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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1676/2020
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. LB LO Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. CELLETTI PAOLA presente
Avv. DE ARCANGELIS GIORGIO
Avv. DE ARCANGELIS CLAUDIA
IN PROP N Q EREDE Controparte_1
Avv. CELLETTI PAOLA
NO ALICE IN PROP N Q EREDE
Avv. CELLETTI PAOLA
Controparte_2
Avv. CELLETTI PAOLA
Controparte_3
Avv. CELLETTI PAOLA
CP_4
Avv. CELLETTI PAOLA
NO CP_5
Avv. DE ARCANGELIS GIORGIO
Appellato/i
1 Controparte_6
Avv. SCALISE GAETANO avv Madonna pres in sost.
CP_7 Parte_2
Avv. PETRAGLIA FAUSTO presente
CP_8
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LB LO
AR LL NN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB LO - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1676/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ); LI IN (C.F. ); Parte_1 C.F._1 C.F._2
(C.F. ; ( ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 ciascuno in proprio e/o nella qualità di erede del de cuius (C.F.: Persona_1 Controparte_1
) e (C.F.: ), n.q. di eredi di C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(nipote del de cuius sig. nonché n.q. di genitori esercenti la responsabilità Per_2 Persona_1 genitoriale sulla minore (nipote del de cuius sig. ed erede di Persona_3 Persona_1 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Celletti (C.F. Per_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliati in Roma in Via delle Montagne Rocciose 31, giusta C.F._8 delega in atti
- APPELLANTI–
E
(P.I. e C.F. con sede in Verona, Controparte_9 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. , CP_10 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto del 9 aprile 2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798,
Notaio Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti 3, presso lo Persona_4 studio dell'avv. Gaetano Scalise (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega C.F._9 in atti
-APPELLATA-
3 E
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_11 P.IVA_2
, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Cola di Rienzo n. 180 presso Parte_2 lo studio dell'avv. Fausto Petraglia (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._10 delega in atti
- APPELLATA –
E
CP_8
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , LI IN, Parte_1 Parte_3
nonché e in qualità di genitori esercenti la
[...] Controparte_1 CP_4 responsabilità genitoriale sulla minore e quali eredi di hanno Persona_3 Persona_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 17529/2019 pubblicata il 16.09.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ , LI Parte_1
IN, n. q. di rappresentante dei figli minori e Controparte_1 Per_2 Persona_3 [...]
, e hanno citato CP_4 Controparte_2 Persona_5 Persona_6 Controparte_3 in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, , e Controparte_11 CP_8 [...]
nella rispettiva qualità di proprietario, conducente e assicuratore per la Controparte_9
r.c.a. del furgone tg. EG792CB, affinché, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso di intervenuto in data 09.08.14, allorquando il predetto veicolo ha tamponato il Persona_1 predetto mentre sulla sua bici percorreva la via Aurelia, provocandogli lesioni e traumi che ne hanno determinato la morte in data 23.08.14. Si costituivano, in giudizio, con distinte comparse,
[...]
, e opponendosi alla pretesa Controparte_11 CP_8 Controparte_9 risarcitoria sul presupposto della totale o preponderante responsabilità di Persona_1 CP_8
pur ritualmente evocata in giudizio, non svolgeva attività difensiva. Così, instaurato il
[...] contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Quindi la causa, istruita con produzioni documentali ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) dichiara che il sinistro di cui
4 in citazione si è verificato per colpa concorsuale di nella misura di 2/3, e di Persona_1 CP_8
nella misura di 1/3; b) condanna in solido , e
[...] Controparte_11 CP_8
a pagare, a titolo di risarcimento del danno computato Controparte_9 all'attualità, € 296.141,86 in favore di , € 294.201,00 in favore di LI IN e € Parte_1
84.991,40 in favore di c) condanna in solido , Controparte_2 Controparte_11
e al pagamento in favore di parte attrice delle CP_8 Controparte_9 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 20.000,00 per compensi ed euro 1.730,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
d) condanna Controparte_9
a manlevare e tenere dalle condanne di cui ai capi b) e
[...] CP_11 Controparte_11
c) che precedono”.
Avverso la sentenza gli attori hanno proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per i motivi sopra esposti, dichiarare che il sinistro stradale de quo è avvenuto per responsabilità esclusiva di conducente del furgone Nissan CP_8
Cabstar targato EG792CB e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro o ciascuno per i rispettivi titoli, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, anche da ritardato pagamento, con condanna al pagamento di quanto sarà ritenuto equo e di giustizia detratte le somme liquidate dal Tribunale. Con interessi legali e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese il rimborso delle spese generali”.
Si è costituita in giudizio la soc. che ha così concluso: “Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis rilevata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande svolte dagli appellanti rigettarle con conferma della sentenza di primo grado, confermando in ogni caso che la è obbligata a tenere indenne la Controparte_12 soc. delle somme che dovesse essere condannato a pagare a qualsiasi Controparte_11 titolo in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e
CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è altresì costituita la chiedendo l'accoglimento Controparte_9 delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di ammissione delle richieste istruttorie, respingere l'appello proposto dai SI.ri , Parte_1
LI NO, e ntrambi in rappresentanza della figlia Controparte_1 CP_4 minore e Persona_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 [...] perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto e confermare in Per_2 ogni sua parte la sentenza oggetto del presente gravame n. 17529/19 pronunciata dal Tribunale di
Roma, pubblicata in data 16.09.2019. Con Vittoria di spese e competenze ed onorari anche del
5 presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9-02-2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto è articolato in nove motivi.
Con il primo motivo rubricato “sulla produzione documentale”, gli appellanti contestano la produzione documentale indicata dal giudice di prime cure a supporto del proprio decisum rilevando, da un lato, che non sussisterebbe alcuna relazione della Polizia di Roma Capitale e, dall'altro che il giudice avrebbe tenuto conto solo della consulenza del Pubblico Ministero, non anche di quella resa dalla parte civile.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “sui dati anagrafici delle parti”, si denuncia l'errore relativo all'indicazione dell'età della figlia del de cuius, la quale al momento della morte del padre aveva 17 anni e non 14, come indicato dal Tribunale.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “sull'attendibilità del teste ”, gli Tes_1 appellanti censurano la sentenza laddove essa avrebbe messo in discussione l'attendibilità del teste
, in quanto amico della vittima. Ribadiscono, a tal proposto, l'attendibilità del teste Tes_1 escusso, il quale, sebbene ascoltato più volte, non aveva mai reso dichiarazioni contraddittorie.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla posizione dei ciclisti al momento dell'investimento. Infondatezza della ricostruzione operata dal Tribunale”, gli appellanti lamentano una valutazione incompleta delle risultanze istruttorie. Nello specifico, sostengono come i due ciclisti non procedessero affiancati ma incolonnati e che, comunque, tale circostanza non avrebbe avuto alcuna influenza causale sul sinistro, posto che la vittima non aveva costituito turbativa o intralcio per il conducente del furgone.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “sul danno biologico terminale e sul danno catastrofale. Iniqua liquidazione del primo ed ingiusto omesso riconoscimento del secondo”, si contesta la sentenza per avere questa, da un lato liquidato un importo non congruo a titolo di risarcimento del danno biologico terminale, dall'altro per aver negato il diritto al risarcimento del danno catastrofale.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “sul rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale per i nipoti della vittima ( . Persona_2 Persona_3 Controparte_3
Infondatezza. Il danno da rottura del vincolo familiare”, gli appellanti censurano il capo della sentenza che non ha riconosciuto il risarcimento del danno parentale ai nipoti del de cuius. A tal
6 riguardo, rilevano che la “vita autonoma” tra zio e nipoti, da intendersi come assenza di convivenza, non può essere utilizzata come circostanza atta ad escludere il diritto al risarcimento dal danno da perdita di un congiunto e rilevando che, tutt'al più, l'eventuale convivenza potrebbe costituire un elemento probatorio utile, ma non essenziale, a dimostrare l'intensità del rapporto. Censurano infine la pronuncia in punto di inammissibilità della prova testimoniale, richiesta al fine di dimostrare l'intensità dei rapporti tra zio e nipote.
Con il settimo motivo rubricato “sul danno patrimoniale subito dalla moglie e dalla figlia della vittima”, lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che il de cuius produceva un reddito da lavoro proprio che rappresentava la principale fonte di sostentamento e che siffatto apporto economico che garantiva alla propria famiglia, con la sua morte era stato definitivamente perso.
Con l'ottavo motivo, rubricato “sul danno da mancato godimento delle somme spettanti a titolo di risarcimento. Riconoscimento del diritto al risarcimento ma omessa condanna nel dispositivo”, lamentano gli appellanti che, seppur nella parte motiva della sentenza il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento delle somme spettanti ed indicato il criterio di calcolo, poi nel dispositivo ometteva di pronunciarsi su tale aspetto.
Con il nono motivo di appello, rubricato “spese legali” si chiede infine la liquidazione di un importo congruo rispetto all'istruttoria espletata, alla durata del processo, al numero delle udienze e delle parti, oltre che delle somme realmente spettanti a titolo risarcitorio.
La sentenza impugnata è così motivata: “1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sui risultati desumibili dall'istruttoria.
1.1. L'evento per cui è causa può essere ricostruito sulla base delle relazioni di sinistro redatta dagli operatori di polizia intervenuti in occasione dell'evento (in particolare, sussiste una relazione della Polizia di Roma Capitale e una relazione dei Carabinieri) e degli altri atti (in specie, una consulenza tecnica del P.M.) del procedimento penale n. 5001/2014 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia a seguito dello stesso evento nei confronti di per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., di cui CP_8 non risulta agli atti la conclusione;
infine, è stato escusso un teste in sede di istruttoria del presente procedimento.
1.2. Va immediatamente osservato che il materiale probatorio relativo al procedimento penale è pienamente utilizzabile alla stregua di prove atipiche, atteso che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017).
1.3. Dal richiamato materiale
7 istruttorio è, pertanto, possibile desumere quanto segue. E' risultato provato che è Persona_1 stato urtato mentre alle 8,00 circa di sabato 9 agosto 2014, in bicicletta, percorreva la via Aurelia nella direzione Roma Civitavecchia insieme al suo amico e che l'urto è avvenuto al Tes_1
Km.38,400 circa ad opera di che guidava il furgone tg. EG792CB, procedendo nella CP_8 stessa direzione di marcia dei due ciclisti. , ascoltato come teste, ha descritto il momento Tes_1 del sinistro in linea con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali alle autorità di polizia, esponendo quanto segue: “io e stavamo percorrendo in bicicletta via Persona_1
Aurelia per raggiungere Santa Severa;
poco prima dell'evento procedevo sulla corsia di emergenza e il era affiancato dietro di me, e la sua ruota anteriore era in prossimità della mia ruota Per_1 posteriore;
in particolare, lui era alla mia sinistra e la vicinanza permetteva di scambiarci delle battute. Non so essere preciso se il fosse all'interno della corsia d'emergenza o poco al di Per_1 là della stessa;
posso dire che a un certo punto ho udito il rumore di un colpo e ho visto il mio amico sbalzare e atterrare davanti a me;
in particolare, dopo l'urto era a terra nella corsia di emergenza.
