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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4427/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VERNA VALENTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI RAFFAELA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio
Conclusioni
Attrice, come da verbale d'udienza del 25/3/2025
Convenuto, come da verbale d'udienza del 25/3/2025
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso in riassunzione depositato il 12/09/2024, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, (7/2/1983), residente a [...] Parte_1
ha agito nei confronti di (10/7/1978) residente a [...]. Controparte_1
Le parti hanno avuto una relazione, terminata nel 2017, da cui sono nati due figli: Per_1
(26/5/2005) e (3/8/2008). Per_2
Allega che dal 2017 i figli vivono con la madre prima a Casalgrande e adesso a Sassuolo;
che il padre ha fatto pagamenti non regolari per il mantenimento dei figli e li vede in modo sporadico.
Ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso di lei e regolamentazione delle Per_2
frequentazioni con il padre;
contributo per il mantenimento dei due figli di euro 800 (400 x 2) oltre al
60% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito lamentando la tardività notifica ma difendendosi nel merito: la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione si è dunque sanata.
Allega che il rapporto coi figli è buono. Afferma di versare euro 450 al mese per il mantenimento dei figli.
Ha chiesto l'affido condiviso di con la previsione di frequentazioni libere;
ha proposto di Per_2
continuare a versare euro 450 (225 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12/2/2025 si è proceduto all'audizione congiunta delle parti. Si è quindi disposto un rinvio con richiesta di integrazioni documenti, ed anche al fine di un possibile accordo tra le parti.
All'udienza del 25/3/2025, fallito il tentativo di ascolto, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma cpc.
Le parti hanno insistito nelle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Motivi della decisione
Affidamento del figlio minorenne Per_2
2. – Non è necessario procedere all'ascolto del figlio minorenne in quanto il contrasto tra i Per_2
genitori attiene soltanto alle questioni economiche.
Nel rispetto del principio della bigenitorialità, non vi sono valide ragioni per non disporre l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente con la madre, come è attualmente e come è richiesto Per_2
da entrambi i genitori.
In ragione dell'età di che compirà 17 anni il prossimo 3/8/2025, e della concorde richiesta Per_2
delle parti, va disposto che le frequentazioni con il padre siano libere previo accordo tra gli stessi.
pagina 2 di 4 In udienza il padre ha dichiarato: “Mi sento telefonicamente tutti i giorni con i miei figli. Li vedo e mi metto d'accordo con loro.”
Mantenimento dei due figli
3. – è minorenne e frequenta il secondo anno di un istituto superiore a Sassuolo. Per_2
è maggiorenne ma pacificamente non economicamente indipendente. Lo stesso padre, stante Per_1
l'inerzia processuale della madre, allega che il figlio frequenta l'Università a Bologna.
Entrambi i genitori sono titolari di una impresa di pulizie.
La madre senza dipendenti (v. visura – doc. attrice non numerato), con i seguenti redditi dichiarati:
PF2024 per 2023 reddito complessivo 31.890 (RN1)
PF2023 per 2022 reddito complessivo 22.572 (RN1)
PF2022 per 2021 reddito complessivo 21.154 (RN1)
In udienza ha dichiarato: “Ho una impresa di pulizia dal 2015 senza dipendenti con collaboratori occasionali, a volte mi aiutano anche i miei figli. Le mie entrate mensili sono circa sui 3.700…”
Il padre con dipendenti e collaboratori (v. visura, doc. 2 convenuto), con i seguenti redditi dichiarati:
PF2024 per 2023 reddito complessivo 34.372 (RN1)
PF2022 per 2021 reddito d'impresa 36.781 (RN1)
Non ha prodotto la dichiarazione PF2023 per il 2022.
In udienza ha dichiarato: “Ho una impresa di pulizie attualmente con tre dipendenti. Attualmente le mie entrate mensili sono 4.700 euro al mese…”
Per entrambi le somme presenti sui conti correnti bancari sono minime;
non sono documentati risparmi;
non risultano proprietà immobiliari.
L'attrice allega ma non documenta di pagare euro 600 al mese per canone di locazione ed euro 470 al mese di rata per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (v. dichiarazioni in udienza).
Percepisce integralmente l'assegno unico per i figli.
Il convenuto non sostiene oneri abitativi: vive nella abitazione di proprietà della compagna (v. dichiarazioni in udienza),
La complessiva situazione economica è dunque leggermente migliore per il padre. I compiti domestici e di cura sono integralmente a carico della madre.
Sulla base di tali elementi, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., può essere posto a carico del padre un contributo di 250,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
pagina 3 di 4 Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono da settembre 2024, detratto quanto corrisposto a tale titolo.
Spese di lite
4 - L'esito complessivo del giudizio: accordo su affidamento e soccombenza reciproca sulle richieste economiche, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (3/8/2008) ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione presso la madre.
Le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo tra di loro.
