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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO RA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Viale Moccia 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000682000 TRIB.ERARIALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 12.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 23.4.25, contenente intimazione di pagamento degli importi di numerose cartelle esattoriali (relative a tributi locali del Comune di Taranto, ad oneri previdenziali dovuti alal Cassa Forense ed ad imposta di registro iscritta al ruolo dall'AdE DP di Taranto)
Il ricorrente evidenziava che le suindicate cartelle (fatta eccezione di una sola cartella relativa a tasse automobilistiche dell'anno 2017, notificata il 12.12.24) erano state già oggetto di un atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 7.6.24 e già oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Avellino (provvedimento del 4.7.24 adottato nel giudizio r.g. 622/24)
e, poi, di una sentenza di accoglimento del ricorso. Poi, il ricorrente precisava che anche il G.E. presso il
Tribunale di Avellino aveva disposto la sospensione dell'esecuzione avviata sulla base delle medesime cartelle con ordinanza del 29.7.24.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali;
2) estinzione per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. degli importi riportati nelle cartelle relative a tributi locali: IMU dovuta al Comune di Taranto ed inesistenza del presupposto impositivo, atteso il diritto all'esenzione dall'imposta per l'immobile adibito a c.d. I casa;
-3) estinzione per prescrizione ex art. 2948 n.
4 c.c. degli importi riportati nelle cartelle relativi a sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: 1) il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti non aventi natura tributaria;
-2) il parziale difetto di competenza per territorio della Corte adita, con riferimento ai tributi locali iscritti al ruolo dal Comune di Taranto;
-3) l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, attesa la notifica delle cartelle e l'applicabilità all'imposta di registro del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non interamente decorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che sussiste un parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti al ruolo per omessi pagamenti di oneri previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense (CNF), appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica: non si tratta, infatti, di tributi, ma di oneri di natura previdenziale e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (Cass. Civ.
S.U. n. 8170/2025).
Del resto, il ricorrente ha documentato di aver già proposto impugnazione avverso le cartelle relative a tali crediti dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, che, limitatamente all'imposrto di € 3.085,03 ha accolto il ricorso del ricorrente (cfr. sentenza del Giudice GIUDICE allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Poi, va rilevato che sussiste un parziale difetto di competenza per territorio della Corte adita con riferimento ai crediti relativi ad IMU dovuta al Comune di Taranto.
Infatti, la competenza apparieniene alla CGt di I grado di Taranto alla luce del disposto dell'art. 4 del d.lgs.
546/1992 come interpretato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma laddove prevede che anche per i soggetti (cioè gli enti locali) che si avvalgono dell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997 sia competente territorialmente la CGT ove ha sede l'agente della riscossione e i soggetti iscritti al predetto albo.
Passando, a questo punto all'esame del merito del ricorso, limitamente ai crediti di natura tributaria relativi ad imposta di registro ed a tasse automobilistiche, va detto che Il ricorso è infondato.
Privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
L'ADER ha depositato completa documentazione relativa alla notificazione delle cartelle in lite.
In particolare, la cartella relativa alle tasse automobilistiche dell'anno 2017 risulta notificata a mezzo pec in data 2.12.24. Pertanto, non è decorso, al momento della notifica dell'atto impugnato (23.4.25), il termine di prescrizione breve triennale applicabile al tributo.
Le cartelle di pagamento relativa ad imposta di registro atti giudiziari anno 2018 e 2021 sono state notificate a mezzo pec in data 8.12.21 ed in data 21.3.24. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo del ricorrente
("Email_1") e la prova della notifica è stata data con deposito della documentazione relativa in formato "eml".
Pertanto, anche in tale caso non può considerarsi decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione.
Del resto, il ricorrente non ha contestato la validità delle notifiche allegate al fascicolo dell'ADER.
ità delle dichiarazioni rese da coloro che hanno ricevuto gli atti notificati al messo notificatore.