Il mio amico sarà stato sbalzato circa una ventina di metri davanti a me e quindi io mi sono fermato con la mia bicicletta in prossimità dello stesso” (cfr. verbale udienza del 22.02.18). Relativamente alle caratteristiche della strada, dalle relazioni di sinistro stradale si evince che via Aurelia, nel tratto dove è occorso il sinistro, è qualificabile come strada extra-urbana secondaria con unica carreggiata, con due corsie per ogni senso di marcia, delimitate da strisce di margine e doppia linea di mezzeria continue e completa, in entrambe le direzioni, di banchina asfaltata larga circa 1,6m adiacente a banchina erbosa digradante in cunetta. Risulta che “il traffico era inesistente” e che “la visibilità era ottima”; non vi erano segni di frenata sull'asfalto; in quel punto la velocità consentita
è di 70 Km/h. Dalla relazione dell'incidente stradale risulta che l'autocarro ha riportato “la rottura del vetro parabrezza” (a causa dell'impatto di quando, per effetto del colpo subito, è stato Per_1 sbalzato indietro) “e del gruppo ottico/luminoso sul lato anteriore destro”, mentre la bicicletta ha riportato “la rottura del sellino”. Il consulente del PM ha affermato che “i segni di incisione e strisciamento sullo spigolo anteriore destro dell'autocarro ad un'altezza da terra di circa 1 m ed i segni visibili sul paraurti anteriore risultano perfettamente congruenti con le altezze da terra del sellino e del mozzo posteriore della bicicletta, anch'essi recanti segni di impatto e strisciamento” e che “la predetta compatibilità dei danni restituisce un urto con caratteristiche di tamponamento estremamente spigolare, come descritto dalla seguente immagine” (cfr. cap. III par.
2.1 all. 18 cit.).
Ha, inoltre, ritenuto che se i due ciclisti avessero viaggiato incolonnati, sarebbero stati entrambi coinvolti nel sinistro in quanto la bici condotta dal dichiaratamente arretrato rispetto Per_1 all'altro, avrebbe inevitabilmente colpito, dopo l'urto, quella condotta dal .
1.4. La valutazione Tes_1 dei fattori causali del sinistro deve procedere secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al
8 principio giurisprudenziale del “più probabile che non” che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile. Al fine di delibare la domanda attorea, prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie sopra specificate, è necessario soffermarsi su alcuni principi che governano l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.. Sulla condotta tenuta dai due conducenti e sulla relativa responsabilità del sinistro occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 80506/2013), secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”. Pertanto, l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente convenuto non esime dall'approfondire margini di corresponsabilità nei confronti dell'attore, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 23431/2014), secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Sotto diverso profilo, qualora il sinistro sia configurabile in termini di un tamponamento, deve trovare applicazione il consolidato principio (Cass. n.
19493/2007) secondo cui <>.
1.5. Valutando le risultanze istruttorie sulla base dei superiori principi di diritto si osserva quanto segue. Dalle evidenze istruttorie deve ritenersi che l'urto sia riconducibile ad un tamponamento da parte dell'autocarro nei confronti del velocipide, mentre non vi è alcun concreto elemento di prova che permette di sostenere l'ipotesi di un improvviso spostamento a sinistra del velocipide: in tale contesto al conducente convenuto è ascrivibile, anche sulla base dell'insegnamento giurisprudenziale appena richiamato, l'inosservanza di una distanza di sicurezza e di una velocità adeguata alla concreta situazione, in violazione degli artt. 149 (in tema di distanza di sicurezza tra veicoli) e 141 (in tema di velocità e controllo del veicolo) CdS. Tuttavia,
l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente convenuto non esime dall'approfondire margini di corresponsabilità nei confronti della vittima, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Procedendo a tale disamina, è possibile ravvisare un profilo di concorso di responsabilità a carico del conducente del velocipide, reputando il giudicante condivisibile il ragionamento del consulente del P.M. con riferimento alla posizione della vittima al momento del tamponamento: invero, risulta convincente l'affermazione secondo cui se le due biciclette avessero proceduto in fila indiana, dal tamponamento sarebbe conseguito un coinvolgimento anche del . D'altra parte, quest'ultimo ha dichiarato che la loro posizione Tes_1
9 permetteva di scambiare delle frasi e ciò è più compatibile con una posizione in parallelo piuttosto che in fila indiana. Infine, il legame di amicizia tra il e la vittima induce a ritenere che la Tes_1 deposizione sia stata inconsapevolmente influenzata dalla volontà di evitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico. Ciò posto, è ascrivibile alla vittima una condotta colposa per aver violato l'art. 182 cds Circolazione dei velocipedi così recita al co. 1 “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”. Contrariamente
a quanto sostenuto dai convenuti, non risulta, invece, l'obbligo di transitare su una specifica corsia, né è possibile applicare al velocipide l'obbligo di tenere una velocità minima. Nella quantificazione delle quote di corresponsabilità, ritiene il giudicante preponderante la condotta del conducente dell'autocarro, atteso che avrebbe potuto scongiurare il tamponamento e la condotta del conducente del velocipide assume un ruolo meramente agevolativo dell'evento. Conclusivamente, il sinistro per cui è processo va attribuito alla concorrente responsabilità di nella misura di 2/3, e CP_8 di nella misura di 1/3. 2. Occorre a questo punto passare alla quantificazione del Persona_1 danno.
2.1. Vanno innanzitutto esaminate le poste risarcitorie richieste iure hereditario. A tal proposito, giova richiamare il recente insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 26727/2018), alla cui stregua <>. Sulla base di tale orientamento deve essere riconosciuto il danno biologico terminale, essendo intervenuto il sinistro in dato 9 agosto 2014 e il decesso in data 23 agosto 2014: va pertanto riconosciuto l'importo di € 1.548,40, pari all'invalidità temporanea giornaliera (€
110,60) per il numero di giorni di sopravvivenza (14), da attribuire ai sensi dell'art. 581 c.c. – in assenza di successione testamentaria – al coniuge e alla figlia nella misura di ½, vale a dire per €
774,20. Nulla è dovuto agli attori iure hereditario a titolo di risarcimento del danno catastrofale, atteso che dal referto di pronto soccorso emerge che la vittima è caduta poco dopo ore dal ricovero in stato di incoscienza senza riprendere lucidità fino alla morte;
d'altra parte, parte attrice non ha articolato alcuna prova in tal senso. Pertanto, mancando la prova della c.d. “lucidità agonica” non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della voce di danno in esame.
2.2. In ordine alla richiesta del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale si osserva quanto segue. Il danno di cui si discute viene individuato alla stregua di un turbamento psichico soggettivo, identificato nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. Cass. n. 16992/2015). La risarcibilità di tale danno deve tenere conto della tipologia del rapporto familiare, secondo una funzione inversa, per cui ad un legame parentale stretto è possibile associare una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto presuntivamente (e salvo prova contraria), sulla base del fatto notorio ex
10 art. 115, comma 2, cpc e del principio giurisprudenziale in forza del quale “La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi” (cfr. Cass. n. 110527/2011); per contro, ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale corrisponde un incremento progressivo dell'onere probatorio circa l'esistenza in concreto di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, la cui perdita può giustificare il turbamento che sottende la risarcibilità del danno per perdita del rapporto parentale. Ciò posto, passando all'analisi della situazione concreta, è certamente riconoscibile un diritto al risarcimento in favore del coniuge Pt_1
, della figlia LI IN e della sorella rispetto ai quali è possibile
[...] Controparte_2 presumere un'importante ed intensa continuità affettiva, ferma restando la necessità in sede di liquidazione di tenere conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza (cfr. Cass. n.
23917/2013). Viceversa, per la OC , il cognato , la NA Persona_5 Persona_6
CP_1 e i nipoti , e non si ritiene raggiunta la prova di cui si discute, CP_4 Per_2 CP_3 atteso che la vittima ed i suddetti familiari conducevano una vita del tutto autonoma, sicché, al di là dell'indubbio dolore per l'evento luttuoso, non è configurabile un vero e proprio perturbamento psichico. In proposito, va ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice per la genericità ed indeterminatezza nella sua articolazione, inidonea a raggiungere un apprezzabile risultato probatorio. Nei confronti dei suddetti familiari, la domanda risarcitoria va pertanto respinta.
2.3. Per quel che concerne l'entità del danno risarcibile, occorre dunque tenere conto di criteri di giudizio - applicati in modo sostanzialmente uniforme presso questo Tribunale
(invocati espressamente da parte attrice) - basati sull'età della vittima e dei congiunti, sul rapporto di parentela di ciascun congiunto con il defunto, sul grado di intensità del rapporto stesso, sulla convivenza e sul numero dei congiunti conviventi sopravvissuti. Ciò sul presupposto che un maggior numero di congiunti sopravvissuti all'evento luttuoso consente un sostegno reciproco più intenso di quanto avviene in una famiglia non numerosa, oltre che in considerazione del fatto che il senso di vuoto lasciato dalla perdita della persona cara è più difficilmente sopportabile per i congiunti conviventi o per coloro che siano rimasti completamente soli nell'abitazione comune. Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma
11 di € 9.806,70 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT
- al gennaio 2019 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
2.4. Passando all'esame concreto dei predetti fattori, deve innanzitutto tenersi conto dell'età della vittima (risulta dagli atti che
[...] aveva 49 anni al momento del decesso) e del fatto che il danno è stato subito dal coniuge Per_1
di anni 52 alla data dell'evento, dalla figlia LI IN di anni 14 alla data Parte_1 dell'evento e della sorella di anni 53 alla data dell'evento. Va poi senz'altro Controparte_2 rimarcata la circostanza della convivenza, al momento del fatto (cfr. doc. 23 del fascicolo attoreo), col de cuius di tutto il nucleo familiare, dovendosi presumere che il dolore per la perdita del congiunto sia stato di natura particolarmente intensa e destabilizzante a causa della prematurità del decesso, dell'intensità del legame affettivo tra i componenti il nucleo familiare e del venir meno della confortante unitarietà e perdurante solidarietà familiare. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della particolare drammaticità dell'evento luttuoso ed intensità del dolore nei congiunti conviventi e di tutti i parametri sopra indicati, appare equo liquidare: - al coniuge la somma complessiva di € 196.134,00 (2/3 di € 294.201,00, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 30 e cioè 20 punti per il rapporto coniugale, 3 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite e 4 per la convivenza); - alla figlia la somma complessiva di € 196.134,00 (2/3 di €
294.201,00, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 30 e cioè 18 punti per il rapporto di parentela, 3 per l'età della vittima, 5 per l'età del superstite e 4 per la convivenza); - alla sorella la somma complessiva di € 127.487,10 (2/3 di € 84.991,40, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 13 e cioè 7 punti per il rapporto di parentela, 3 per l'età della vittima e 3 per l'età del superstite).
2.5. Nell'importo liquidato deve ritenersi compreso anche il danno esistenziale, in considerazione, da un lato, dell'evidente stretta connessione fra il dolore psichico e le abitudini di vita di chi lo patisce, dall'altro, della circostanza che le tabelle applicate, aggiornate al 2019, per la liquidazione del danno da morte, fanno già riferimento a parametri che considerano le conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale che, nella vita quotidiana del danneggiato, derivano dalla perdita del congiunto (salvo, naturalmente, possibili peculiarità delle singole situazioni concrete che, nel caso di specie, non sono state dimostrate). La liquidazione di somme ulteriori, pertanto, darebbe luogo ad una non consentita duplicazione delle voci di danno.
2.6. Passando all'esame del danno patrimoniale richiesto a favore del convivente e della figlia in relazione alla cessazione del contributo economico che avrebbe apportato, si osserva quanto segue. La posta risarcitoria Persona_1 in esame è ricondotta all'attività imprenditoriale con riferimento all'azienda familiare, di cui era socio e presso cui espletava la propria attività di consulente contabile: si precisa in sede di citazione che i fratelli e negli anni 1999/2000 erano subentrati nell'azienda di Per_1 Controparte_1 famiglia gestita fino ad allora dal padre – rappresentata dalla società Icomar SR e LI 4M
12 di IN BE e C. snc – ed avevano creato altre due società, le società Egea SR e LI
AT LA SR.. Tuttavia, tale allegazione di danno non è supportato da alcun concreto principio di prova (ad esempio con la produzione dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi successivi al 2014) in ordine all'avvenuta riduzione del reddito d'impresa e del valore delle quote sociali ereditate. 2.7.