II - Con decorrenza da settembre 2024, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (250 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4427/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VERNA VALENTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI RAFFAELA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio
Conclusioni
Attrice, come da verbale d'udienza del 25/3/2025
Convenuto, come da verbale d'udienza del 25/3/2025
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso in riassunzione depositato il 12/09/2024, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, (7/2/1983), residente a [...] Parte_1
ha agito nei confronti di (10/7/1978) residente a [...]. Controparte_1
Le parti hanno avuto una relazione, terminata nel 2017, da cui sono nati due figli: Per_1
(26/5/2005) e (3/8/2008). Per_2
Allega che dal 2017 i figli vivono con la madre prima a Casalgrande e adesso a Sassuolo;
che il padre ha fatto pagamenti non regolari per il mantenimento dei figli e li vede in modo sporadico.
Ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso di lei e regolamentazione delle Per_2
frequentazioni con il padre;
contributo per il mantenimento dei due figli di euro 800 (400 x 2) oltre al
60% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito lamentando la tardività notifica ma difendendosi nel merito: la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione si è dunque sanata.
Allega che il rapporto coi figli è buono. Afferma di versare euro 450 al mese per il mantenimento dei figli.
Ha chiesto l'affido condiviso di con la previsione di frequentazioni libere;
ha proposto di Per_2
continuare a versare euro 450 (225 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12/2/2025 si è proceduto all'audizione congiunta delle parti. Si è quindi disposto un rinvio con richiesta di integrazioni documenti, ed anche al fine di un possibile accordo tra le parti.
All'udienza del 25/3/2025, fallito il tentativo di ascolto, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma cpc.
Le parti hanno insistito nelle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Motivi della decisione
Affidamento del figlio minorenne Per_2
2. – Non è necessario procedere all'ascolto del figlio minorenne in quanto il contrasto tra i Per_2
genitori attiene soltanto alle questioni economiche.
Nel rispetto del principio della bigenitorialità, non vi sono valide ragioni per non disporre l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente con la madre, come è attualmente e come è richiesto Per_2
da entrambi i genitori.
In ragione dell'età di che compirà 17 anni il prossimo 3/8/2025, e della concorde richiesta Per_2
delle parti, va disposto che le frequentazioni con il padre siano libere previo accordo tra gli stessi.
pagina 2 di 4 In udienza il padre ha dichiarato: “Mi sento telefonicamente tutti i giorni con i miei figli. Li vedo e mi metto d'accordo con loro.”
Mantenimento dei due figli
3. – è minorenne e frequenta il secondo anno di un istituto superiore a Sassuolo. Per_2
è maggiorenne ma pacificamente non economicamente indipendente. Lo stesso padre, stante Per_1
l'inerzia processuale della madre, allega che il figlio frequenta l'Università a Bologna.
Entrambi i genitori sono titolari di una impresa di pulizie.
La madre senza dipendenti (v. visura – doc. attrice non numerato), con i seguenti redditi dichiarati:
PF2024 per 2023 reddito complessivo 31.890 (RN1)
PF2023 per 2022 reddito complessivo 22.572 (RN1)
PF2022 per 2021 reddito complessivo 21.154 (RN1)
In udienza ha dichiarato: “Ho una impresa di pulizia dal 2015 senza dipendenti con collaboratori occasionali, a volte mi aiutano anche i miei figli. Le mie entrate mensili sono circa sui 3.700…”
Il padre con dipendenti e collaboratori (v. visura, doc. 2 convenuto), con i seguenti redditi dichiarati:
PF2024 per 2023 reddito complessivo 34.372 (RN1)
PF2022 per 2021 reddito d'impresa 36.781 (RN1)
Non ha prodotto la dichiarazione PF2023 per il 2022.
In udienza ha dichiarato: “Ho una impresa di pulizie attualmente con tre dipendenti. Attualmente le mie entrate mensili sono 4.700 euro al mese…”
Per entrambi le somme presenti sui conti correnti bancari sono minime;
non sono documentati risparmi;
non risultano proprietà immobiliari.
L'attrice allega ma non documenta di pagare euro 600 al mese per canone di locazione ed euro 470 al mese di rata per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (v. dichiarazioni in udienza).
Percepisce integralmente l'assegno unico per i figli.
Il convenuto non sostiene oneri abitativi: vive nella abitazione di proprietà della compagna (v. dichiarazioni in udienza),
La complessiva situazione economica è dunque leggermente migliore per il padre. I compiti domestici e di cura sono integralmente a carico della madre.
Sulla base di tali elementi, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., può essere posto a carico del padre un contributo di 250,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
pagina 3 di 4 Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono da settembre 2024, detratto quanto corrisposto a tale titolo.
Spese di lite
4 - L'esito complessivo del giudizio: accordo su affidamento e soccombenza reciproca sulle richieste economiche, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (3/8/2008) ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione presso la madre.
Le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo tra di loro.
II - Con decorrenza da settembre 2024, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (250 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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