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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
AN UC nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza Parte_1
e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo Parte_1 la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a , Pt_1 Per_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a Pt_1 Per_1 in via subordinata:
Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso con espressa autorizzazione agli stessi.
Con salvezza di spese e compensi professionali.” Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. Parte_1
164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore, di stato civile libero, ha esposto di possedere un'identità di genere femminile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva.
L'attore ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n. 150/2011 e 71 c.p.c., l'attore è comparso personalmente all'udienza del Parte_1
28/05/2025 assistito dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso femminile.
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale, poiché il mantenimento di dati anagrafici maschili comporta situazioni di disagio e imbarazzo.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. pagina 2 di 5 Le relazioni del prof. – professore associato di Psicologia Clinica presso Persona_2
l'Università degli Studi di Milano-Bicocca – e della dott.ssa – medico Testimone_1 chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio operante presso l'Istituto Auxologico Italiano di Milano – rappresentano adeguati e sufficienti mezzi di prova, tali da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Negli elaborati si dà atto delle valutazioni cliniche psicodiagnostiche e testali effettuate sulla persona dell'attore e del percorso di transizione endocrinologica.
Il prof. ha evidenziato con relazione datata 22/01/2024 (doc. 3 di parte attrice) Persona_2 che “In base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici e dalle valutazioni testali effettuate:
- È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Disforia di Genere”;
- È possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
o rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto,
o inficiare la capacità della perizianda di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso,
o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento di vaginoplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- La perizianda comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile;
- La perizianda nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione della perizianda con il genere femminile:
o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale femminilizzante;
o il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica;
- La perizianda è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere.
Pertanto, alla luce delle informazioni in mio possesso, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere.
Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la Sig.ra si attribuisce e del suo Pt_1
pagina 3 di 5 diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
La dott.ssa nella relazione datata 10/01/2024 (doc. 4 di parte attrice) ha dato Testimone_1 atto che l'attore è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali rischi possano essere connessi alla terapia ormonale, oltre a essere pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione. La dott.ssa ha altresì attestato che l'attore è perfettamente inserito con il proprio ruolo di Testimone_1 genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco.
Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome di
” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
La parte attrice chiede inoltre che venga accertato il proprio diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Occorre infatti osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso Parte_1 irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, non occorrendo più l'autorizzazione giudiziale in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, deve essere affermato il diritto della parte a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune
pagina 4 di 5 dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie Vimercate) di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nato a [...] il Parte_1
09/05/2004, da maschile in femminile, con mutamento del prenome da “ ” a “ ”; Pt_1 Per_1
2) Accerta il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali primari e secondari da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 69 dell'anno 2004 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
4) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate per quanto di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
AN UC nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza Parte_1
e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo Parte_1 la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a , Pt_1 Per_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a Pt_1 Per_1 in via subordinata:
Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso con espressa autorizzazione agli stessi.
Con salvezza di spese e compensi professionali.” Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. Parte_1
164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore, di stato civile libero, ha esposto di possedere un'identità di genere femminile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva.
L'attore ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n. 150/2011 e 71 c.p.c., l'attore è comparso personalmente all'udienza del Parte_1
28/05/2025 assistito dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso femminile.
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale, poiché il mantenimento di dati anagrafici maschili comporta situazioni di disagio e imbarazzo.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. pagina 2 di 5 Le relazioni del prof. – professore associato di Psicologia Clinica presso Persona_2
l'Università degli Studi di Milano-Bicocca – e della dott.ssa – medico Testimone_1 chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio operante presso l'Istituto Auxologico Italiano di Milano – rappresentano adeguati e sufficienti mezzi di prova, tali da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Negli elaborati si dà atto delle valutazioni cliniche psicodiagnostiche e testali effettuate sulla persona dell'attore e del percorso di transizione endocrinologica.
Il prof. ha evidenziato con relazione datata 22/01/2024 (doc. 3 di parte attrice) Persona_2 che “In base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici e dalle valutazioni testali effettuate:
- È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Disforia di Genere”;
- È possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
o rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto,
o inficiare la capacità della perizianda di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso,
o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento di vaginoplastica, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- La perizianda comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile;
- La perizianda nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione della perizianda con il genere femminile:
o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale femminilizzante;
o il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica;
- La perizianda è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere.
Pertanto, alla luce delle informazioni in mio possesso, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere.
Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la Sig.ra si attribuisce e del suo Pt_1
pagina 3 di 5 diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
La dott.ssa nella relazione datata 10/01/2024 (doc. 4 di parte attrice) ha dato Testimone_1 atto che l'attore è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali rischi possano essere connessi alla terapia ormonale, oltre a essere pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione. La dott.ssa ha altresì attestato che l'attore è perfettamente inserito con il proprio ruolo di Testimone_1 genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco.
Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome di
” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
La parte attrice chiede inoltre che venga accertato il proprio diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Occorre infatti osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso Parte_1 irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, non occorrendo più l'autorizzazione giudiziale in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, deve essere affermato il diritto della parte a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune
pagina 4 di 5 dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie Vimercate) di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nato a [...] il Parte_1
09/05/2004, da maschile in femminile, con mutamento del prenome da “ ” a “ ”; Pt_1 Per_1
2) Accerta il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali primari e secondari da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 69 dell'anno 2004 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
4) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate per quanto di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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