Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12830/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12830 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Verde e Valeria Verde presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Giuseppe Martucci n.48, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ATTORE -
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Ercolano (NA), alla Via Gabriele
D'Annunzio n.28/G;
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni a cose;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.
come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data
10/05/2021, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la esponendo: - di essere, Controparte_1
proprietario di un immobile sito in Capri alla via Vittorio Emanuele n. 23, piano II, fgl.7, part.lla 12, sub 11, cat. A/2, cl.5 cons. 13 vani;
- che al piano
III del predetto stabile vi erano due appartamenti di proprietà della società
- che a partire dal mese di ottobre dell'anno 2016 Controparte_1
l'appartamento di proprietà di parte attrice era stato interessato da fenomeni infiltrativi provenienti dagli appartamenti sovrastanti;
- che tali infiltrazioni avevano gravemente danneggiato l'appartamento del e in Parte_1 particolare i soffitti dell'immobile affrescati e decorati da dipinti murali;
- che la causa dei lamentati fenomeni infiltrativi era da rinvenirsi nelle perdite degli impianti privati dell'immobile di proprietà della - che alcun Controparte_1
riscontro seguiva alla pec di messa in mora inviata, in data 17/12/2020, alla
- che instaurata la procedura di mediazione la stessa si Controparte_1
concludeva con verbale negativo del 31/03/2021 stante la mancata comparizione della controparte.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva della nella Controparte_1 causazione dei danni oggetto di causa, la condanna di quest'ultima, al ripristino dello stato quo ante dell'immobile di parte attrice nonché all'eliminazione delle cause del danno oltre al risarcimento dei danni subiti quantificabili in
€18.000,00, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in data 12/10/2021, dichiarata la contumacia della società convenuta, il giudice allora titolare della controversia assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
- 2 -
Disposta ed espletata ctu tecnica a firma dell'arch. , Persona_1
subentrata nelle more del giudizio la scrivente nella titolarità del ruolo a far data dal 5/09/2022, la causa, all'udienza del 31/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, è stata riservata in decisone previa assegnazione alla parte attrice di giorni 60 per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Va premesso che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
Sul punto è appena il caso di precisare che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. n. 20943 del
30/06/2022).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2051 c.c.
l'attore deve, pertanto, provare non solo l'esistenza ed il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno stesso, ma anche, e prima ancora, il rapporto di custodia tra convenuto in giudizio e la cosa. Ed infatti, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Grava, pertanto, sulla parte attrice l'onere di provare la titolarità, non solo attiva, ma anche passiva, della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Ed infatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un
- 3 -
elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”
(cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 5841 del 28/02/2019).
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale pur essendo emerso dalla ctu la sussistenza delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice e che
“Le cause dei danni rilevati dipendono certamente da fenomeni di infiltrazioni provenienti dal piano superiore” (cfr. pag. 6 consulenza in atti) non è stata, tuttavia, dall'attore data prova che la società convenuta, chiamata in giudizio, sia effettivamente titolare dell'immobile sovrastante e, quindi, custode della res da cui, con ogni probabilità, sono derivate le lamentate infiltrazioni.
Né, tantomeno, la contumacia della società convenuta, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi, può assumere valore di non contestazione: ed infatti, nei giudizi contumaciali non soltanto non trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 co.1 c.p.c. - il cui perimetro applicativo è testualmente circoscritto alle parte costituite - ma è, altresì, impedito al giudice di trarre dalla decisione della parte, ritualmente vocata in giudizio e non comparsa, qualsiasi significato probatorio in favore dell'attore, poiché tale contegno non equivale a manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, né a ficta confessio dei fatti contestati, lasciando del tutto inalterato il sostrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio processuale (Cass. n.
22461/2015; Cass. 15777/2006).
Parimenti, non possono assumere valore di prova della titolarità passiva neanche le visure catastali, tra l'altro non prodotte dalla parte attrice, ma allegate alla relazione del ctu, e ciò in ragione del fatto che la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale;
di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in
- 4 -
base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. sentenza n. 22339/2019).
Alla luce di tutto quanto fin qui argomentato, l'assenza di prova in merito alla titolarità passiva della società convenuta comporta il rigetto della domanda.
Nulla per spese stante la contumacia della convenuta Controparte_1
Le spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione del 17/07/23 si pongono a carico esclusivo di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_1
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Rigetta la domanda;
3. Nulla per le spese;
4. Pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Napoli, 24 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 5 -