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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1767 V.G. dell'anno 2025 promossa da
ZI (RM) 04/05/1964, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(ROCCA SINIBALDA 27/07/1962, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANGELO DE ARCANGELIS e dell'avv. MARISTELLA MACCHI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ardea il 11/05/1986; dall'unione coniugale sono Per_ nati due figli, il 23.02.1987e RT il 02.02.1989.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza del Tribunale di
Velletri n. 844/2024 del 15/04/2024, passata in giudicato.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
- 1 - Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Ardea il Parte_1 Parte_2
11/05/1986;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicati in ricorso;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, parte 2, serie
A, atto n. 15).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1767 V.G. dell'anno 2025 promossa da
ZI (RM) 04/05/1964, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(ROCCA SINIBALDA 27/07/1962, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANGELO DE ARCANGELIS e dell'avv. MARISTELLA MACCHI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ardea il 11/05/1986; dall'unione coniugale sono Per_ nati due figli, il 23.02.1987e RT il 02.02.1989.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza del Tribunale di
Velletri n. 844/2024 del 15/04/2024, passata in giudicato.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
- 1 - Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Ardea il Parte_1 Parte_2
11/05/1986;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicati in ricorso;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, parte 2, serie
A, atto n. 15).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 09/07/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 2 -