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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP AN nella causa civile iscritta al n. 7079/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITA ALESSI ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Villafrati, corso San Marco, n. 25/A
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Controparte_1
NA D'IN ed elettivamente domiciliata in , via Dante, n. 166. CP_1
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1 per sentire “accertare e dichiarare che, dal 2003 - o con la decorrenza che verrà ritenuta di diritto - alla data
[...] attuale, la sig.ra ha svolto mansioni riconducibili al terzo o, in subordine, al quarto livello del C.c.n.l. di Pt_1 settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all'inquadramento nel terzo livello con decorrenza dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, o in subordine nel quarto livello, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate;
- per
l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad inquadrare la ricorrente nel terzo livello, o, in subordine, nel quarto livello, dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, ed al pagamento della somma che risulterà dalla differenza fra quanto effettivamente percepito dalla stessa e quanto spettante in forza della legge e del contratto collettivo, anche mediante C.T.U., la cui ammissione si chiede sin
d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi”; a sostegno delle superiori domande deduceva lo svolgimento in modo prevalente e continuativo di compiti superiori, riconducibili al terzo livello, nonostante il formale inquadramento al V livello del CCNL di categoria, nonché di avere effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 2019, lavoro straordinario asseritamente autorizzato ma mai retribuito della società resistente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo l'intervenuta prescrizione sia con riferimento al riconoscimento dell'inquadramento superiore, sia per quanto concerne i crediti oggetto di differenze retributive eventualmente accertate;
nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1 La causa, istruita con i testi e , veniva discussa e decisa all'udienza del 4 Testimone_1 Testimone_2 dicembre 2025.
La prova in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore livello professionale V livello del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, non appare essere stata raggiunta.
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
La parte ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrata nel livello V del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (cfr. allegato n. 13 del ricorso) al quale appartengono i lavoratori che
“eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel livello III livello del CCNL cit. al quale appartengono i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. In subordine chiedeva il riconoscimento del IV livello, nel quale rientrano i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano il livello III del CCNL cit. sono: il possesso di particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, nonché di adeguata capacità professionale e autonomia operativa.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al livello III o IV, in subordine. Ed anzi, i testi escussi hanno concordemente riferito “A.D.R.
Non ho diretta contezza delle mansioni svolte dalla sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso da Pt_2 quello della ricorrente, tuttavia attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato la ricorrente. A.D.R.
La ricorrente si limita quindi ad eseguire il dispositivo della disposizione dirigenziale contenuto in ciascun atto concessorio. La ricorrente si limita inoltre ad inserire dei dati fornitele per segnalare quali eventuali soggetti utilizzino in modo abusivo l'energia elettrica. A.D.R. non so se i dati sono forniti alla signora come ho detto o se è lei Pt_2 stessa a procurarseli attraverso una indagine” (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 17 giugno Tes_1
2025); “non ho contezza delle mansione specifiche espletate dalla ricorrente. Posso dire però che qualche volta ci siamo sentiti telefonicamente e che è venuta periodicamente (circa una volta a settimana) presso il mio ufficio per fare attività di front office e rispondere all'utenza; da meno di un anno è stata munita anche di un pc portatile. […] A.D.R.
2 Preciso che l'attività di front office verteva su argomenti generici A.D.R. La ricorrente si interfacciava direttamente con me. A.D.R. L'ordine di servizio a cui deve attenersi la ricorrente è impartito dalla A.D.R. Controparte_1
Non ho diretta contezza delle mansioni svolte dalla sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso da Pt_2 quello della ricorrente, tuttavia attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato la ricorrente” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 17 giugno 2025). Testimone_2
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al livello III del CCNL di settore, né al IV livello.
Sotto altro profilo, sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti. Occorre rilevare, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici. Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009);
Alla stregua di quanto testé illustrato, non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno riferito entrambi “A.D.R. Non so rispondere su un eventuale lavoro straordinario eventualmente espletato dalla ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025).
Assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
EP AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP AN nella causa civile iscritta al n. 7079/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITA ALESSI ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Villafrati, corso San Marco, n. 25/A
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Controparte_1
NA D'IN ed elettivamente domiciliata in , via Dante, n. 166. CP_1
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1 per sentire “accertare e dichiarare che, dal 2003 - o con la decorrenza che verrà ritenuta di diritto - alla data
[...] attuale, la sig.ra ha svolto mansioni riconducibili al terzo o, in subordine, al quarto livello del C.c.n.l. di Pt_1 settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all'inquadramento nel terzo livello con decorrenza dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, o in subordine nel quarto livello, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate;
- per
l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad inquadrare la ricorrente nel terzo livello, o, in subordine, nel quarto livello, dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, ed al pagamento della somma che risulterà dalla differenza fra quanto effettivamente percepito dalla stessa e quanto spettante in forza della legge e del contratto collettivo, anche mediante C.T.U., la cui ammissione si chiede sin
d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi”; a sostegno delle superiori domande deduceva lo svolgimento in modo prevalente e continuativo di compiti superiori, riconducibili al terzo livello, nonostante il formale inquadramento al V livello del CCNL di categoria, nonché di avere effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 2019, lavoro straordinario asseritamente autorizzato ma mai retribuito della società resistente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo l'intervenuta prescrizione sia con riferimento al riconoscimento dell'inquadramento superiore, sia per quanto concerne i crediti oggetto di differenze retributive eventualmente accertate;
nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1 La causa, istruita con i testi e , veniva discussa e decisa all'udienza del 4 Testimone_1 Testimone_2 dicembre 2025.
La prova in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore livello professionale V livello del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, non appare essere stata raggiunta.
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
La parte ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrata nel livello V del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (cfr. allegato n. 13 del ricorso) al quale appartengono i lavoratori che
“eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel livello III livello del CCNL cit. al quale appartengono i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. In subordine chiedeva il riconoscimento del IV livello, nel quale rientrano i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano il livello III del CCNL cit. sono: il possesso di particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, nonché di adeguata capacità professionale e autonomia operativa.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al livello III o IV, in subordine. Ed anzi, i testi escussi hanno concordemente riferito “A.D.R.
Non ho diretta contezza delle mansioni svolte dalla sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso da Pt_2 quello della ricorrente, tuttavia attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato la ricorrente. A.D.R.
La ricorrente si limita quindi ad eseguire il dispositivo della disposizione dirigenziale contenuto in ciascun atto concessorio. La ricorrente si limita inoltre ad inserire dei dati fornitele per segnalare quali eventuali soggetti utilizzino in modo abusivo l'energia elettrica. A.D.R. non so se i dati sono forniti alla signora come ho detto o se è lei Pt_2 stessa a procurarseli attraverso una indagine” (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 17 giugno Tes_1
2025); “non ho contezza delle mansione specifiche espletate dalla ricorrente. Posso dire però che qualche volta ci siamo sentiti telefonicamente e che è venuta periodicamente (circa una volta a settimana) presso il mio ufficio per fare attività di front office e rispondere all'utenza; da meno di un anno è stata munita anche di un pc portatile. […] A.D.R.
2 Preciso che l'attività di front office verteva su argomenti generici A.D.R. La ricorrente si interfacciava direttamente con me. A.D.R. L'ordine di servizio a cui deve attenersi la ricorrente è impartito dalla A.D.R. Controparte_1
Non ho diretta contezza delle mansioni svolte dalla sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso da Pt_2 quello della ricorrente, tuttavia attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato la ricorrente” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 17 giugno 2025). Testimone_2
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al livello III del CCNL di settore, né al IV livello.
Sotto altro profilo, sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti. Occorre rilevare, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici. Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009);
Alla stregua di quanto testé illustrato, non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno riferito entrambi “A.D.R. Non so rispondere su un eventuale lavoro straordinario eventualmente espletato dalla ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025).
Assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
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