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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1240/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Maurizio Ferrara - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. premesso che l'udienza del 21/05/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. nel procedimento n. 1240/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3
giusta mandato in atti, dagli avv.ti Gianfranco Mobilio (C.F. ) e Roberto Di C.F._4
Marino (C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele C.F._5
Aldinio in Lagonegro (PZ) alla Piazza IV Novembre n. 3
RECLAMANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._6 dall'avv. Massimo Stoppani (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio in Sapri (Sa) alla via dei Brasiliani n. 5
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza cron. 7800/2024 del 26/11/2024, –
n. 824/2024 R.G.
1 OSSERVA
Con ricorso depositato il 09/08/2024, e Parte_2 Parte_1 Parte_3 agivano per la reintegrazione nel possesso dell'accesso ad un pozzo situato tra le particelle 356 e
357 del foglio 17 del C.T. del Comune di Vibonati, nonché al terreno individuato nella particella n.
356, chiedendo specificarsi le modalità per il ripristino del persistente viottolo.
Gli stessi esponevano che: e sono contitolari di una zona di terreno Parte_2 Parte_3
sita in Vibonati (SA), alla località Villaggio Pifano, catastalmente individuata al C.T. dell'indicato
Comune, al fol. 17, particella 356, confinante con la particella 357 di proprietà dei signori CP_1
, , , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
tutti residenti in [...], Venezuela e Dubai, eccezion fatta per la sig.ra Controparte_3
, la quale, talvolta, in specie in estate, risulta presente in loco;
nella indicata particella, CP_1
ovvero a cavallo tra la particella 357 e altra particella contraddistinta dal n. 355, di proprietà di esiste un pozzo che da sempre è stato a servizio non solo della particella 356 ma Parte_3
anche della ulteriore particella 359 di proprietà di , posto oltre la particella Parte_1
358; tale realtà è provata dalla utenza elettrica per l'adduzione dell'acqua del pozzo per le esigenze sia della particella 356, confinante con la particella 357, sia di quella catastalmente individuata con il n. 355.
Rappresentavano inoltre che: l'adduzione dell'acqua è sempre stata esercitata a mezzo tubazioni esistenti;
che l'utenza elettrica era intestata alla sig.ra sorella di Persona_1 [...]
, zia dei RM ed e ciò fino al suo decesso risalente all'anno Parte_1 Pt_2 Pt_3
2011, con successivo subentro del che la particella 356 è oggi in comproprietà dei Parte_2
RM e in forza di denuncia di successione;
che i RM , Parte_2 Parte_3 Pt_2
e anche il loro genitore, oltre a servirsi quotidianamente dell'acqua del pozzo, hanno sempre avuto accesso allo stesso utilizzando un sentiero presente nella particella 357; che, di recente, si sono dovuti avvedere che gradualmente, sul terreno posto alle spalle di un immobile di proprietà dei RM , è stata impiantata una piantagione di pomodori che, allo stato oggi impedisce di CP_1
raggiungere sia il pozzo sia la particella 356.
Per tutte queste ragioni concludevano chiedendo di essere reintegrati nell'“accesso al pozzo e anche alla particella 356, specificando le modalità per il ripristino del preesistente viottolo”, vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva fine di far rilevare la nullità, l'inammissibilità, Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, di cui si chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
2 In particolare, deduceva la resistente che: da diversi anni, quando la torna in Villammare per CP_1
le vacanze estive, fa pulire ed arare interamente il terreno, contraddistinto al catasto al Fgl. 17 p.lla
357; in particolare, nel mese di giugno 2022 la sig.ra ha fatto pulire ed arare interamente il CP_1
terreno per cui è causa;
nel mese di giugno 2023, la ha fatto pulire ed arare interamente il CP_1
terreno per cui è causa e poi ha fatto piantare sullo stesso pomodori;
il ricorso è stato depositato da controparte il 09/08/2024, quando ormai era ampiamente scaduto il termine di decadenza di un anno, previsto dall' art. 1168 c.c. per l'esercizio dell'azione possessoria.; la coltivazione dei pomodori e degli ortaggi non impedisce né limita in alcun modo il passaggio verso il pozzo e, peraltro, tale coltivazione è stata effettuata solo nella parte centrale del fondo di proprietà , CP_1
mentre rimane un fronte di circa 11 metri di fondo libero da qualunque coltivazione ed attraverso il quale si può comodamente accedere al pozzo ed alla particella 356 (la parte libera del fondo è proprio quella di fronte al fabbricato posto sulla particella 356).