Infine, vanno risarcite, a titolo di danno emergente, le spese funebri, complessivamente stimate in €
2.200,00, ma riconoscibili nella misura di 2/3, vale a dire nell'importo di € 1.166,66, da attribuire – sulla base della prova del pagamento – al coniuge.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, , e Controparte_11 CP_8 Controparte_9 vanno condannati in solido a corrispondere, a titolo risarcitorio del danno computato al
[...] valore attuale, i seguenti importi: - € 296.141,86 (€ 294.201,00 iure proprio a titolo di danno parentale + € 774,20 a titolo di danno terminale + € 1.166,66 a titolo di spese funebri) in favore di
; - € 294.201,00 (€ 294.201,00 iure proprio a titolo di danno parentale + € 774,20 a Parte_1 titolo di danno terminale) in favore di LI IN;
- € 84.991,40 in favore di Controparte_2
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite,
n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui
è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari a quello degli interessi riconoscibili in ipotesi di impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato), individuato nel rendimento medio pari a 0,81% per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 6347/2014). Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di
13 liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Va accolta, in quanto non contrastata, la domanda di manleva spiegata da al fine di essere manlevata da Controparte_11 [...] dalle condanne di cui a punti che precedono.
7. Nel rapporto processuale Controparte_9 principale, le spese legali seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base all'importo risarcitorio effettivamente riconosciuto e tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso proprio. Relativamente alla domanda di manleva spiegata da Controparte_11
le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la condotta stragiudiziale e
[...] CP_11 processuale della compagnia assicurativa che non ha contestato la garanzia assicurativa”.
I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente per essere tutti afferenti alla dinamica del sinistro occorso ad Essi si profilano infondati. Persona_1
Preliminarmente giova evidenziare che, se è vero che nel dispositivo sono state erroneamente indicate o, meglio, invertite le percentuali di responsabilità attribuite nella parte motiva, al Per_1
1/3 ed al conducente , è tuttavia evidente come il lamentato errore possa ritenersi un mero CP_13 errore materiale come tale emendabile alla luce altresì della motivazione della sentenza e delle somme in concreto riconosciute a ciascuna parte, così come lo è il richiamo ad una relazione della Polizia di
Roma Capitale;
ed infatti la decisione del Giudice, come si evince dalla lettura della sentenza, si fonda su altra documentazione, in particolare sul verbale redatto dai Carabinieri di Ladispoli e sulla consulenza svolta dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale (RG 5001/2014 NR) intrapreso a carico del conducente dell'autocarro Nissan NI per il delitto di omicidio colposo.
Le medesime considerazioni vanno svolte in ordine alla persona della figlia del LI Per_1 la cui età è stata indicata erroneamente dal giudice in 14 anni mentre la stessa al momento dell'incidente ne aveva 17, atteso oltretutto che, trattandosi di liquidazione equitativa gli appellanti non hanno affatto evidenziato in quali termini tale errore avrebbe determinato un concreto nocumento alla parte in termini di maggior importo liquidabile a tal fine. Del resto, stando alle tabelle del 2019 applicate dal Giudice si riscontra invero che i punti per l'età del parente superstite sono 5 per l'età compresa 0-20, quindi il fatto che il giudice abbia indicato 14 anni invece di 17, risulta del tutto ininfluente atteso che questi ha considerato pur sempre 5 punti nella liquidazione del danno alla figlia minore.
Quanto alla censura mossa dagli appellanti per aver il Giudice tenuto conto della suddetta consulenza del PM e non anche della memoria tecnica della parte civile vale l'assunto, come corroborato dall'orientamento del Supremo Collegio, secondo cui il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, legittimandolo ad avvalersi delle risultanze derivanti dalle indagini preliminari svolte in sede penale. Se, in linea generale, nell'ordinamento civilistico manca
14 una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n.
12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass.
n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001,
Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n.
5792/1990). Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009,
Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi, come nel caso di specie, anche la perizia disposta dal P.M.
Ebbene, il corredo probatorio acquisito dal Tribunale, vale a dire la relazione di incidente stradale dei
Carabinieri della Stazione di Ladispoli e la consulenza del PM redatta dall'ing. Persona_7 hanno consentito di stabilire che il sinistro per cui è causa si è verificato sulla SS Aurelia che è una strada extra urbana ad unica carreggiata, con due corsie per ogni senso di marcia, delimitate da strisce di margine e doppia linea di mezzeria continue. In entrambe le direzioni, la carreggiata si completa con banchina asfaltata larga circa 1,6 m, adiacente a banchina erbosa digradante in cunetta. Del resto, gli appellanti non fanno alcun riferimento specifico alla perizia di parte censurando il fatto in sé che il giudice non ne abbia tenuto conto.
Nella circostanza, lo si trovava a percorrere la predetta strada ad una velocità di circa 63 CP_8
Km/h, inferiore dunque rispetto al limite ivi previsto (p. 27 dalla consulenza dello Giannuzzi) quando, giunto al Km 38,400 circa, egli urtava il che procedeva sulla medesima strada, a bordo della Per_1 sua bicicletta, affiancato al suo amico , anch'egli a bordo di bicicletta. Tes_1
Tale ultima circostanza trova conferma proprio nelle dichiarazioni del teste . Ed in vero, e Tes_1 nonostante il legame di amicizia che, come scrive il Giudice “induce a ritenere che la deposizione sia stata inconsapevolmente influenzata dalla volontà di evitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico” il teste ha confermato che “la vicinanza permetteva di scambiarci delle battute”. Tes_1
Circa la presunta inattendibilità dell'unico teste escusso va rilevato come contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti il giudicante non lo ha affatto ritenuto inattendibile essendosi questi limitato
15 a valutare la sua affermazione, circa il procedere incolonnati dei due velocipedi, come incongruente con la ricostruzione dinamica del sinistro dal teste stesso stesse riportata, giustificata dalla sua volontà di “limitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico”. Sicché, il testimone escusso è stato ben valutato avendo questi riportato circostanze giudicate come rilevanti ai fini della complessiva ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato “lui era alla mia sinistra e la vicinanza ci permetteva di Tes_1 scambiarci battute. Non so essere preciso se il fosse all'interno della corsia di Per_1 emergenza o poco al di là della stessa …. ho visto il mio amico sbalzare ed atterrare davanti a me … dopo l'urto era a terra nella corsia di emergenza … nel momento dello sbalzo ho visto il corpo del mio amico proiettato in avanti proveniente da sinistra …”.
Non è dunque plausibile che i due ciclisti stessero viaggiando incolonnati in quanto dopo l'urto entrambi sarebbero stati coinvolti nel sinistro, atteso oltretutto che la bici condotta dal Per_1 che stando alle dichiarazioni del viaggiava in posizione arretrata rispetto a quella condotta da
Tes_1 quest'ultimo, avrebbe inevitabilmente colpito, dopo l'urto, quella condotta dal stesso. Al
Tes_1 contrario, avendo questi affermato che il a causa dell'urto, veniva proiettato in avanti Per_1 proveniente da sinistra rispetto al consente alla Corte di ritenere che il primo procedesse al
Tes_1 di là della linea di banchina lungo la quale invece viaggiava il;
banchina che, peraltro, è
Tes_1 risultata essere larga un metro e sessanta centimetri con ciò escludendosi, altresì, atteso l'ingombro dei due velocipidi, che i due ciclisti potessero viaggiare sul lato destro della carreggiata in uno spazio così ridotto (cfr CTU p. 22 -25).
I riscontri documentali richiamati, peraltro, depongono tutti in tal senso, e ciò in quanto è stato accertato come la ruota posteriore della biciletta del sia risultata integra mentre il furgone Per_1 condotto dallo riportava lievi danni solo al faro anteriore destro con deformazioni unicamente CP_8 allo spigolo, al paraurti, alla parte inferiore del parabrezza lato destro ed allo specchietto retrovisore per cui, oltretutto, non vi può essere stato alcun caricamento del pedone perché altrimenti i danni al parabrezza sarebbero stati ben più evidenti (cfr P.14-16 CTU “In ordine ai danni riportati Per_7 dai due veicoli ed alla loro reciproca compatibilità, lo scrivente ha potuto constatare che i segni di incisione e strisciamento sullo spigolo anteriore destro dell'autocarro ed un'altezza da terra di circa
1m ed i segni visibili sul paraurti anteriore ad un'altezza da terra di circa 35 cm, risultano perfettamente congruenti con le altezze da terra del sellino e del mozzo posteriore della bicicletta, anch'essi recanti segni di impatto e strisciamento. Tenuto conto peraltro che la ruota posteriore della bicicletta risulta priva di qualsiasi danno da impatto, dal che è ragionevole ritenere si trovasse al di fuori della sagoma dell'autocarro in tale fase, la predetta compatibilità dei danni restituisce un urto con caratteristiche di tamponamento estremamente spigolare. Dal momento che tale configurazione
16 d'urto restituisce congruenza anche agli altri danni riportati dall'autocarro, ovvero nello specifico:
L'effrazione del parabrezza anteriore, in corrispondenza dello spigolo destro del predetto mezzo, ragionevolmente prodotta dall'impatto della spalla sinistra del ciclista. L'impatto della testa dello stesso, dove ragionevolmente si realizzava la rottura e proiezione della porzione di casco di protezione rinvenuta in corrispondenza della presumibile posizione d'urto, che determinava la deformazione visibile ad un'altezza di circa 1,5 m dal piano viario sulla carrozzeria anteriore destra;
La deformazione del sostegno dello specchietto retrovisore anteriore destro con espulsione della copertura plastica della vite di connessione alla carrozzeria”; cfr. p. 2 verbale CC “Nella circostanza si accertava che a causa del sinistro il veicolo “A” riportava la rottura del vetro parabrezza e del gruppo ottico/luminoso sul lato anteriore destro mentre il velocipede indicato con la lettera “B” riportava la rottura del sellino oltre altri danni da rilevare in sede tecnica” ).
Orbene, l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente dell'autocarro Nissan in termini di violazione degli artt. 149 e 141 C.D.S per non avere questi tenuto una adeguata distanza di sicurezza e per non essere stato in grado di controllare il proprio mezzo, non esime dall'approfondire, ai sensi dell'art. 2054 c.c., i margini di corresponsabilità nei confronti della vittima non potendosi per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., dovendosi verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Sicché, sia la prova testimoniale che la consulenza del pubblico ministero hanno dimostrato il profilo di colpa del come condivisibilmente evidenziato in sentenza per avere questi violato l'art. Per_1
182 C.d.S. che impone ai ciclisti di procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano come è avvenuto nel caso di specie, vista la tipologia della strada e lo stato dei luoghi. L'art. 182 citato, intitolato “Circolazione dei velocipedi” così recita “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”. Nella specie viaggiando pacificamente i due ciclisti fuori dai centri abitati (trattandosi peraltro di strada extraurbana) la circolazione su unica fila doveva considerarsi senz'altro obbligatoria.
Procedendo a tale disamina, è stato possibile ravvisare un profilo di concorso di responsabilità a carico del conducente del velocipide, reputando la Corte condivisibile il ragionamento del Per_1 primo giudice che, riprendendo le considerazioni del consulente del P.M. con riferimento alla posizione della vittima al momento del tamponamento, ha affermato in modo logicamente coerente che se le due biciclette avessero proceduto in fila indiana, dal tamponamento sarebbe conseguito un coinvolgimento anche del , pacificamente rimasto indenne dall'urto. Tes_1
17 D'altra parte, quest'ultimo ha dichiarato che la loro posizione permetteva di scambiare delle frasi e ciò è più compatibile con una posizione in parallelo -anche se con posizione lievemente arretrata da parte del piuttosto che in fila indiana. Parte_4
Va infatti rilevato e riprendendo la stessa consulenza del pubblico ministero che siffatta violazione ha avuto certamente una certa rilevanza causale in quanto se il ciclista avesse avanzato in Parte_4 un'unica fila con il ciclista che lo precedeva si sarebbe trovato presumibilmente più verso destra della carreggiata, evenienza questa che in relazione con la notevole eccentricità dell'impatto ne avrebbe evitato il verificarsi (cfr consulenza Giannuzzi).
I motivi esaminati debbono pertanto essere integralmente respinti.
