TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI ZA, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 618/ 2022 promosso da
C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via RIno Stabile n. 241, presso lo studio dell'Avv.
CE Carità, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura ed elettivamente pag. 1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Salvatore Chiaramonte in Termini
Imerese, via Falcone e Borsellino n. 23
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, con sede in Palermo, Via Emanuele Morselli n. 2
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DI DIRITTO
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 01.03.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620200006523560600 per l'importo di € 22.673,71 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali determinati dall'iscrizione d'ufficio alla CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva la mancanza dell'obbligo contributivo,
l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri ed il mancato svolgimento dell'attività
pag. 2 professionale di geometra sia in forma individuale che in forma societaria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva la convenuta, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza.
La regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed Controparte_2
in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso, al riguardo, che dall'1.1.2003, per effetto dell'art. 5 dello Statuto
della (pubblicato in G.U.R.I. n. 81 del 7.4.2003), “sono obbligatoriamente CP_1
iscritti alla i geometri e i geometri laureati iscritti all'Albo Professionale dei CP_1
geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera
professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo
salva prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite
dal Consiglio di amministrazione”.
Dette modalità sono state fissate con delibera n. 2 del 23.1.2003 (pubblicata in
G.U.R.I. n. 85 dell'11.4.2003), che – per quanto qui interessa – prevede che “le
modalità idonee a fornire la prova contraria per l'esercizio della libera professione ai
sensi dell'art. 5 dello Statuto” sono costituite dall'“invio, anno per anno, da parte
pag. 3 dell'interessato della dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia
di redditi aventi natura professionale entro 30 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo in ogni caso il potere della di CP_1
effettuare gli opportuni controlli. Il mancato invio della suddetta dichiarazione entro i
termini indicati comporterà l'automatica iscrizione alla per l'anno di CP_1
competenza.”
Da quanto precede, risulta che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dalla contribuzione obbligatoria alla condizione di presentare la dichiarazione dianzi menzionata nei termini previsti dalla citata delibera. Tale
onere non è stato assolto non risultando versate in atti le relative certificazioni.
Pertanto, questo sarebbe sufficiente per rigettare il ricorso, nessuno potendo assumere a propria scusante l'ignoranza di un obbligo normativo, salvo il caso d'ignoranza inevitabile (arg. ex Corte cost. n. 364 del 1988).
E' giusto il caso di precisare che contrari argomenti non potrebbero trarsi dalla circostanza che, così concludendo, si finirebbe col gravare la contribuzione previdenziale su un soggetto che non ha concretamente prodotto redditi ad essa assoggettabili: come statuito dalla Corte di legittimità già nel vigore del precedente ordinamento, nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo (Cass. n. 12668 del 2003; n. 14432/2004).
pag. 4 Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto per il quale “in
tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini della obbligatorietà della iscrizione alla
cassa geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è
condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta cassa, l'iscrizione
all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della
professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito
il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995,
che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo
termine degli enti” (cfr. Cass. 4568/2021).
Il ricorrente è stato iscritto all'albo professionale dei geometri di Palermo dal
19.04.1983 al 22.02.2020 e alla nel periodo oggetto dell'accertamento ed CP_1
era suo onere dimostrare di non avere esercitato la professione nemmeno occasionalmente.
Di nessun rilievo è la circostanza dedotta dal ricorrente relativa allo svolgimento di attività di amministratore della “Verga Costruzioni s.r.l.” e di essere iscritto alla gestione separata INPS, circostanze che escluderebbero l'esercizio da parte sua dell'attività di geometra.
Le richieste della si riferiscono ad attività ulteriore che non è CP_1
incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale e nel caso di specie di quella di geometra ed in particolare al collegamento tra il patrimonio di pag. 5 conoscenze che derivano dall'abilitazione professionale e l'incarico amministrativo, secondo un criterio oggettivo che dipende dalle attività
previste da statuto.
Si osserva che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, con orientamento univoco e pacifico (vedi n. 34276/2025 e le ulteriori: nn.
17823/2023; 15840/2023; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), ha precisato e ribadito che anche la mera iscrizione ad altra gestione non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla CP_1
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad una assicurazione generale, tanto più quando vi è l'iscrizione all'Albo.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui “in tema di Controparte_1
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
[...]
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale,
essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la
mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad
altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della
previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle
norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile
pag. 6 derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti
all'albo” (Cass. 28188/2022).
Pertanto, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento della contribuzione minima (cfr. Cass. 28188/2022).
Di conseguenza, l'iscrizione alla non è automatica per ogni iscritto CP_1
all'albo professionale e dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo CP_1
Statuto con disposizione legittima deriva l'applicazione delle norme regolamentari, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. Ed
invero, l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla solo nei limiti delle CP_1
condizioni fissate dalla stessa, potendo in tal modo la effettuare i controlli CP_1
opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Come statuito dal Tribunale di Termini Imerese in una analoga fattispecie “la
mancata produzione di un reddito professionale ad opera dell'attore non è circostanza di
pag. 7 per sé idonea a fare venire meno l'obbligazione contributiva per l'anno in contestazione;
e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, come statuito dalla Corte di legittimità,
nel quadro solidaristico assume rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio
dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo (Cass. n. 12668 del
2003; n. 14432 del 2004); inoltre, per pacifica e risalente giurisprudenza, al fine di
stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili
come redditi professionali soggetti alla contribuzione alla Cassa previdenziale di
categoria, il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato in senso
ampio, includendo anche attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un
nesso con quella strettamente intesa. Sicché, non rileva la mera allegazione di ricoprire
la veste di socio unico di una società, operante in un settore non riconducibile
all'attività tipica del geometra, ove a supporto non siano indicate circostanze che
provino l'assenza del suddetto nesso, così come sopra specificato” (Sentenza Tribunale
di Termini Imerese n. 125/2019 del 05.03.2019).
Ritenuta condivisibile la predetta soluzione ermeneutica osserva il giudicante che tale prova che non è stata data dal ricorrente. Nessuna prova è stata data in applicazione della citata giurisprudenza che l'attività di amministratore della società non era riconducibile all'attività tipica del geometra e Pt_1
relativamente all'assenza del nesso sopra specificato. Piuttosto la visura camerale della società Verga Costruzioni s.r.l. indica quali attività prevalenti pag. 8 “produzione conglomerati cementizi e bituminosi, manufatti in cemento,
articoli tecnici per l'edilizia e materiale da costruzione”, perfettamente riconducibili e compatibili con l'attività di geometra e con l'utilizzo delle conoscenze tipiche della detta professione. La carica di amministratore di una società non è incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale e nel caso di specie di quella di geometra.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della convenuta. Nulla sulle spese nei confronti di CP_1 CP_2
contumace,
[...]
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso proposto da Parte_2
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla Cassa Italiana di
Previdenza e che liquida in complessivi € 3.727,00 oltre Controparte_1
IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- nulla sulle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese il 28 novembre 2025.
pag. 9 Il Giudice
RI ZA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI ZA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 10