Per tutte queste ragioni concludeva chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti.
All'udienza c.d. cartolare del 18/11/24 il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 26/11/2024, n. cron. 7800/2024, il Giudice, dott. Riccardo Sabato, sciogliendo la riserva assunta, rigettava la domanda di reintegra nel possesso condannando i ricorrenti alle spese di lite.
Tanto premesso, con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato in data 12/12/2024,
[...]
, e hanno impugnato la predetta ordinanza Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo l'erronea interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della domanda, dei dati documentali prodotti oltre che della realtà specifica della vicenda.
Per tali motivi, hanno chiesto al Tribunale adito: “la revoca ovvero la riforma del decreto in data
26/11/224, comunicato in data 27/11/2024, e che, in accoglimento del presente reclamo voglia il
Tribunale rimettere i reclamanti ella disponibilità dell'accesso al pozzo e anche alla particella n.
356, specificando le modalità per il ripristino del persistente viottolo. Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge del doppio grado.”
In data 18/02/2025 si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, la nullità CP_1 dell'avversa domanda per genericità e contraddittorietà della stessa, l'infondatezza del proposto reclamo, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza di parte ricorrente dall'azione di reintegrazione per mancato rispetto del termine ex art. 1168 c.c., l'assenza dei requisiti dello spoglio e dell'animus spoliandi, l'insussistenza del possesso e, in via ulteriormente subordinata,
l'inesistenza di un'apprezzabile limitazione del possesso.
3 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all' On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare il reclamo per cui è causa e confermare l' ordinanza emessa il 26/11/2024 nel procedimento civile n. 824/2024 R.G. Civ., ed, in ogni caso, in accoglimento delle conclusioni spiegate da parte resistente nel procedimento possessorio n. 824/2024 R.G. Civ., dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande proposte da parte ricorrente e, in via subordinata, rigettare tali domande, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
All'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 21/05/2025, la causa è stata decisa dal
Collegio nei seguenti termini.
Preliminarmente va affermata la natura completamente devolutiva del reclamo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice, come oramai ritenuto dalla più recente dottrina e giurisprudenza. Invero, l'art. 669-terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo «modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare», configura lo strumento processuale in oggetto come un vero e proprio mezzo di impugnazione pienamente devolutivo della controversia, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata. Ne consegue che lo strumento in questione non investe semplicemente il Collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza specificamente proposti avverso il provvedimento di prime cure, bensì di tutti i presupposti di concedibilità (formali e di merito) del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata (quasi che quella del reclamo fosse la seconda fase, in prosecuzione, del procedimento cautelare instaurato innanzi al giudice monocratico) (così Trib Napoli Nord, ord, 6227/17).
Tanto premesso, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. SS.UU n.26242/2014; Cass. SS.UU n. 26243/2014; Cass. n.
16630/2013; Cass. n. 11356/2006), il reclamo, per le ragioni appresso svolte, deve ritenersi infondato e, come tale, va rigettato.
Si osserva, in via generale, che il vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione presuppone, anche ai fini della legittimazione, il ricorrere di tre condizioni, ovvero: a) possesso anteriore;
b) spoglio violento o clandestino, con relativo animus spoliandi; c) esercizio entro l'anno dal sofferto spoglio ovvero dalla scoperta dello spoglio, se clandestino.
Ebbene, nel caso di specie, appare dirimente ai fini del rigetto del reclamo de quo la circostanza, già valorizzata dal giudice di prime cure, secondo cui la condotta denunciata dai ricorrenti/reclamanti, non integra le caratteristiche di uno spoglio - né di una molestia nel possesso, nella specie
4 comunque non espressamente dedotta - rispetto al passaggio pedonale di accesso al pozzo per cui è causa, ovvero alla particella 356.
In proposito, giova infatti richiamare l'insegnamento pressoché costante della Suprema Corta, secondo cui “in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso.” (cfr.
Cass. civ. 10819/2001, ma vedi anche Cass. civ. n. 1743/2005, Cass. civ. n. 8275/2011 e, da ultimo,
Cass. civ. n. 26561/2024). Rientra, infatti, “nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1624).
Ciò è stato replicato anche dalla giurisprudenza merito secondo cui “in tema di azione di manutenzione del possesso, costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio. Si precisa infatti che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto;
con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere. Quindi in conclusione, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso” (vedi Trib. Palermo 27.10.2016).