Venendo al quinto motivo debbono essere svolte le seguenti considerazioni.
Gli appellanti si dolgono di una erronea quantificazione del danno biologico terminale e del mancato riconoscimento di quello catasfrofale.
In particolare, si dolgono del mancato riconoscimento del danno da lucida agonia e della non corretta quantificazione, perché riduttiva, della componente del danno biologico terminale liquidato dal giudice con l'invalidità temporanea assoluta per i giorni di sopravvivenza del (14). Per_1
Ebbene, il motivo è fondato nei termini che seguono.
È pacifico e la sentenza ne dà pure atto che, subito dopo l'incidente avvenuto alle ore 8 circa del
9.8.2014 e fino al momento del ricovero al pronto soccorso, il fosse cosciente e che questi Parte_4 dopo poche ore sia caduto in coma. Il paziente decedette il 23.8.2014.
Ora, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass 7923/24).
Il danno morale catastrofale, a prescindere dunque dal lasso intercorso ed anche se brevissimo, dev'essere perciò risarcito iure hereditatis. Tenuto conto della durata (poche ore dal ricovero;
nella comparsa di si dà atto che il entrava in coma alle ore 11,56) e gravità della CP_14 Per_1 compromissione fisica e psichica del de cuius nel frangente, si passa al calcolo del quantum maturato in termini di risarcimento pecuniario iure hereditatis.
18 Le tabelle milanesi del 2024 sono applicabili al caso di specie ed adeguate, poiché comprendono sia l'aspetto biologico sia quello morale. Offrono una definizione onnicomprensiva del danno terminale,
"tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente", essendo la componente biologica e psichica morfologicamente indistinguibili e dunque gli importi risarcitori proposti omnicomprensivi di entrambi gli aspetti.
Esse partono dal presupposto, condivisibile e sostenuto dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Per tale motivo le tabelle meneghine prevedono che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito, non ulteriormente personalizzabile. Secondo il criterio fornito dalle tabelle vigenti al momento della presente liquidazione, che tengono conto degli indici ISTAT dall1/01/18 all'1/01/2024 (Edizione
2024 ), tale importo massimo, non ulteriormente personalizzabile, è di € 35.247.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la paura di essere prossimi alla morte, espressa al momento dell'ingresso in pronto soccorso, lo stato clinico con cui il arrivò in ospedale, tenuto conto Parte_4 della componente richiesta (danno biologico terminale e danno catastrofale o da lucida agonia), il rapidissimo peggioramento delle condizioni di salute avvenute in poche e la considerazione infine che il pacificamente, sia sopravvissuto per 14 giorni fanno stimare equa la liquidazione per Parte_4
l'importo complessivo di € 47.563 già all'attualità. In accoglimento del quinto motivo, dunque, la sentenza deve essere riformata e, a titolo di risarcimento trasmissibile agli eredi (moglie e figlia del per ½ ciascuna) va riconosciuta a ed a IN LI, in luogo di quella Per_1 Parte_1 minore riconosciuta in sentenza, la somma di €23.781,5 (€ 47.563:2) che, decurtata della quota di responsabilità assunta dalla vittima (1/3) risulta essere pari ad € 15.854,34 per ciascuna erede.
Gli interessi sulla somma come riconosciuta debbono essere calcolati come da sentenza (cfr. infra).
Il sesto motivo invece è infondato.
Non vi è dubbio che la morte di un prossimo congiunto costituisca lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia;
è anche consolidata la affermazione per cui se si tratta di un componente del nucleo familiare primario, e quindi coniuge, genitore, figlio o EL l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite.
Pure è acquisito il principio per cui tale danno può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione,
19 il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria (Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l'azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare" (Cass 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del 2023).
Tuttavia, ai fini della individuazione dei soggetti e delle situazioni in cui può effettivamente riconoscersi il danno da perdita parentale pare opportuno ricordare i principi affermati dalle Sezioni
Unite quando, svolgendo la loro funzione nomofilattica, con le sentenze del 2008, hanno dettato una interpretazione dell'art.2059 cc costituzionalmente orientata, definendo le tre ipotesi in cui il danno non patrimoniale va risarcito: 1) in tutti i casi in cui il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, il che consente, beninteso alla sola vittima del reato, il ristoro di tutti gli interessi lesi;
2) nelle fattispecie in cui la legge espressamente consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
In questa ultima ipotesi, dunque, quando siano lesi diritti inviolabili di rango costituzionale, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice", a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità".
Richiamati tali principi, si comprende che la risarcibilità alla vittima secondaria del danno subito, consistente nella perdita di un familiare, pur ammessa anche al di fuori dello stretto nucleo, presuppone la prova della esistenza di un rapporto personale e diretto tra la vittima primaria e chi richiede il risarcimento, effettivo e significativo, in coerenza con i principi (affermati da Cass. n.
21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale.
Dunque, il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita parentale è la prova di un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia
20 legato da un vincolo di consanguineità naturale, purchè però sia concretamente dimostrato un ruolo e una relazione di affetto concretizzati in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione tipico di un rapporto di stretta parentela (vedi cass. 24689 del 2020, 20835 del 2018).
Nel caso del i nipoti non hanno fornito prova convincente che tra ciascuno di loro e la Per_1 vittima si fosse instaurato un rapporto diretto, personale e stabile, indipendente dal rapporto esistente tra ed i genitori, suoi fratelli, tanto da configurare i presupposti per ritenere risarcibile la Per_1 lesione. In effetti, nulla è stato provato al riguardo nel corso del primo grado di giudizio.
In ogni caso, e a proposito della richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella presente sede in cui si è fatto riferimento alle “istanze istruttorie non ammesse in primo grado” vale qui richiamare quanto già affermato dalla Corte con l'ordinanza del 4.5.2022 che in ordine ai seguenti capitoli di prova ha così statuito “Rilevato che gli appellanti (in proprio e Parte_1 quale erede di , LI IN (in proprio e quale erede di , Persona_1 Persona_1
(in esclusiva rappresentanza della figlia minore , Controparte_1 Persona_3 CP_4
(in rappresentanza della figlia minore , e Persona_3 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado, Persona_2 vertente sui seguenti capitoli: Vero che trascorreva le vacanze estive a Ladispoli Persona_1 in casa della OC in compagnia di quest'ultima, oltre che della moglie Persona_5 Pt_1
e della figlia LI”; -“Vero che ogni anno trascorreva le vacanze estive (al mare) Persona_1
e quelle invernali (in montagna) con il EL e la sua famiglia (moglie e figli), e con la CP_8 sorella e la sua famiglia (marito e figlio)”; -“Vero che trascorreva con CP_2 Persona_1
i suoi familiari (la moglie , la figlia LI, la sorella , il cognato , il nipote Pt_1 CP_2 CP_15
CP_1
, il EL , la NA , i nipoti e , la OC ) tutte le CP_3 CP_8 CP_4 Per_2 Per_5 festività religiose e non (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto ecc), tutti i compleanni dei vari membri della famiglia e tutte le ricorrenze della famiglia (matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc)”; -“Vero che fino a che sono stati in vita, andava a trovare almeno una volta Persona_1
a settimana i suoi genitori e sua sorella , che ha vissuto continuativamente con questi ultimi CP_2 nella casa familiare di Via B. de La Riva, 129 in Roma”; ha rilevato che «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812. In motivazione: «[…] la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod. proc. civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono
21 ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3,
Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427). Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado»; v. anche Cass. 3-8-2017, n. 19352); atteso che nella specie gli appellanti non hanno indicato in modo specifico il nominativo delle persone da interrogare, come richiesto dagli artt. 244 e 359 c.p.c.;”.
Quanto al settimo motivo afferente al mancato riconoscimento in capo alle eredi del danno da lucro cessante vanno svolte le seguenti considerazioni.
In citazione si dava atto che all'esito del decesso del le eredi subentravano nelle quote Per_1 sociali da questi detenute prima della sua morte;
come condivisibilimente sostenuto dal giudice non vi è prova che il valore di queste sia diminuito con il subentro delle eredi ed a seguito della scomparsa di né, aggiunge la Corte, vi è prova che effettivamente percepisse un reddito dalla Per_1 Per_1 società di cui era il socio assieme al EL ed in qualità di libero professionista. Anzi, dalla CP_8 lettura della citazione si evince come questi fosse soltanto “ formalmente” pagato dalla società di cui era socio così rendendo evidente in assenza di contratto lavorativo, buste paga o fatture o altra documentazione contabile anche bancaria da cui poter evincere la percezione di reddito da lavoro autonomo o dipendente del che il reddito percepito da questi fosse soltanto quello da utile Per_1 di impresa- anche in ragione della sua qualità di socio - perdita quest'ultima che non risulta essere diminuito in capo alle eredi subentranti nelle relative quote.
Anche il suddetto motivo deve pertanto essere rigettato.
Venendo all'ottavo motivo di appello deve rilevarsi chela mancata indicazione in dispositivo del lucro cessante rappresenta una omissione che non determina un contrasto insanabile con la motivazione e quindi la sentenza può essere emendata riconoscendo il danno da lucro cessante sul risarcimento complessivamente liquidato in favore delle parti attrici e secondo i criteri esposti in motivazioni, non oggetto di specifica doglianza sul punto.
Il nono motivo infine risulta infondato.
Il Tribunale ha liquidato a titolo di compenso procuratorio l'importo di €20.000 che, tenuto conto del 6^ scaglione (tra €260.000 ed € 520.000), dovendosi fare riferimento al maggior importo
22 riconosciuto alle parti e non già alla somma delle singole poste risarcitorie in favore delle diverse parti, si pone sui valori pressoché medi della tabella 2^ di cui al d.m. 55/2014 ratione temporis applicabile;
tali valori, a giudizio della Corte, si pongono in linea con la natura della controversia trattata e con l'attività in concreto svolta che si è compendiata prevalentemente nell'esame dei documenti e con l'audizione di un teste soltanto, in assenza di indagine tecniche e di procedimenti incidentali nel corso del primo giudizio.
Conclusivamente, l'appello va accolto limitatamente al diritto riconosciuto in capo a Parte_1
e LI IN alla maggior somma riconosciuta a titolo di danno terminale nonchè al riconoscimento nel dispositivo ed in favore delle predette e di del danno da lucro Controparte_2 cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicato il d.m n.147/2022, vengono liquidate tenuto conto della XII^ tabella e dello scaglione di valore corrispondente -da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00- applicati i valori medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella trattazione/istruttoria stante la ridotta attività espletata nel grado, ponendo in solido ex art. 97 c.p.c. a carico delle parti soccombenti atteso il loro comune interesse alla causa.
Quanto al valore della controversia va dato seguito all'indirizzo del giudice di legittimità secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro
1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00). (Cass,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 17529/2019 pubblicata il 16.09.2019 in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto, così provvede:
- condanna in solido e Controparte_16 CP_8 al pagamento iure hereditatis a titolo di danno terminale (biologico e catastrofale) come patito
[...] dal de cuius in favore di e LI IN e per ciascuna di loro Persona_1 Parte_1
23 della maggior somma di €15.854,34 all'attualità, oltre all'importo riconosciuto in sentenza per le altre poste risarcitorie, detratta la somma eventualmente pagata;
sulla solla complessiva andranno riconosciuti gli interessi da lucro cessante di cui alla parte motiva della sentenza di primo grado;
- condanna in solido e Controparte_17 CP_8 al pagamento in favore di , LI IN e degli interessi
[...] Parte_1 Controparte_2 da lucro cessante di cui alla parte motiva della sentenza impugnata calcolati sul risarcimento complessivamente dovuto in favore di ciascuna;
-rigetta l'appello per il resto;
- condanna e Controparte_16 CP_8 in solido a rifondere a , LI IN e le spese di lite liquidate Parte_1 Controparte_2 in €4.888,00 oltre spese generali, Iva e CPA oltre spese di c.u.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN CA -LB LO-
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Sezione VI civile
R.G. 1676/2020
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. LB LO Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. CELLETTI PAOLA presente
Avv. DE ARCANGELIS GIORGIO
Avv. DE ARCANGELIS CLAUDIA
IN PROP N Q EREDE Controparte_1
Avv. CELLETTI PAOLA
NO ALICE IN PROP N Q EREDE
Avv. CELLETTI PAOLA
Controparte_2
Avv. CELLETTI PAOLA
Controparte_3
Avv. CELLETTI PAOLA
CP_4
Avv. CELLETTI PAOLA
NO CP_5
Avv. DE ARCANGELIS GIORGIO
Appellato/i
1 Controparte_6
Avv. SCALISE GAETANO avv Madonna pres in sost.
