al terzo piano), oltre che in differenti dimensioni e struttura.
16. La tesi non può essere condivisa, atteso che, per un verso, la diversità dei subalterni è il frutto di frazionamento catastale, come emerge dalla visura storica dell’immobile versata in atti (deposito Comune del 14 gennaio 2022) e dalla stessa perizia asseverata prodotta dalla ricorrente in data 28 dicembre 2021 (pag. 2 nel paragrafo “ C ) PROVENIENZA “) e, per altro verso, l’asserita diversità di dimensioni e struttura è stata solo affermata ma mai provata.
17. Sotto distinto e concorrente profilo, si osserva che già con sentenza n. 8364 del 2020, passata in giudicato, questo Consiglio di Stato ha respinto una doglianza di tenore analogo proposta dal coniuge dell’appellante avverso l’ordinanza di demolizione n. 65/2008, rilevando che non è mai stata dimostrata e “ neanche indicata l’asserita identità (puntualmente contestata dalla difesa del Comune) tra le opere contestate e quelle oggetto del provvedimento di sanatoria ” (capo 11 della sentenza).
18. Quanto sopra osservato determina l’infondatezza anche della censura proposta avverso il capo della sentenza che ha respinto l’istanza di CTU in quanto meramente esplorativa, poiché l’onere della prova dei fatti grava, anche nel giudizio amministrativo, sulla parte che li afferma e non può essere surrogato mediante il ricorso ai poteri istruttori del giudice.
19. Come chiarito dalla giurisprudenza, la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, sicché non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo per non aver il giudice (di primo grado) dato seguito alla su citata richiesta dell’interessato (Cons. Stato, sezione II, 7 marzo 2024, n. 2223).
20. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
21. Con il secondo motivo di appello l’appellante ripropone la censura, già formulata in primo grado, relativa al difetto dei presupposti dell’autotutela, sia per quanto riguarda l’omessa indicazione dell’interesse pubblico prevalente sull’affidamento del privato sia con riguardo al superamento del termine dei diciotto mesi dall’adozione dell’atto annullato.
22. La censura è priva di pregio.
23. Il provvedimento di autotutela evidenzia che il titolo di sanatoria è stato rilasciato in conseguenza dell’infedele rappresentazione dell’immobile oggetto della domanda di condono e dall’omessa dichiarazione delle trasformazioni che lo hanno riguardato.
24. Le sopra indicate ragioni giustificano, al contempo, l’affievolimento dell’onere motivazionale, non potendosi ravvisare alcun legittimo affidamento del privato nella conservazione di un titolo conseguito a seguito di un’infedele rappresentazione dei fatti (Ad. plen. 8/2017), sia il superamento del termine di diciotto mesi ai sensi comma 2 bis dell’art. 21 nonies l. 241/1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato sez. II 3/01/2025 n. 29; sez. IV, 4/08/2025 n. 6891; sez. VI, 15/03/2021, n. 2207).
25. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello e dell’istanza istruttoria ivi formulata.
26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora AO LA ON al pagamento a favore del Comune di Cava de’ Tirreni delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
ME DE, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME DE | AN Di LO |
IL SEGRETARIO