Ebbene, dalla documentazione fotografica in atti appare ictu oculi evidente come la mera coltivazione di ortaggi posta in essere dalla resistente, in mancanza di recinzioni o altri ostacoli, non impedisce e/o limita in alcun modo il passaggio pedonale verso il pozzo né l'accesso ai fondi di proprietà dei ricorrenti.
Aggiungasi, in proposito, che gli stessi reclamanti nelle proprie note di trattazione ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 20/05/2025, nel richiedere la conferma formale, da parte della , della CP_1
facoltà di accesso libero al suo fondo attraverso l'ampio confine tra la particella 357 - proprietà
- e le particelle 356 e 355 - proprietà , “non volendo trovarsi, poi, negato l'accesso”, CP_1 Pt_2
hanno sostanzialmente ammesso quanto sostenuto da controparte sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado, ovverosia che, anche a fronte della coltivazione di pomodori impiantata sul fondo , resta pur sempre garantita la facoltà di passaggio pedonale, senza alcun concreto CP_1
5 disagio, attraverso il suddetto fondo per raggiungere il pozzo nella residua porzione di terreno non interessata dalla coltivazione.
Ne consegue che, in mancanza di una apprezzabile modificazione o limitazione del dedotto possesso ad immagine di una servitù di passaggio esercitato sul fondo di parte reclamata, non sussiste alcuno spoglio giuridicamente tutelabile a mezzo dell'azione di cui all'art. 1168 c.c.
Quanto sopra esposto induce il Collegio a confermare la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla superfluità dell'istruttoria orale, atteso in ogni caso che “Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua” (Cassazione civile sez. lav., 10/06/2009, n.13375; conf. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 1294;
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2022, n.34189; Cass. 2 marzo 2007 n. 4923; Cass. 7 aprile 2006 n.
8249; Cassazione civile sez. II, 10/09/2004, n.18222).
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente/reclamata, risulta assorbita dalle superiori considerazioni, in ossequio al già menzionato principio della ragione più liquida, dovendosi intendere il ricorso rigettato sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei reclamanti e vengono liquidate, in applicazione dei valori prossimi a quelli minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per i giudizi di natura cautelare, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della scarsa complessità della stessa e delle fasi svolte
(studio, introduttiva e decisoria).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
6 - rigetta il reclamo;
- condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese di lite, che liquida in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. forf.,
IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere i reclamanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso, in Lagonegro, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Maurizio Ferrara - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. premesso che l'udienza del 21/05/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. nel procedimento n. 1240/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3
giusta mandato in atti, dagli avv.ti Gianfranco Mobilio (C.F. ) e Roberto Di C.F._4
Marino (C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele C.F._5
Aldinio in Lagonegro (PZ) alla Piazza IV Novembre n. 3
RECLAMANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._6 dall'avv. Massimo Stoppani (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio in Sapri (Sa) alla via dei Brasiliani n. 5
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza cron. 7800/2024 del 26/11/2024, –
n. 824/2024 R.G.
1 OSSERVA
Con ricorso depositato il 09/08/2024, e Parte_2 Parte_1 Parte_3 agivano per la reintegrazione nel possesso dell'accesso ad un pozzo situato tra le particelle 356 e
357 del foglio 17 del C.T. del Comune di Vibonati, nonché al terreno individuato nella particella n.
356, chiedendo specificarsi le modalità per il ripristino del persistente viottolo.
Gli stessi esponevano che: e sono contitolari di una zona di terreno Parte_2 Parte_3
sita in Vibonati (SA), alla località Villaggio Pifano, catastalmente individuata al C.T. dell'indicato
Comune, al fol. 17, particella 356, confinante con la particella 357 di proprietà dei signori CP_1
, , , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
tutti residenti in [...], Venezuela e Dubai, eccezion fatta per la sig.ra Controparte_3
, la quale, talvolta, in specie in estate, risulta presente in loco;
nella indicata particella, CP_1
ovvero a cavallo tra la particella 357 e altra particella contraddistinta dal n. 355, di proprietà di esiste un pozzo che da sempre è stato a servizio non solo della particella 356 ma Parte_3
anche della ulteriore particella 359 di proprietà di , posto oltre la particella Parte_1
358; tale realtà è provata dalla utenza elettrica per l'adduzione dell'acqua del pozzo per le esigenze sia della particella 356, confinante con la particella 357, sia di quella catastalmente individuata con il n. 355.
Rappresentavano inoltre che: l'adduzione dell'acqua è sempre stata esercitata a mezzo tubazioni esistenti;
che l'utenza elettrica era intestata alla sig.ra sorella di Persona_1 [...]