CP_7 Parte_2
Avv. PETRAGLIA FAUSTO presente
CP_8
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LB LO
AR LL NN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB LO - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1676/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ); LI IN (C.F. ); Parte_1 C.F._1 C.F._2
(C.F. ; ( ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 ciascuno in proprio e/o nella qualità di erede del de cuius (C.F.: Persona_1 Controparte_1
) e (C.F.: ), n.q. di eredi di C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(nipote del de cuius sig. nonché n.q. di genitori esercenti la responsabilità Per_2 Persona_1 genitoriale sulla minore (nipote del de cuius sig. ed erede di Persona_3 Persona_1 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Celletti (C.F. Per_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliati in Roma in Via delle Montagne Rocciose 31, giusta C.F._8 delega in atti
- APPELLANTI–
E
(P.I. e C.F. con sede in Verona, Controparte_9 P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. , CP_10 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto del 9 aprile 2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798,
Notaio Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti 3, presso lo Persona_4 studio dell'avv. Gaetano Scalise (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega C.F._9 in atti
-APPELLATA-
3 E
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_11 P.IVA_2
, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Cola di Rienzo n. 180 presso Parte_2 lo studio dell'avv. Fausto Petraglia (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._10 delega in atti
- APPELLATA –
E
CP_8
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , LI IN, Parte_1 Parte_3
nonché e in qualità di genitori esercenti la
[...] Controparte_1 CP_4 responsabilità genitoriale sulla minore e quali eredi di hanno Persona_3 Persona_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 17529/2019 pubblicata il 16.09.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ , LI Parte_1
IN, n. q. di rappresentante dei figli minori e Controparte_1 Per_2 Persona_3 [...]
, e hanno citato CP_4 Controparte_2 Persona_5 Persona_6 Controparte_3 in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, , e Controparte_11 CP_8 [...]
nella rispettiva qualità di proprietario, conducente e assicuratore per la Controparte_9
r.c.a. del furgone tg. EG792CB, affinché, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso di intervenuto in data 09.08.14, allorquando il predetto veicolo ha tamponato il Persona_1 predetto mentre sulla sua bici percorreva la via Aurelia, provocandogli lesioni e traumi che ne hanno determinato la morte in data 23.08.14. Si costituivano, in giudizio, con distinte comparse,
[...]
, e opponendosi alla pretesa Controparte_11 CP_8 Controparte_9 risarcitoria sul presupposto della totale o preponderante responsabilità di Persona_1 CP_8
pur ritualmente evocata in giudizio, non svolgeva attività difensiva. Così, instaurato il
[...] contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Quindi la causa, istruita con produzioni documentali ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) dichiara che il sinistro di cui
4 in citazione si è verificato per colpa concorsuale di nella misura di 2/3, e di Persona_1 CP_8
nella misura di 1/3; b) condanna in solido , e
[...] Controparte_11 CP_8
a pagare, a titolo di risarcimento del danno computato Controparte_9 all'attualità, € 296.141,86 in favore di , € 294.201,00 in favore di LI IN e € Parte_1
84.991,40 in favore di c) condanna in solido , Controparte_2 Controparte_11
e al pagamento in favore di parte attrice delle CP_8 Controparte_9 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 20.000,00 per compensi ed euro 1.730,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
d) condanna Controparte_9
a manlevare e tenere dalle condanne di cui ai capi b) e
[...] CP_11 Controparte_11
c) che precedono”.
Avverso la sentenza gli attori hanno proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per i motivi sopra esposti, dichiarare che il sinistro stradale de quo è avvenuto per responsabilità esclusiva di conducente del furgone Nissan CP_8
Cabstar targato EG792CB e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro o ciascuno per i rispettivi titoli, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, anche da ritardato pagamento, con condanna al pagamento di quanto sarà ritenuto equo e di giustizia detratte le somme liquidate dal Tribunale. Con interessi legali e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese il rimborso delle spese generali”.
Si è costituita in giudizio la soc. che ha così concluso: “Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis rilevata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande svolte dagli appellanti rigettarle con conferma della sentenza di primo grado, confermando in ogni caso che la è obbligata a tenere indenne la Controparte_12 soc. delle somme che dovesse essere condannato a pagare a qualsiasi Controparte_11 titolo in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e
CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è altresì costituita la chiedendo l'accoglimento Controparte_9 delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di ammissione delle richieste istruttorie, respingere l'appello proposto dai SI.ri , Parte_1
LI NO, e ntrambi in rappresentanza della figlia Controparte_1 CP_4 minore e Persona_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 [...] perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto e confermare in Per_2 ogni sua parte la sentenza oggetto del presente gravame n. 17529/19 pronunciata dal Tribunale di
Roma, pubblicata in data 16.09.2019. Con Vittoria di spese e competenze ed onorari anche del
5 presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9-02-2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto è articolato in nove motivi.
Con il primo motivo rubricato “sulla produzione documentale”, gli appellanti contestano la produzione documentale indicata dal giudice di prime cure a supporto del proprio decisum rilevando, da un lato, che non sussisterebbe alcuna relazione della Polizia di Roma Capitale e, dall'altro che il giudice avrebbe tenuto conto solo della consulenza del Pubblico Ministero, non anche di quella resa dalla parte civile.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “sui dati anagrafici delle parti”, si denuncia l'errore relativo all'indicazione dell'età della figlia del de cuius, la quale al momento della morte del padre aveva 17 anni e non 14, come indicato dal Tribunale.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “sull'attendibilità del teste ”, gli Tes_1 appellanti censurano la sentenza laddove essa avrebbe messo in discussione l'attendibilità del teste
, in quanto amico della vittima. Ribadiscono, a tal proposto, l'attendibilità del teste Tes_1 escusso, il quale, sebbene ascoltato più volte, non aveva mai reso dichiarazioni contraddittorie.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla posizione dei ciclisti al momento dell'investimento. Infondatezza della ricostruzione operata dal Tribunale”, gli appellanti lamentano una valutazione incompleta delle risultanze istruttorie. Nello specifico, sostengono come i due ciclisti non procedessero affiancati ma incolonnati e che, comunque, tale circostanza non avrebbe avuto alcuna influenza causale sul sinistro, posto che la vittima non aveva costituito turbativa o intralcio per il conducente del furgone.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “sul danno biologico terminale e sul danno catastrofale. Iniqua liquidazione del primo ed ingiusto omesso riconoscimento del secondo”, si contesta la sentenza per avere questa, da un lato liquidato un importo non congruo a titolo di risarcimento del danno biologico terminale, dall'altro per aver negato il diritto al risarcimento del danno catastrofale.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “sul rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale per i nipoti della vittima ( . Persona_2 Persona_3 Controparte_3
Infondatezza. Il danno da rottura del vincolo familiare”, gli appellanti censurano il capo della sentenza che non ha riconosciuto il risarcimento del danno parentale ai nipoti del de cuius. A tal
6 riguardo, rilevano che la “vita autonoma” tra zio e nipoti, da intendersi come assenza di convivenza, non può essere utilizzata come circostanza atta ad escludere il diritto al risarcimento dal danno da perdita di un congiunto e rilevando che, tutt'al più, l'eventuale convivenza potrebbe costituire un elemento probatorio utile, ma non essenziale, a dimostrare l'intensità del rapporto. Censurano infine la pronuncia in punto di inammissibilità della prova testimoniale, richiesta al fine di dimostrare l'intensità dei rapporti tra zio e nipote.
Con il settimo motivo rubricato “sul danno patrimoniale subito dalla moglie e dalla figlia della vittima”, lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che il de cuius produceva un reddito da lavoro proprio che rappresentava la principale fonte di sostentamento e che siffatto apporto economico che garantiva alla propria famiglia, con la sua morte era stato definitivamente perso.
Con l'ottavo motivo, rubricato “sul danno da mancato godimento delle somme spettanti a titolo di risarcimento. Riconoscimento del diritto al risarcimento ma omessa condanna nel dispositivo”, lamentano gli appellanti che, seppur nella parte motiva della sentenza il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento delle somme spettanti ed indicato il criterio di calcolo, poi nel dispositivo ometteva di pronunciarsi su tale aspetto.
Con il nono motivo di appello, rubricato “spese legali” si chiede infine la liquidazione di un importo congruo rispetto all'istruttoria espletata, alla durata del processo, al numero delle udienze e delle parti, oltre che delle somme realmente spettanti a titolo risarcitorio.
La sentenza impugnata è così motivata: “1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sui risultati desumibili dall'istruttoria.
1.1. L'evento per cui è causa può essere ricostruito sulla base delle relazioni di sinistro redatta dagli operatori di polizia intervenuti in occasione dell'evento (in particolare, sussiste una relazione della Polizia di Roma Capitale e una relazione dei Carabinieri) e degli altri atti (in specie, una consulenza tecnica del P.M.) del procedimento penale n. 5001/2014 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia a seguito dello stesso evento nei confronti di per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., di cui CP_8 non risulta agli atti la conclusione;
infine, è stato escusso un teste in sede di istruttoria del presente procedimento.
1.2. Va immediatamente osservato che il materiale probatorio relativo al procedimento penale è pienamente utilizzabile alla stregua di prove atipiche, atteso che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017).
1.3. Dal richiamato materiale
7 istruttorio è, pertanto, possibile desumere quanto segue. E' risultato provato che è Persona_1 stato urtato mentre alle 8,00 circa di sabato 9 agosto 2014, in bicicletta, percorreva la via Aurelia nella direzione Roma Civitavecchia insieme al suo amico e che l'urto è avvenuto al Tes_1
Km.38,400 circa ad opera di che guidava il furgone tg. EG792CB, procedendo nella CP_8 stessa direzione di marcia dei due ciclisti. , ascoltato come teste, ha descritto il momento Tes_1 del sinistro in linea con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali alle autorità di polizia, esponendo quanto segue: “io e stavamo percorrendo in bicicletta via Persona_1
Aurelia per raggiungere Santa Severa;
poco prima dell'evento procedevo sulla corsia di emergenza e il era affiancato dietro di me, e la sua ruota anteriore era in prossimità della mia ruota Per_1 posteriore;
in particolare, lui era alla mia sinistra e la vicinanza permetteva di scambiarci delle battute. Non so essere preciso se il fosse all'interno della corsia d'emergenza o poco al di Per_1 là della stessa;
posso dire che a un certo punto ho udito il rumore di un colpo e ho visto il mio amico sbalzare e atterrare davanti a me;
in particolare, dopo l'urto era a terra nella corsia di emergenza.
