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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7322/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014550188000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022552588000 RADIODIFFUSIONI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022552588000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170016778180000 RADIODIFFUSIONI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017424921000 RADIODIFFUSIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190016420403000 RADIODIFFUSIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall' avv. Difensore_1, del foro di Cosenza presso la quale elegge domicilio in Luzzi (CS) alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro il Comune di Luzzi, avverso l' intimazione di pagamento n.
03420249014550188000 notificata in data 20.11.2024 per un importo complessivo di € 2.380,07, riferito a cartelle esattoriali concernenti:
- Cartella n. 03420160022552588000, relativa alla TARI 2015;
- Cartella n. 03420170016778180000;
- Cartella n. 03420180017424921000;
- Cartella n. 03420190016420403000.
Il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità dell'atto di intimazione per:
- mancanza di titolo esecutivo valido;
- inesistenza o illegittima notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
- intervenuta prescrizione dei crediti.
In via preliminare, eccepisce la difformità tra ente impositore e soggetto notificante in violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/92 e la pretesa illegittimità della notificazione dei prodromici atti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Luzzi si costituiscono, eccependo:
- Difetto di legittimazione passiva del Comune di Luzzi, essendo il tributo affidato in riscossione coattiva al concessionario ER (oggi Agenzia Entrate Riscossione);
- Inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e l'impugnazione doveva avvenire nei termini di legge;
- Infondato l'argomento di prescrizione, in quanto gli atti interruttivi (intimazioni successive) hanno sospeso i termini di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Luzzi ha correttamente eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la riscossione della TARI è stata delegata ad Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi della convenzione sottoscritta.
Conseguentemente, ogni azione giudiziaria relativa all'intimazione di pagamento e ai ruoli è diretta nei confronti del concessionario, salvo che siano dedotti vizi propri dell'ente impositore.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, le contestazioni relative al merito della cartella devono essere sollevate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso prodromico. La documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione attesta la regolare notificazione degli avvisi e delle cartelle, con la conseguenza che le doglianze ex adverso in ordine alla presunta omessa notifica risultano precluse.
Gli atti interruttivi notificati (intimazioni successive del 11.12.2018 e 27.02.2023) interrompono la prescrizione, mentre l'intimazione del 20.11.2024 opera come ulteriore interruzione.
Pertanto, non sussiste prescrizione, essendo decorso il termine interruttivo.
Il ricorrente contesta la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei relativi atti prodromici.
Tuttavia, la documentazione allegata dalla parte resistente dimostra: la notifica regolare delle cartelle n.
03420160022552588000, n. 03420170016778180000, n. 03420180017424921000 e n.
03420190016420403000; la corretta comunicazione degli atti prodromici da parte del concessionario e la notifica degli atti prodromici ad opera degli enti impositori, ove richiesta, risulta attestata dalla convenzione.
Le doglianze in merito risultano, quindi, infondate e pretestuose.
Non sussistono violazioni del principio del ne bis in idem, in quanto le intimazioni successive non duplicano il medesimo credito, ma rappresentano atti interruttivi della prescrizione e strumenti di riscossione legittimi. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che: il Comune di Luzzi non è legittimato passivamente e deve essere escluso dal giudizio;
il ricorso è inammissibile in quanto tardivo relativamente ai vizi sulle cartelle e agli atti prodromici e le eccezioni di prescrizione, nullità delle notifiche e inesistenza del credito sono infondate, atteso che le cartelle sono state regolarmente notificate;
la prescrizione è interrotta dagli atti interruttivi notificati;
l'intimazione è stata regolarmente emessa dal concessionario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II, così dispone:
- Rigetta il ricorso perché inammissibile
- Dichiara il Comune di Luzzi non legittimato passivamente;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 640.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18 Febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7322/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014550188000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022552588000 RADIODIFFUSIONI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022552588000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170016778180000 RADIODIFFUSIONI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017424921000 RADIODIFFUSIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190016420403000 RADIODIFFUSIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall' avv. Difensore_1, del foro di Cosenza presso la quale elegge domicilio in Luzzi (CS) alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro il Comune di Luzzi, avverso l' intimazione di pagamento n.
03420249014550188000 notificata in data 20.11.2024 per un importo complessivo di € 2.380,07, riferito a cartelle esattoriali concernenti:
- Cartella n. 03420160022552588000, relativa alla TARI 2015;
- Cartella n. 03420170016778180000;
- Cartella n. 03420180017424921000;
- Cartella n. 03420190016420403000.
Il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità dell'atto di intimazione per:
- mancanza di titolo esecutivo valido;
- inesistenza o illegittima notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
- intervenuta prescrizione dei crediti.
In via preliminare, eccepisce la difformità tra ente impositore e soggetto notificante in violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/92 e la pretesa illegittimità della notificazione dei prodromici atti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Luzzi si costituiscono, eccependo:
- Difetto di legittimazione passiva del Comune di Luzzi, essendo il tributo affidato in riscossione coattiva al concessionario ER (oggi Agenzia Entrate Riscossione);
- Inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e l'impugnazione doveva avvenire nei termini di legge;
- Infondato l'argomento di prescrizione, in quanto gli atti interruttivi (intimazioni successive) hanno sospeso i termini di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Luzzi ha correttamente eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la riscossione della TARI è stata delegata ad Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi della convenzione sottoscritta.
Conseguentemente, ogni azione giudiziaria relativa all'intimazione di pagamento e ai ruoli è diretta nei confronti del concessionario, salvo che siano dedotti vizi propri dell'ente impositore.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, le contestazioni relative al merito della cartella devono essere sollevate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso prodromico. La documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione attesta la regolare notificazione degli avvisi e delle cartelle, con la conseguenza che le doglianze ex adverso in ordine alla presunta omessa notifica risultano precluse.
Gli atti interruttivi notificati (intimazioni successive del 11.12.2018 e 27.02.2023) interrompono la prescrizione, mentre l'intimazione del 20.11.2024 opera come ulteriore interruzione.
Pertanto, non sussiste prescrizione, essendo decorso il termine interruttivo.
Il ricorrente contesta la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei relativi atti prodromici.
Tuttavia, la documentazione allegata dalla parte resistente dimostra: la notifica regolare delle cartelle n.
03420160022552588000, n. 03420170016778180000, n. 03420180017424921000 e n.
03420190016420403000; la corretta comunicazione degli atti prodromici da parte del concessionario e la notifica degli atti prodromici ad opera degli enti impositori, ove richiesta, risulta attestata dalla convenzione.
Le doglianze in merito risultano, quindi, infondate e pretestuose.
Non sussistono violazioni del principio del ne bis in idem, in quanto le intimazioni successive non duplicano il medesimo credito, ma rappresentano atti interruttivi della prescrizione e strumenti di riscossione legittimi. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che: il Comune di Luzzi non è legittimato passivamente e deve essere escluso dal giudizio;
il ricorso è inammissibile in quanto tardivo relativamente ai vizi sulle cartelle e agli atti prodromici e le eccezioni di prescrizione, nullità delle notifiche e inesistenza del credito sono infondate, atteso che le cartelle sono state regolarmente notificate;
la prescrizione è interrotta dagli atti interruttivi notificati;
l'intimazione è stata regolarmente emessa dal concessionario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza sez. II, così dispone:
- Rigetta il ricorso perché inammissibile
- Dichiara il Comune di Luzzi non legittimato passivamente;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 640.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18 Febbraio 2026.