, zia dei RM ed e ciò fino al suo decesso risalente all'anno Parte_1 Pt_2 Pt_3
2011, con successivo subentro del che la particella 356 è oggi in comproprietà dei Parte_2
RM e in forza di denuncia di successione;
che i RM , Parte_2 Parte_3 Pt_2
e anche il loro genitore, oltre a servirsi quotidianamente dell'acqua del pozzo, hanno sempre avuto accesso allo stesso utilizzando un sentiero presente nella particella 357; che, di recente, si sono dovuti avvedere che gradualmente, sul terreno posto alle spalle di un immobile di proprietà dei RM , è stata impiantata una piantagione di pomodori che, allo stato oggi impedisce di CP_1
raggiungere sia il pozzo sia la particella 356.
Per tutte queste ragioni concludevano chiedendo di essere reintegrati nell'“accesso al pozzo e anche alla particella 356, specificando le modalità per il ripristino del preesistente viottolo”, vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva fine di far rilevare la nullità, l'inammissibilità, Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, di cui si chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
2 In particolare, deduceva la resistente che: da diversi anni, quando la torna in Villammare per CP_1
le vacanze estive, fa pulire ed arare interamente il terreno, contraddistinto al catasto al Fgl. 17 p.lla
357; in particolare, nel mese di giugno 2022 la sig.ra ha fatto pulire ed arare interamente il CP_1
terreno per cui è causa;
nel mese di giugno 2023, la ha fatto pulire ed arare interamente il CP_1
terreno per cui è causa e poi ha fatto piantare sullo stesso pomodori;
il ricorso è stato depositato da controparte il 09/08/2024, quando ormai era ampiamente scaduto il termine di decadenza di un anno, previsto dall' art. 1168 c.c. per l'esercizio dell'azione possessoria.; la coltivazione dei pomodori e degli ortaggi non impedisce né limita in alcun modo il passaggio verso il pozzo e, peraltro, tale coltivazione è stata effettuata solo nella parte centrale del fondo di proprietà , CP_1
mentre rimane un fronte di circa 11 metri di fondo libero da qualunque coltivazione ed attraverso il quale si può comodamente accedere al pozzo ed alla particella 356 (la parte libera del fondo è proprio quella di fronte al fabbricato posto sulla particella 356).
Per tutte queste ragioni concludeva chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti.
All'udienza c.d. cartolare del 18/11/24 il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 26/11/2024, n. cron. 7800/2024, il Giudice, dott. Riccardo Sabato, sciogliendo la riserva assunta, rigettava la domanda di reintegra nel possesso condannando i ricorrenti alle spese di lite.
Tanto premesso, con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato in data 12/12/2024,
[...]
, e hanno impugnato la predetta ordinanza Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo l'erronea interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della domanda, dei dati documentali prodotti oltre che della realtà specifica della vicenda.
Per tali motivi, hanno chiesto al Tribunale adito: “la revoca ovvero la riforma del decreto in data
26/11/224, comunicato in data 27/11/2024, e che, in accoglimento del presente reclamo voglia il
Tribunale rimettere i reclamanti ella disponibilità dell'accesso al pozzo e anche alla particella n.
356, specificando le modalità per il ripristino del persistente viottolo. Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge del doppio grado.”
In data 18/02/2025 si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, la nullità CP_1 dell'avversa domanda per genericità e contraddittorietà della stessa, l'infondatezza del proposto reclamo, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza di parte ricorrente dall'azione di reintegrazione per mancato rispetto del termine ex art. 1168 c.c., l'assenza dei requisiti dello spoglio e dell'animus spoliandi, l'insussistenza del possesso e, in via ulteriormente subordinata,
l'inesistenza di un'apprezzabile limitazione del possesso.
3 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all' On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare il reclamo per cui è causa e confermare l' ordinanza emessa il 26/11/2024 nel procedimento civile n. 824/2024 R.G. Civ., ed, in ogni caso, in accoglimento delle conclusioni spiegate da parte resistente nel procedimento possessorio n. 824/2024 R.G. Civ., dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande proposte da parte ricorrente e, in via subordinata, rigettare tali domande, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
All'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 21/05/2025, la causa è stata decisa dal
Collegio nei seguenti termini.