Il mio amico sarà stato sbalzato circa una ventina di metri davanti a me e quindi io mi sono fermato con la mia bicicletta in prossimità dello stesso” (cfr. verbale udienza del 22.02.18). Relativamente alle caratteristiche della strada, dalle relazioni di sinistro stradale si evince che via Aurelia, nel tratto dove è occorso il sinistro, è qualificabile come strada extra-urbana secondaria con unica carreggiata, con due corsie per ogni senso di marcia, delimitate da strisce di margine e doppia linea di mezzeria continue e completa, in entrambe le direzioni, di banchina asfaltata larga circa 1,6m adiacente a banchina erbosa digradante in cunetta. Risulta che “il traffico era inesistente” e che “la visibilità era ottima”; non vi erano segni di frenata sull'asfalto; in quel punto la velocità consentita
è di 70 Km/h. Dalla relazione dell'incidente stradale risulta che l'autocarro ha riportato “la rottura del vetro parabrezza” (a causa dell'impatto di quando, per effetto del colpo subito, è stato Per_1 sbalzato indietro) “e del gruppo ottico/luminoso sul lato anteriore destro”, mentre la bicicletta ha riportato “la rottura del sellino”. Il consulente del PM ha affermato che “i segni di incisione e strisciamento sullo spigolo anteriore destro dell'autocarro ad un'altezza da terra di circa 1 m ed i segni visibili sul paraurti anteriore risultano perfettamente congruenti con le altezze da terra del sellino e del mozzo posteriore della bicicletta, anch'essi recanti segni di impatto e strisciamento” e che “la predetta compatibilità dei danni restituisce un urto con caratteristiche di tamponamento estremamente spigolare, come descritto dalla seguente immagine” (cfr. cap. III par.
2.1 all. 18 cit.).
Ha, inoltre, ritenuto che se i due ciclisti avessero viaggiato incolonnati, sarebbero stati entrambi coinvolti nel sinistro in quanto la bici condotta dal dichiaratamente arretrato rispetto Per_1 all'altro, avrebbe inevitabilmente colpito, dopo l'urto, quella condotta dal .
1.4. La valutazione Tes_1 dei fattori causali del sinistro deve procedere secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al
8 principio giurisprudenziale del “più probabile che non” che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile. Al fine di delibare la domanda attorea, prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie sopra specificate, è necessario soffermarsi su alcuni principi che governano l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.. Sulla condotta tenuta dai due conducenti e sulla relativa responsabilità del sinistro occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 80506/2013), secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”. Pertanto, l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente convenuto non esime dall'approfondire margini di corresponsabilità nei confronti dell'attore, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 23431/2014), secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Sotto diverso profilo, qualora il sinistro sia configurabile in termini di un tamponamento, deve trovare applicazione il consolidato principio (Cass. n.
19493/2007) secondo cui <>.
1.5. Valutando le risultanze istruttorie sulla base dei superiori principi di diritto si osserva quanto segue. Dalle evidenze istruttorie deve ritenersi che l'urto sia riconducibile ad un tamponamento da parte dell'autocarro nei confronti del velocipide, mentre non vi è alcun concreto elemento di prova che permette di sostenere l'ipotesi di un improvviso spostamento a sinistra del velocipide: in tale contesto al conducente convenuto è ascrivibile, anche sulla base dell'insegnamento giurisprudenziale appena richiamato, l'inosservanza di una distanza di sicurezza e di una velocità adeguata alla concreta situazione, in violazione degli artt. 149 (in tema di distanza di sicurezza tra veicoli) e 141 (in tema di velocità e controllo del veicolo) CdS. Tuttavia,
l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente convenuto non esime dall'approfondire margini di corresponsabilità nei confronti della vittima, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Procedendo a tale disamina, è possibile ravvisare un profilo di concorso di responsabilità a carico del conducente del velocipide, reputando il giudicante condivisibile il ragionamento del consulente del P.M. con riferimento alla posizione della vittima al momento del tamponamento: invero, risulta convincente l'affermazione secondo cui se le due biciclette avessero proceduto in fila indiana, dal tamponamento sarebbe conseguito un coinvolgimento anche del . D'altra parte, quest'ultimo ha dichiarato che la loro posizione Tes_1
9 permetteva di scambiare delle frasi e ciò è più compatibile con una posizione in parallelo piuttosto che in fila indiana. Infine, il legame di amicizia tra il e la vittima induce a ritenere che la Tes_1 deposizione sia stata inconsapevolmente influenzata dalla volontà di evitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico. Ciò posto, è ascrivibile alla vittima una condotta colposa per aver violato l'art. 182 cds Circolazione dei velocipedi così recita al co. 1 “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”. Contrariamente
a quanto sostenuto dai convenuti, non risulta, invece, l'obbligo di transitare su una specifica corsia, né è possibile applicare al velocipide l'obbligo di tenere una velocità minima. Nella quantificazione delle quote di corresponsabilità, ritiene il giudicante preponderante la condotta del conducente dell'autocarro, atteso che avrebbe potuto scongiurare il tamponamento e la condotta del conducente del velocipide assume un ruolo meramente agevolativo dell'evento. Conclusivamente, il sinistro per cui è processo va attribuito alla concorrente responsabilità di nella misura di 2/3, e CP_8 di nella misura di 1/3. 2. Occorre a questo punto passare alla quantificazione del Persona_1 danno.
2.1. Vanno innanzitutto esaminate le poste risarcitorie richieste iure hereditario. A tal proposito, giova richiamare il recente insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 26727/2018), alla cui stregua <>. Sulla base di tale orientamento deve essere riconosciuto il danno biologico terminale, essendo intervenuto il sinistro in dato 9 agosto 2014 e il decesso in data 23 agosto 2014: va pertanto riconosciuto l'importo di € 1.548,40, pari all'invalidità temporanea giornaliera (€
110,60) per il numero di giorni di sopravvivenza (14), da attribuire ai sensi dell'art. 581 c.c. – in assenza di successione testamentaria – al coniuge e alla figlia nella misura di ½, vale a dire per €
774,20. Nulla è dovuto agli attori iure hereditario a titolo di risarcimento del danno catastrofale, atteso che dal referto di pronto soccorso emerge che la vittima è caduta poco dopo ore dal ricovero in stato di incoscienza senza riprendere lucidità fino alla morte;
d'altra parte, parte attrice non ha articolato alcuna prova in tal senso. Pertanto, mancando la prova della c.d. “lucidità agonica” non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della voce di danno in esame.
2.2. In ordine alla richiesta del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale si osserva quanto segue. Il danno di cui si discute viene individuato alla stregua di un turbamento psichico soggettivo, identificato nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. Cass. n. 16992/2015). La risarcibilità di tale danno deve tenere conto della tipologia del rapporto familiare, secondo una funzione inversa, per cui ad un legame parentale stretto è possibile associare una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto presuntivamente (e salvo prova contraria), sulla base del fatto notorio ex
10 art. 115, comma 2, cpc e del principio giurisprudenziale in forza del quale “La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi” (cfr. Cass. n. 110527/2011); per contro, ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale corrisponde un incremento progressivo dell'onere probatorio circa l'esistenza in concreto di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, la cui perdita può giustificare il turbamento che sottende la risarcibilità del danno per perdita del rapporto parentale. Ciò posto, passando all'analisi della situazione concreta, è certamente riconoscibile un diritto al risarcimento in favore del coniuge Pt_1
, della figlia LI IN e della sorella rispetto ai quali è possibile
[...] Controparte_2 presumere un'importante ed intensa continuità affettiva, ferma restando la necessità in sede di liquidazione di tenere conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza (cfr. Cass. n.
23917/2013). Viceversa, per la OC , il cognato , la NA Persona_5 Persona_6
CP_1 e i nipoti , e non si ritiene raggiunta la prova di cui si discute, CP_4 Per_2 CP_3 atteso che la vittima ed i suddetti familiari conducevano una vita del tutto autonoma, sicché, al di là dell'indubbio dolore per l'evento luttuoso, non è configurabile un vero e proprio perturbamento psichico. In proposito, va ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice per la genericità ed indeterminatezza nella sua articolazione, inidonea a raggiungere un apprezzabile risultato probatorio. Nei confronti dei suddetti familiari, la domanda risarcitoria va pertanto respinta.
2.3. Per quel che concerne l'entità del danno risarcibile, occorre dunque tenere conto di criteri di giudizio - applicati in modo sostanzialmente uniforme presso questo Tribunale
(invocati espressamente da parte attrice) - basati sull'età della vittima e dei congiunti, sul rapporto di parentela di ciascun congiunto con il defunto, sul grado di intensità del rapporto stesso, sulla convivenza e sul numero dei congiunti conviventi sopravvissuti. Ciò sul presupposto che un maggior numero di congiunti sopravvissuti all'evento luttuoso consente un sostegno reciproco più intenso di quanto avviene in una famiglia non numerosa, oltre che in considerazione del fatto che il senso di vuoto lasciato dalla perdita della persona cara è più difficilmente sopportabile per i congiunti conviventi o per coloro che siano rimasti completamente soli nell'abitazione comune. Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma
11 di € 9.806,70 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT
- al gennaio 2019 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
2.4. Passando all'esame concreto dei predetti fattori, deve innanzitutto tenersi conto dell'età della vittima (risulta dagli atti che
[...] aveva 49 anni al momento del decesso) e del fatto che il danno è stato subito dal coniuge Per_1
di anni 52 alla data dell'evento, dalla figlia LI IN di anni 14 alla data Parte_1 dell'evento e della sorella di anni 53 alla data dell'evento. Va poi senz'altro Controparte_2 rimarcata la circostanza della convivenza, al momento del fatto (cfr. doc. 23 del fascicolo attoreo), col de cuius di tutto il nucleo familiare, dovendosi presumere che il dolore per la perdita del congiunto sia stato di natura particolarmente intensa e destabilizzante a causa della prematurità del decesso, dell'intensità del legame affettivo tra i componenti il nucleo familiare e del venir meno della confortante unitarietà e perdurante solidarietà familiare. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della particolare drammaticità dell'evento luttuoso ed intensità del dolore nei congiunti conviventi e di tutti i parametri sopra indicati, appare equo liquidare: - al coniuge la somma complessiva di € 196.134,00 (2/3 di € 294.201,00, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 30 e cioè 20 punti per il rapporto coniugale, 3 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite e 4 per la convivenza); - alla figlia la somma complessiva di € 196.134,00 (2/3 di €
294.201,00, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 30 e cioè 18 punti per il rapporto di parentela, 3 per l'età della vittima, 5 per l'età del superstite e 4 per la convivenza); - alla sorella la somma complessiva di € 127.487,10 (2/3 di € 84.991,40, rispondente ad € 9.806,70, valore unitario del punto, x 13 e cioè 7 punti per il rapporto di parentela, 3 per l'età della vittima e 3 per l'età del superstite).
2.5. Nell'importo liquidato deve ritenersi compreso anche il danno esistenziale, in considerazione, da un lato, dell'evidente stretta connessione fra il dolore psichico e le abitudini di vita di chi lo patisce, dall'altro, della circostanza che le tabelle applicate, aggiornate al 2019, per la liquidazione del danno da morte, fanno già riferimento a parametri che considerano le conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale che, nella vita quotidiana del danneggiato, derivano dalla perdita del congiunto (salvo, naturalmente, possibili peculiarità delle singole situazioni concrete che, nel caso di specie, non sono state dimostrate). La liquidazione di somme ulteriori, pertanto, darebbe luogo ad una non consentita duplicazione delle voci di danno.
2.6. Passando all'esame del danno patrimoniale richiesto a favore del convivente e della figlia in relazione alla cessazione del contributo economico che avrebbe apportato, si osserva quanto segue. La posta risarcitoria Persona_1 in esame è ricondotta all'attività imprenditoriale con riferimento all'azienda familiare, di cui era socio e presso cui espletava la propria attività di consulente contabile: si precisa in sede di citazione che i fratelli e negli anni 1999/2000 erano subentrati nell'azienda di Per_1 Controparte_1 famiglia gestita fino ad allora dal padre – rappresentata dalla società Icomar SR e LI 4M
12 di IN BE e C. snc – ed avevano creato altre due società, le società Egea SR e LI
AT LA SR.. Tuttavia, tale allegazione di danno non è supportato da alcun concreto principio di prova (ad esempio con la produzione dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi successivi al 2014) in ordine all'avvenuta riduzione del reddito d'impresa e del valore delle quote sociali ereditate. 2.7.