Da quanto detto, discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso (prescrisione maturata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle che avrebbero dovuto essere sollevati avverso le cartelle esattoriali.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emesso a seguito di una cartella non impugnata, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso la cartella (CTP Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato con riferimento alle cartelle 01220200003558584000,
01220240016676667000 e 01220240006500952000.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti relativi al CNF,dichiara la propria incompetenza territoriale per i crediti relativi a tributi locali del Comune di Taranto;
rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO RA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Viale Moccia 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000682000 TRIB.ERARIALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 12.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 23.4.25, contenente intimazione di pagamento degli importi di numerose cartelle esattoriali (relative a tributi locali del Comune di Taranto, ad oneri previdenziali dovuti alal Cassa Forense ed ad imposta di registro iscritta al ruolo dall'AdE DP di Taranto)
Il ricorrente evidenziava che le suindicate cartelle (fatta eccezione di una sola cartella relativa a tasse automobilistiche dell'anno 2017, notificata il 12.12.24) erano state già oggetto di un atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 7.6.24 e già oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Avellino (provvedimento del 4.7.24 adottato nel giudizio r.g. 622/24)
e, poi, di una sentenza di accoglimento del ricorso. Poi, il ricorrente precisava che anche il G.E. presso il
Tribunale di Avellino aveva disposto la sospensione dell'esecuzione avviata sulla base delle medesime cartelle con ordinanza del 29.7.24.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali;
2) estinzione per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. degli importi riportati nelle cartelle relative a tributi locali: IMU dovuta al Comune di Taranto ed inesistenza del presupposto impositivo, atteso il diritto all'esenzione dall'imposta per l'immobile adibito a c.d. I casa;
-3) estinzione per prescrizione ex art. 2948 n.
4 c.c. degli importi riportati nelle cartelle relativi a sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: 1) il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti non aventi natura tributaria;
-2) il parziale difetto di competenza per territorio della Corte adita, con riferimento ai tributi locali iscritti al ruolo dal Comune di Taranto;
-3) l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, attesa la notifica delle cartelle e l'applicabilità all'imposta di registro del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non interamente decorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che sussiste un parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti al ruolo per omessi pagamenti di oneri previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense (CNF), appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica: non si tratta, infatti, di tributi, ma di oneri di natura previdenziale e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (Cass. Civ.
S.U. n. 8170/2025).
Del resto, il ricorrente ha documentato di aver già proposto impugnazione avverso le cartelle relative a tali crediti dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, che, limitatamente all'imposrto di € 3.085,03 ha accolto il ricorso del ricorrente (cfr. sentenza del Giudice GIUDICE allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Poi, va rilevato che sussiste un parziale difetto di competenza per territorio della Corte adita con riferimento ai crediti relativi ad IMU dovuta al Comune di Taranto.
Infatti, la competenza apparieniene alla CGt di I grado di Taranto alla luce del disposto dell'art. 4 del d.lgs.
546/1992 come interpretato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma laddove prevede che anche per i soggetti (cioè gli enti locali) che si avvalgono dell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997 sia competente territorialmente la CGT ove ha sede l'agente della riscossione e i soggetti iscritti al predetto albo.
Passando, a questo punto all'esame del merito del ricorso, limitamente ai crediti di natura tributaria relativi ad imposta di registro ed a tasse automobilistiche, va detto che Il ricorso è infondato.
Privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
L'ADER ha depositato completa documentazione relativa alla notificazione delle cartelle in lite.
In particolare, la cartella relativa alle tasse automobilistiche dell'anno 2017 risulta notificata a mezzo pec in data 2.12.24. Pertanto, non è decorso, al momento della notifica dell'atto impugnato (23.4.25), il termine di prescrizione breve triennale applicabile al tributo.
Le cartelle di pagamento relativa ad imposta di registro atti giudiziari anno 2018 e 2021 sono state notificate a mezzo pec in data 8.12.21 ed in data 21.3.24. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo del ricorrente
("Email_1") e la prova della notifica è stata data con deposito della documentazione relativa in formato "eml".
Pertanto, anche in tale caso non può considerarsi decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione.
Del resto, il ricorrente non ha contestato la validità delle notifiche allegate al fascicolo dell'ADER.
ità delle dichiarazioni rese da coloro che hanno ricevuto gli atti notificati al messo notificatore.
Da quanto detto, discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso (prescrisione maturata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle che avrebbero dovuto essere sollevati avverso le cartelle esattoriali.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emesso a seguito di una cartella non impugnata, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso la cartella (CTP Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato con riferimento alle cartelle 01220200003558584000,
01220240016676667000 e 01220240006500952000.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti relativi al CNF,dichiara la propria incompetenza territoriale per i crediti relativi a tributi locali del Comune di Taranto;
rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.