Preliminarmente va affermata la natura completamente devolutiva del reclamo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice, come oramai ritenuto dalla più recente dottrina e giurisprudenza. Invero, l'art. 669-terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo «modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare», configura lo strumento processuale in oggetto come un vero e proprio mezzo di impugnazione pienamente devolutivo della controversia, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata. Ne consegue che lo strumento in questione non investe semplicemente il Collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza specificamente proposti avverso il provvedimento di prime cure, bensì di tutti i presupposti di concedibilità (formali e di merito) del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata (quasi che quella del reclamo fosse la seconda fase, in prosecuzione, del procedimento cautelare instaurato innanzi al giudice monocratico) (così Trib Napoli Nord, ord, 6227/17).
Tanto premesso, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. SS.UU n.26242/2014; Cass. SS.UU n. 26243/2014; Cass. n.
16630/2013; Cass. n. 11356/2006), il reclamo, per le ragioni appresso svolte, deve ritenersi infondato e, come tale, va rigettato.
Si osserva, in via generale, che il vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione presuppone, anche ai fini della legittimazione, il ricorrere di tre condizioni, ovvero: a) possesso anteriore;
b) spoglio violento o clandestino, con relativo animus spoliandi; c) esercizio entro l'anno dal sofferto spoglio ovvero dalla scoperta dello spoglio, se clandestino.
Ebbene, nel caso di specie, appare dirimente ai fini del rigetto del reclamo de quo la circostanza, già valorizzata dal giudice di prime cure, secondo cui la condotta denunciata dai ricorrenti/reclamanti, non integra le caratteristiche di uno spoglio - né di una molestia nel possesso, nella specie
4 comunque non espressamente dedotta - rispetto al passaggio pedonale di accesso al pozzo per cui è causa, ovvero alla particella 356.
In proposito, giova infatti richiamare l'insegnamento pressoché costante della Suprema Corta, secondo cui “in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso.” (cfr.
Cass. civ. 10819/2001, ma vedi anche Cass. civ. n. 1743/2005, Cass. civ. n. 8275/2011 e, da ultimo,
Cass. civ. n. 26561/2024). Rientra, infatti, “nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1624).
Ciò è stato replicato anche dalla giurisprudenza merito secondo cui “in tema di azione di manutenzione del possesso, costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio. Si precisa infatti che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto;
con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere. Quindi in conclusione, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso” (vedi Trib. Palermo 27.10.2016).
Ebbene, dalla documentazione fotografica in atti appare ictu oculi evidente come la mera coltivazione di ortaggi posta in essere dalla resistente, in mancanza di recinzioni o altri ostacoli, non impedisce e/o limita in alcun modo il passaggio pedonale verso il pozzo né l'accesso ai fondi di proprietà dei ricorrenti.
Aggiungasi, in proposito, che gli stessi reclamanti nelle proprie note di trattazione ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 20/05/2025, nel richiedere la conferma formale, da parte della , della CP_1
facoltà di accesso libero al suo fondo attraverso l'ampio confine tra la particella 357 - proprietà
- e le particelle 356 e 355 - proprietà , “non volendo trovarsi, poi, negato l'accesso”, CP_1 Pt_2
hanno sostanzialmente ammesso quanto sostenuto da controparte sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado, ovverosia che, anche a fronte della coltivazione di pomodori impiantata sul fondo , resta pur sempre garantita la facoltà di passaggio pedonale, senza alcun concreto CP_1
5 disagio, attraverso il suddetto fondo per raggiungere il pozzo nella residua porzione di terreno non interessata dalla coltivazione.
Ne consegue che, in mancanza di una apprezzabile modificazione o limitazione del dedotto possesso ad immagine di una servitù di passaggio esercitato sul fondo di parte reclamata, non sussiste alcuno spoglio giuridicamente tutelabile a mezzo dell'azione di cui all'art. 1168 c.c.
Quanto sopra esposto induce il Collegio a confermare la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla superfluità dell'istruttoria orale, atteso in ogni caso che “Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua” (Cassazione civile sez. lav., 10/06/2009, n.13375; conf. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 1294;
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2022, n.34189; Cass. 2 marzo 2007 n. 4923; Cass. 7 aprile 2006 n.
8249; Cassazione civile sez. II, 10/09/2004, n.18222).
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente/reclamata, risulta assorbita dalle superiori considerazioni, in ossequio al già menzionato principio della ragione più liquida, dovendosi intendere il ricorso rigettato sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei reclamanti e vengono liquidate, in applicazione dei valori prossimi a quelli minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per i giudizi di natura cautelare, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della scarsa complessità della stessa e delle fasi svolte
(studio, introduttiva e decisoria).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
6 - rigetta il reclamo;
- condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese di lite, che liquida in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. forf.,
IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere i reclamanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso, in Lagonegro, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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