Infine, vanno risarcite, a titolo di danno emergente, le spese funebri, complessivamente stimate in €
2.200,00, ma riconoscibili nella misura di 2/3, vale a dire nell'importo di € 1.166,66, da attribuire – sulla base della prova del pagamento – al coniuge.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, , e Controparte_11 CP_8 Controparte_9 vanno condannati in solido a corrispondere, a titolo risarcitorio del danno computato al
[...] valore attuale, i seguenti importi: - € 296.141,86 (€ 294.201,00 iure proprio a titolo di danno parentale + € 774,20 a titolo di danno terminale + € 1.166,66 a titolo di spese funebri) in favore di
; - € 294.201,00 (€ 294.201,00 iure proprio a titolo di danno parentale + € 774,20 a Parte_1 titolo di danno terminale) in favore di LI IN;
- € 84.991,40 in favore di Controparte_2
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite,
n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui
è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari a quello degli interessi riconoscibili in ipotesi di impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato), individuato nel rendimento medio pari a 0,81% per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 6347/2014). Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di
13 liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
6. Va accolta, in quanto non contrastata, la domanda di manleva spiegata da al fine di essere manlevata da Controparte_11 [...] dalle condanne di cui a punti che precedono.
7. Nel rapporto processuale Controparte_9 principale, le spese legali seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base all'importo risarcitorio effettivamente riconosciuto e tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso proprio. Relativamente alla domanda di manleva spiegata da Controparte_11
le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la condotta stragiudiziale e
[...] CP_11 processuale della compagnia assicurativa che non ha contestato la garanzia assicurativa”.
I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente per essere tutti afferenti alla dinamica del sinistro occorso ad Essi si profilano infondati. Persona_1
Preliminarmente giova evidenziare che, se è vero che nel dispositivo sono state erroneamente indicate o, meglio, invertite le percentuali di responsabilità attribuite nella parte motiva, al Per_1
1/3 ed al conducente , è tuttavia evidente come il lamentato errore possa ritenersi un mero CP_13 errore materiale come tale emendabile alla luce altresì della motivazione della sentenza e delle somme in concreto riconosciute a ciascuna parte, così come lo è il richiamo ad una relazione della Polizia di
Roma Capitale;
ed infatti la decisione del Giudice, come si evince dalla lettura della sentenza, si fonda su altra documentazione, in particolare sul verbale redatto dai Carabinieri di Ladispoli e sulla consulenza svolta dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale (RG 5001/2014 NR) intrapreso a carico del conducente dell'autocarro Nissan NI per il delitto di omicidio colposo.
Le medesime considerazioni vanno svolte in ordine alla persona della figlia del LI Per_1 la cui età è stata indicata erroneamente dal giudice in 14 anni mentre la stessa al momento dell'incidente ne aveva 17, atteso oltretutto che, trattandosi di liquidazione equitativa gli appellanti non hanno affatto evidenziato in quali termini tale errore avrebbe determinato un concreto nocumento alla parte in termini di maggior importo liquidabile a tal fine. Del resto, stando alle tabelle del 2019 applicate dal Giudice si riscontra invero che i punti per l'età del parente superstite sono 5 per l'età compresa 0-20, quindi il fatto che il giudice abbia indicato 14 anni invece di 17, risulta del tutto ininfluente atteso che questi ha considerato pur sempre 5 punti nella liquidazione del danno alla figlia minore.
Quanto alla censura mossa dagli appellanti per aver il Giudice tenuto conto della suddetta consulenza del PM e non anche della memoria tecnica della parte civile vale l'assunto, come corroborato dall'orientamento del Supremo Collegio, secondo cui il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, legittimandolo ad avvalersi delle risultanze derivanti dalle indagini preliminari svolte in sede penale. Se, in linea generale, nell'ordinamento civilistico manca
14 una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n.
12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass.
n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001,
Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n.
5792/1990). Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009,
Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi, come nel caso di specie, anche la perizia disposta dal P.M.
Ebbene, il corredo probatorio acquisito dal Tribunale, vale a dire la relazione di incidente stradale dei
Carabinieri della Stazione di Ladispoli e la consulenza del PM redatta dall'ing. Persona_7 hanno consentito di stabilire che il sinistro per cui è causa si è verificato sulla SS Aurelia che è una strada extra urbana ad unica carreggiata, con due corsie per ogni senso di marcia, delimitate da strisce di margine e doppia linea di mezzeria continue. In entrambe le direzioni, la carreggiata si completa con banchina asfaltata larga circa 1,6 m, adiacente a banchina erbosa digradante in cunetta. Del resto, gli appellanti non fanno alcun riferimento specifico alla perizia di parte censurando il fatto in sé che il giudice non ne abbia tenuto conto.
Nella circostanza, lo si trovava a percorrere la predetta strada ad una velocità di circa 63 CP_8
Km/h, inferiore dunque rispetto al limite ivi previsto (p. 27 dalla consulenza dello Giannuzzi) quando, giunto al Km 38,400 circa, egli urtava il che procedeva sulla medesima strada, a bordo della Per_1 sua bicicletta, affiancato al suo amico , anch'egli a bordo di bicicletta. Tes_1
Tale ultima circostanza trova conferma proprio nelle dichiarazioni del teste . Ed in vero, e Tes_1 nonostante il legame di amicizia che, come scrive il Giudice “induce a ritenere che la deposizione sia stata inconsapevolmente influenzata dalla volontà di evitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico” il teste ha confermato che “la vicinanza permetteva di scambiarci delle battute”. Tes_1
Circa la presunta inattendibilità dell'unico teste escusso va rilevato come contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti il giudicante non lo ha affatto ritenuto inattendibile essendosi questi limitato
15 a valutare la sua affermazione, circa il procedere incolonnati dei due velocipedi, come incongruente con la ricostruzione dinamica del sinistro dal teste stesso stesse riportata, giustificata dalla sua volontà di “limitare qualsiasi profilo di responsabilità dell'amico”. Sicché, il testimone escusso è stato ben valutato avendo questi riportato circostanze giudicate come rilevanti ai fini della complessiva ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato “lui era alla mia sinistra e la vicinanza ci permetteva di Tes_1 scambiarci battute. Non so essere preciso se il fosse all'interno della corsia di Per_1 emergenza o poco al di là della stessa …. ho visto il mio amico sbalzare ed atterrare davanti a me … dopo l'urto era a terra nella corsia di emergenza … nel momento dello sbalzo ho visto il corpo del mio amico proiettato in avanti proveniente da sinistra …”.
Non è dunque plausibile che i due ciclisti stessero viaggiando incolonnati in quanto dopo l'urto entrambi sarebbero stati coinvolti nel sinistro, atteso oltretutto che la bici condotta dal Per_1 che stando alle dichiarazioni del viaggiava in posizione arretrata rispetto a quella condotta da
Tes_1 quest'ultimo, avrebbe inevitabilmente colpito, dopo l'urto, quella condotta dal stesso. Al
Tes_1 contrario, avendo questi affermato che il a causa dell'urto, veniva proiettato in avanti Per_1 proveniente da sinistra rispetto al consente alla Corte di ritenere che il primo procedesse al
Tes_1 di là della linea di banchina lungo la quale invece viaggiava il;
banchina che, peraltro, è
Tes_1 risultata essere larga un metro e sessanta centimetri con ciò escludendosi, altresì, atteso l'ingombro dei due velocipidi, che i due ciclisti potessero viaggiare sul lato destro della carreggiata in uno spazio così ridotto (cfr CTU p. 22 -25).
I riscontri documentali richiamati, peraltro, depongono tutti in tal senso, e ciò in quanto è stato accertato come la ruota posteriore della biciletta del sia risultata integra mentre il furgone Per_1 condotto dallo riportava lievi danni solo al faro anteriore destro con deformazioni unicamente CP_8 allo spigolo, al paraurti, alla parte inferiore del parabrezza lato destro ed allo specchietto retrovisore per cui, oltretutto, non vi può essere stato alcun caricamento del pedone perché altrimenti i danni al parabrezza sarebbero stati ben più evidenti (cfr P.14-16 CTU “In ordine ai danni riportati Per_7 dai due veicoli ed alla loro reciproca compatibilità, lo scrivente ha potuto constatare che i segni di incisione e strisciamento sullo spigolo anteriore destro dell'autocarro ed un'altezza da terra di circa
1m ed i segni visibili sul paraurti anteriore ad un'altezza da terra di circa 35 cm, risultano perfettamente congruenti con le altezze da terra del sellino e del mozzo posteriore della bicicletta, anch'essi recanti segni di impatto e strisciamento. Tenuto conto peraltro che la ruota posteriore della bicicletta risulta priva di qualsiasi danno da impatto, dal che è ragionevole ritenere si trovasse al di fuori della sagoma dell'autocarro in tale fase, la predetta compatibilità dei danni restituisce un urto con caratteristiche di tamponamento estremamente spigolare. Dal momento che tale configurazione
16 d'urto restituisce congruenza anche agli altri danni riportati dall'autocarro, ovvero nello specifico:
L'effrazione del parabrezza anteriore, in corrispondenza dello spigolo destro del predetto mezzo, ragionevolmente prodotta dall'impatto della spalla sinistra del ciclista. L'impatto della testa dello stesso, dove ragionevolmente si realizzava la rottura e proiezione della porzione di casco di protezione rinvenuta in corrispondenza della presumibile posizione d'urto, che determinava la deformazione visibile ad un'altezza di circa 1,5 m dal piano viario sulla carrozzeria anteriore destra;
La deformazione del sostegno dello specchietto retrovisore anteriore destro con espulsione della copertura plastica della vite di connessione alla carrozzeria”; cfr. p. 2 verbale CC “Nella circostanza si accertava che a causa del sinistro il veicolo “A” riportava la rottura del vetro parabrezza e del gruppo ottico/luminoso sul lato anteriore destro mentre il velocipede indicato con la lettera “B” riportava la rottura del sellino oltre altri danni da rilevare in sede tecnica” ).
Orbene, l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente dell'autocarro Nissan in termini di violazione degli artt. 149 e 141 C.D.S per non avere questi tenuto una adeguata distanza di sicurezza e per non essere stato in grado di controllare il proprio mezzo, non esime dall'approfondire, ai sensi dell'art. 2054 c.c., i margini di corresponsabilità nei confronti della vittima non potendosi per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., dovendosi verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Sicché, sia la prova testimoniale che la consulenza del pubblico ministero hanno dimostrato il profilo di colpa del come condivisibilmente evidenziato in sentenza per avere questi violato l'art. Per_1
182 C.d.S. che impone ai ciclisti di procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano come è avvenuto nel caso di specie, vista la tipologia della strada e lo stato dei luoghi. L'art. 182 citato, intitolato “Circolazione dei velocipedi” così recita “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”. Nella specie viaggiando pacificamente i due ciclisti fuori dai centri abitati (trattandosi peraltro di strada extraurbana) la circolazione su unica fila doveva considerarsi senz'altro obbligatoria.
Procedendo a tale disamina, è stato possibile ravvisare un profilo di concorso di responsabilità a carico del conducente del velocipide, reputando la Corte condivisibile il ragionamento del Per_1 primo giudice che, riprendendo le considerazioni del consulente del P.M. con riferimento alla posizione della vittima al momento del tamponamento, ha affermato in modo logicamente coerente che se le due biciclette avessero proceduto in fila indiana, dal tamponamento sarebbe conseguito un coinvolgimento anche del , pacificamente rimasto indenne dall'urto. Tes_1
17 D'altra parte, quest'ultimo ha dichiarato che la loro posizione permetteva di scambiare delle frasi e ciò è più compatibile con una posizione in parallelo -anche se con posizione lievemente arretrata da parte del piuttosto che in fila indiana. Parte_4
Va infatti rilevato e riprendendo la stessa consulenza del pubblico ministero che siffatta violazione ha avuto certamente una certa rilevanza causale in quanto se il ciclista avesse avanzato in Parte_4 un'unica fila con il ciclista che lo precedeva si sarebbe trovato presumibilmente più verso destra della carreggiata, evenienza questa che in relazione con la notevole eccentricità dell'impatto ne avrebbe evitato il verificarsi (cfr consulenza Giannuzzi).
