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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1211/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, scaduto in data 27 marzo 2025 il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1211/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cpc, dalla Controparte_1
dott.ssa Laura Bergonzi, dirigente, e dal dott. Alberto Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di ricevere la retribuzione professionale docenti, e la condanna del al pagamento del dovuto. CP_1
Allega di essere stato utilizzato dal in attività di docenza mediante stipulazione di ripetuti CP_1
contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL;
che il corrisponde detta retribuzione solo ai docenti di ruolo ed a quelli CP_1
precari che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale.
Il non contesta il diritto al riconoscimento della retribuzione professionali docenti, ma CP_1 contesta il calcolo del dovuto, indicando come corretto l'importo di € 1.587,97 anziché l'importo di
€ 1.605,40 proposto dal ricorrente.
II) La domanda di riconoscimento del diritto di ricevere, in proporzione alla durata del servizio prestato, la retribuzione professionale docenti, è fondata.
Sul punto si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione (sez. L n. 20015/18) che ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Circa il quantum, è corretto il calcolo effettuato dal . CP_1
Il ricorrente risulta aver prestato servizio mediante reiterati contratti a termine, senza soluzione di continuità, dal 28.9.2020 al 30.6.2021.
L'art. 25 comma 4 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999 stabilisce che la retribuzione professionale docenti spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al comma 5, stabilisce che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Il ricorrente effettua il calcolo, non avuto riguardo alle mensilità intere, ma conteggiando i giorni totali in cui avrebbe prestato servizio.
Al contrario, come correttamente indicato dal , dovrà farsi applicazione del criterio di cui CP_1 al comma 5 per i tre giorni di settembre 2020 (3/30 di € 174,50 = € 17,46) e poi per i nove mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, applicare per ciascun mese l'importo di € 174,50, pari ad € 1.570,50.
Complessivamente, quindi, il dovuto è pari ad € 1.587,96.
Pertanto, accertato che il ricorrente ha diritto di ricevere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti, il dev'essere CP_1 condannato a pagare al medesimo l'importo di € 1.587,96, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità della causa in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di percepire la retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , indicati nel ricorso introduttivo;
Controparte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare a Controparte_1 [...]
la retribuzione professionale docenti maturata, pari ad € 1.587,96 oltre interessi legali dalle Pt_1
singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dei procuratori antistatari, le spese processuali che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 7 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
AN LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, scaduto in data 27 marzo 2025 il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1211/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cpc, dalla Controparte_1
dott.ssa Laura Bergonzi, dirigente, e dal dott. Alberto Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di ricevere la retribuzione professionale docenti, e la condanna del al pagamento del dovuto. CP_1
Allega di essere stato utilizzato dal in attività di docenza mediante stipulazione di ripetuti CP_1
contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL;
che il corrisponde detta retribuzione solo ai docenti di ruolo ed a quelli CP_1
precari che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale.
Il non contesta il diritto al riconoscimento della retribuzione professionali docenti, ma CP_1 contesta il calcolo del dovuto, indicando come corretto l'importo di € 1.587,97 anziché l'importo di
€ 1.605,40 proposto dal ricorrente.
II) La domanda di riconoscimento del diritto di ricevere, in proporzione alla durata del servizio prestato, la retribuzione professionale docenti, è fondata.
Sul punto si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione (sez. L n. 20015/18) che ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Circa il quantum, è corretto il calcolo effettuato dal . CP_1
Il ricorrente risulta aver prestato servizio mediante reiterati contratti a termine, senza soluzione di continuità, dal 28.9.2020 al 30.6.2021.
L'art. 25 comma 4 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999 stabilisce che la retribuzione professionale docenti spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al comma 5, stabilisce che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Il ricorrente effettua il calcolo, non avuto riguardo alle mensilità intere, ma conteggiando i giorni totali in cui avrebbe prestato servizio.
Al contrario, come correttamente indicato dal , dovrà farsi applicazione del criterio di cui CP_1 al comma 5 per i tre giorni di settembre 2020 (3/30 di € 174,50 = € 17,46) e poi per i nove mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, applicare per ciascun mese l'importo di € 174,50, pari ad € 1.570,50.
Complessivamente, quindi, il dovuto è pari ad € 1.587,96.
Pertanto, accertato che il ricorrente ha diritto di ricevere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti, il dev'essere CP_1 condannato a pagare al medesimo l'importo di € 1.587,96, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità della causa in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di percepire la retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , indicati nel ricorso introduttivo;
Controparte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare a Controparte_1 [...]
la retribuzione professionale docenti maturata, pari ad € 1.587,96 oltre interessi legali dalle Pt_1
singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dei procuratori antistatari, le spese processuali che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 7 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
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