I motivi esaminati debbono pertanto essere integralmente respinti.
Venendo al quinto motivo debbono essere svolte le seguenti considerazioni.
Gli appellanti si dolgono di una erronea quantificazione del danno biologico terminale e del mancato riconoscimento di quello catasfrofale.
In particolare, si dolgono del mancato riconoscimento del danno da lucida agonia e della non corretta quantificazione, perché riduttiva, della componente del danno biologico terminale liquidato dal giudice con l'invalidità temporanea assoluta per i giorni di sopravvivenza del (14). Per_1
Ebbene, il motivo è fondato nei termini che seguono.
È pacifico e la sentenza ne dà pure atto che, subito dopo l'incidente avvenuto alle ore 8 circa del
9.8.2014 e fino al momento del ricovero al pronto soccorso, il fosse cosciente e che questi Parte_4 dopo poche ore sia caduto in coma. Il paziente decedette il 23.8.2014.
Ora, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass 7923/24).
Il danno morale catastrofale, a prescindere dunque dal lasso intercorso ed anche se brevissimo, dev'essere perciò risarcito iure hereditatis. Tenuto conto della durata (poche ore dal ricovero;
nella comparsa di si dà atto che il entrava in coma alle ore 11,56) e gravità della CP_14 Per_1 compromissione fisica e psichica del de cuius nel frangente, si passa al calcolo del quantum maturato in termini di risarcimento pecuniario iure hereditatis.
18 Le tabelle milanesi del 2024 sono applicabili al caso di specie ed adeguate, poiché comprendono sia l'aspetto biologico sia quello morale. Offrono una definizione onnicomprensiva del danno terminale,
"tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente", essendo la componente biologica e psichica morfologicamente indistinguibili e dunque gli importi risarcitori proposti omnicomprensivi di entrambi gli aspetti.
Esse partono dal presupposto, condivisibile e sostenuto dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Per tale motivo le tabelle meneghine prevedono che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito, non ulteriormente personalizzabile. Secondo il criterio fornito dalle tabelle vigenti al momento della presente liquidazione, che tengono conto degli indici ISTAT dall1/01/18 all'1/01/2024 (Edizione
2024 ), tale importo massimo, non ulteriormente personalizzabile, è di € 35.247.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la paura di essere prossimi alla morte, espressa al momento dell'ingresso in pronto soccorso, lo stato clinico con cui il arrivò in ospedale, tenuto conto Parte_4 della componente richiesta (danno biologico terminale e danno catastrofale o da lucida agonia), il rapidissimo peggioramento delle condizioni di salute avvenute in poche e la considerazione infine che il pacificamente, sia sopravvissuto per 14 giorni fanno stimare equa la liquidazione per Parte_4
l'importo complessivo di € 47.563 già all'attualità. In accoglimento del quinto motivo, dunque, la sentenza deve essere riformata e, a titolo di risarcimento trasmissibile agli eredi (moglie e figlia del per ½ ciascuna) va riconosciuta a ed a IN LI, in luogo di quella Per_1 Parte_1 minore riconosciuta in sentenza, la somma di €23.781,5 (€ 47.563:2) che, decurtata della quota di responsabilità assunta dalla vittima (1/3) risulta essere pari ad € 15.854,34 per ciascuna erede.
Gli interessi sulla somma come riconosciuta debbono essere calcolati come da sentenza (cfr. infra).
Il sesto motivo invece è infondato.
Non vi è dubbio che la morte di un prossimo congiunto costituisca lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia;
è anche consolidata la affermazione per cui se si tratta di un componente del nucleo familiare primario, e quindi coniuge, genitore, figlio o EL l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite.
Pure è acquisito il principio per cui tale danno può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione,
19 il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria (Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l'azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare" (Cass 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del 2023).
Tuttavia, ai fini della individuazione dei soggetti e delle situazioni in cui può effettivamente riconoscersi il danno da perdita parentale pare opportuno ricordare i principi affermati dalle Sezioni
Unite quando, svolgendo la loro funzione nomofilattica, con le sentenze del 2008, hanno dettato una interpretazione dell'art.2059 cc costituzionalmente orientata, definendo le tre ipotesi in cui il danno non patrimoniale va risarcito: 1) in tutti i casi in cui il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, il che consente, beninteso alla sola vittima del reato, il ristoro di tutti gli interessi lesi;
2) nelle fattispecie in cui la legge espressamente consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
In questa ultima ipotesi, dunque, quando siano lesi diritti inviolabili di rango costituzionale, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice", a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità".
Richiamati tali principi, si comprende che la risarcibilità alla vittima secondaria del danno subito, consistente nella perdita di un familiare, pur ammessa anche al di fuori dello stretto nucleo, presuppone la prova della esistenza di un rapporto personale e diretto tra la vittima primaria e chi richiede il risarcimento, effettivo e significativo, in coerenza con i principi (affermati da Cass. n.
21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale.
Dunque, il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita parentale è la prova di un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia
20 legato da un vincolo di consanguineità naturale, purchè però sia concretamente dimostrato un ruolo e una relazione di affetto concretizzati in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione tipico di un rapporto di stretta parentela (vedi cass. 24689 del 2020, 20835 del 2018).
Nel caso del i nipoti non hanno fornito prova convincente che tra ciascuno di loro e la Per_1 vittima si fosse instaurato un rapporto diretto, personale e stabile, indipendente dal rapporto esistente tra ed i genitori, suoi fratelli, tanto da configurare i presupposti per ritenere risarcibile la Per_1 lesione. In effetti, nulla è stato provato al riguardo nel corso del primo grado di giudizio.
In ogni caso, e a proposito della richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella presente sede in cui si è fatto riferimento alle “istanze istruttorie non ammesse in primo grado” vale qui richiamare quanto già affermato dalla Corte con l'ordinanza del 4.5.2022 che in ordine ai seguenti capitoli di prova ha così statuito “Rilevato che gli appellanti (in proprio e Parte_1 quale erede di , LI IN (in proprio e quale erede di , Persona_1 Persona_1
(in esclusiva rappresentanza della figlia minore , Controparte_1 Persona_3 CP_4
(in rappresentanza della figlia minore , e Persona_3 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado, Persona_2 vertente sui seguenti capitoli: Vero che trascorreva le vacanze estive a Ladispoli Persona_1 in casa della OC in compagnia di quest'ultima, oltre che della moglie Persona_5 Pt_1
e della figlia LI”; -“Vero che ogni anno trascorreva le vacanze estive (al mare) Persona_1
e quelle invernali (in montagna) con il EL e la sua famiglia (moglie e figli), e con la CP_8 sorella e la sua famiglia (marito e figlio)”; -“Vero che trascorreva con CP_2 Persona_1
i suoi familiari (la moglie , la figlia LI, la sorella , il cognato , il nipote Pt_1 CP_2 CP_15
CP_1
, il EL , la NA , i nipoti e , la OC ) tutte le CP_3 CP_8 CP_4 Per_2 Per_5 festività religiose e non (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto ecc), tutti i compleanni dei vari membri della famiglia e tutte le ricorrenze della famiglia (matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc)”; -“Vero che fino a che sono stati in vita, andava a trovare almeno una volta Persona_1
a settimana i suoi genitori e sua sorella , che ha vissuto continuativamente con questi ultimi CP_2 nella casa familiare di Via B. de La Riva, 129 in Roma”; ha rilevato che «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812. In motivazione: «[…] la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod. proc. civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono
21 ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3,
Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427). Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado»; v. anche Cass. 3-8-2017, n. 19352); atteso che nella specie gli appellanti non hanno indicato in modo specifico il nominativo delle persone da interrogare, come richiesto dagli artt. 244 e 359 c.p.c.;”.
Quanto al settimo motivo afferente al mancato riconoscimento in capo alle eredi del danno da lucro cessante vanno svolte le seguenti considerazioni.
In citazione si dava atto che all'esito del decesso del le eredi subentravano nelle quote Per_1 sociali da questi detenute prima della sua morte;
come condivisibilimente sostenuto dal giudice non vi è prova che il valore di queste sia diminuito con il subentro delle eredi ed a seguito della scomparsa di né, aggiunge la Corte, vi è prova che effettivamente percepisse un reddito dalla Per_1 Per_1 società di cui era il socio assieme al EL ed in qualità di libero professionista. Anzi, dalla CP_8 lettura della citazione si evince come questi fosse soltanto “ formalmente” pagato dalla società di cui era socio così rendendo evidente in assenza di contratto lavorativo, buste paga o fatture o altra documentazione contabile anche bancaria da cui poter evincere la percezione di reddito da lavoro autonomo o dipendente del che il reddito percepito da questi fosse soltanto quello da utile Per_1 di impresa- anche in ragione della sua qualità di socio - perdita quest'ultima che non risulta essere diminuito in capo alle eredi subentranti nelle relative quote.
Anche il suddetto motivo deve pertanto essere rigettato.
Venendo all'ottavo motivo di appello deve rilevarsi chela mancata indicazione in dispositivo del lucro cessante rappresenta una omissione che non determina un contrasto insanabile con la motivazione e quindi la sentenza può essere emendata riconoscendo il danno da lucro cessante sul risarcimento complessivamente liquidato in favore delle parti attrici e secondo i criteri esposti in motivazioni, non oggetto di specifica doglianza sul punto.
Il nono motivo infine risulta infondato.
Il Tribunale ha liquidato a titolo di compenso procuratorio l'importo di €20.000 che, tenuto conto del 6^ scaglione (tra €260.000 ed € 520.000), dovendosi fare riferimento al maggior importo
22 riconosciuto alle parti e non già alla somma delle singole poste risarcitorie in favore delle diverse parti, si pone sui valori pressoché medi della tabella 2^ di cui al d.m. 55/2014 ratione temporis applicabile;
tali valori, a giudizio della Corte, si pongono in linea con la natura della controversia trattata e con l'attività in concreto svolta che si è compendiata prevalentemente nell'esame dei documenti e con l'audizione di un teste soltanto, in assenza di indagine tecniche e di procedimenti incidentali nel corso del primo giudizio.
Conclusivamente, l'appello va accolto limitatamente al diritto riconosciuto in capo a Parte_1
e LI IN alla maggior somma riconosciuta a titolo di danno terminale nonchè al riconoscimento nel dispositivo ed in favore delle predette e di del danno da lucro Controparte_2 cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicato il d.m n.147/2022, vengono liquidate tenuto conto della XII^ tabella e dello scaglione di valore corrispondente -da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00- applicati i valori medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella trattazione/istruttoria stante la ridotta attività espletata nel grado, ponendo in solido ex art. 97 c.p.c. a carico delle parti soccombenti atteso il loro comune interesse alla causa.
Quanto al valore della controversia va dato seguito all'indirizzo del giudice di legittimità secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro
1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00). (Cass,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 17529/2019 pubblicata il 16.09.2019 in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto, così provvede:
- condanna in solido e Controparte_16 CP_8 al pagamento iure hereditatis a titolo di danno terminale (biologico e catastrofale) come patito
[...] dal de cuius in favore di e LI IN e per ciascuna di loro Persona_1 Parte_1
23 della maggior somma di €15.854,34 all'attualità, oltre all'importo riconosciuto in sentenza per le altre poste risarcitorie, detratta la somma eventualmente pagata;
sulla solla complessiva andranno riconosciuti gli interessi da lucro cessante di cui alla parte motiva della sentenza di primo grado;
- condanna in solido e Controparte_17 CP_8 al pagamento in favore di , LI IN e degli interessi
[...] Parte_1 Controparte_2 da lucro cessante di cui alla parte motiva della sentenza impugnata calcolati sul risarcimento complessivamente dovuto in favore di ciascuna;
-rigetta l'appello per il resto;
- condanna e Controparte_16 CP_8 in solido a rifondere a , LI IN e le spese di lite liquidate Parte_1 Controparte_2 in €4.888,00 oltre spese generali, Iva e CPA oltre spese di c.u.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN CA -LB LO-
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