CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate -Direzione Generale - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU ISTANZA RIMBORSO 04/02/2025 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
"...si chiede a Codesta Commissione Tributaria Provinciale di voler:
A. Accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dai ricorrenti. B. Ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma
2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione. C. Ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA E RESIDUALE:
Qualora la Commissione ritenesse comunque applicabile il regime di decadenza, con conseguente riconoscimento dell'eventuale decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di chiedere il rimborso, si chiede, in via subordinata e residuale, di voler:
D. Condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire, ai sensi dell'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., le somme indebitamente trattenute a titolo di ritenuta IRPEF in eccesso. Tale richiesta si fonda sul fatto che l'Agenzia delle Entrate ha trattenuto somme non dovute, originando un indebito arricchimento a scapito dei ricorrenti. Tale situazione è stata ingenerata dall'errore interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, che ha indotto il FAF a effettuare ritenute indebite.
Pertanto, qualora la domanda di rimborso fosse dichiarata decaduta, l'unico rimedio giuridico possibile per evitare un'ingiustizia manifesta sarebbe l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che prevede la restituzione di quanto indebitamente percepito. E. Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, anche in relazione alla domanda subordinata e residuale ivi compresa la restituzione del contributo unificato versato per ciascuno dei ricorrenti.
Resistente
"...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi a seguito dell'istanza di rimborso presentata allo scopo di ottenere la restituzione delle maggiori ritenute IREPF operate sull'indennità che il “Fondo di assistenza per i finanzieri” per il personale del Ministero delle Finanze gli aveva corrisposto nell'anno 2018 dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Si premetteva in ricorso, in punto di fatto, che i “ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno percepito l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) successivamente al loro congedo. Tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n.
2. Tale circolare aveva fornito al FAF, in qualità di sostituto d'imposta, le direttive per la tassazione dell'indennità di buonuscita, qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile. L'errore interpretativo originato dalla circolare ministeriale del 1986 ha avuto un impatto diretto sulle ritenute operate dal FAF, generando un prelievo fiscale indebito a danno dei militari. In questo contesto, gli istanti si trovano nella posizione di soggetti passivi che hanno subito un'imposizione fiscale non dovuta. Con il parere n. 91/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, è emerso che il criterio di imposizione finora adottato era errato. L'Agenzia ha infatti chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni (…). In ragione di questo nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate,
i ricorrenti, per il tramite dello scrivente procuratore, ebbero a presentare istanza di rimborso IRPEF, rappresentando :
• che l'indennità era stata assoggettata a una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR;
• che infatti nel calcolo era stata omessa la riduzione della base imponibile recata all'art. 19, comma 2-bis, del TUIR (euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni);
• che la domanda era corredata della data di liquidazione e dell'ammontare dell'importo chiesto in restituzione in applicazione delle disposizioni di legge ritenute violate.
Tuttavia, gli uffici interpellati ebbero a disattendere nel merito le richieste dei contribuenti limitandosi a volte, ad assegnare alla domanda un numero di protocollo ed in altri casi, ad annotare l'importo richiesto in rimborso nel cassetto fiscale del contribuente senza più alcuna ulteriore specificazione. In qualche occasione gli uffici ebbero a dichiarare di non poter dar seguito alle domande presentate in forma collettiva.
Ad oggi, l'unico elemento che accomuna l'operato degli Uffici Territoriali dell'Agenzia è stata la mancanza di una comunicazione esplicita di rigetto e\o di accoglimento delle domande in esame;
neppure quelle presentata entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602…”
A sostegno dell'impugnazione veniva dedotta la legittimità della domanda collettiva di rimborso, la violazione o falsa applicazione dell'art 21 del D.Lgs 546/92 nonché dell'art. 19, co.
2-bis del TUIR. Con riferimento al termine di presentazione della domanda di rimborso si sosteneva che “Il dies a quo … non può coincidere nel caso di specie con il momento della trattenuta, bensì con la data in cui è sopraggiunto l'evento che ha reso evidente e incontrovertibile l'errore fiscale: il parere dell'Agenzia nr. 91\24”.
Precisava quindi le conclusioni come riportato in epigrafe.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, dopo aver preliminarmente rilevato che “i motivi di ricorso volti a sostenere la legittimità della domanda collettiva di rimborso e l'ammissibilità del ricorso cumulativo, sono del tutto inconferenti con la fattispecie in esame, atteso che il sig. Ricorrente_1 ha presentato sia l'istanza di rimborso che il presente ricorso in forma autonoma ed individuale” contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In esito all'udienza del 16.2.2026 la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'impugnazione deve intendersi proposta dal solo ricorrente Ricorrente_1 (non si è, invero, in presenza di un ricorso cumulativo) e, ancora, non già avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione bensì contro il provvedimento di rigetto n. 7790 del 6.2.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'istanza di rimborso presentata dal ricorrente in data 4.2.2025 (tali imprecisioni non si ritengono peraltro idonee a rendere assolutamente incerto il thema decidendum, con l'effetto di poter considerare ammissibile il ricorso : cfr Cass. 10524/17) osserva il giudicante che la materia del contendere è circoscritta al quesito se il ricorrente sia o meno incorso nella decadenza prevista dall'art. 38 del DPR n. 602/1973. Secondo tale disposizione “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata”.
Posto che non è oggetto di contestazione che il ricorrente ha ricevuto il pagamento del saldo dell'indennità aggiuntiva in data 8.8.2018 ed ha presentato l'istanza di rimborso in data 4.2.2025, e, quindi, oltre i 48 mesi previsti nella predetta disposizione di legge, resta da stabilire se, come sostenuto in ricorso, il dies a quo deve farsi decorrere non già dalla data del pagamento (o della ritenuta) ma dalla data del parere n. 91/2024
(12.4.2024) con il quale l'Agenzia delle Entrate - distaccandosi dalla precedente prassi - ha ritenuto applicabile all'indennità de qua il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, co.
2-bis del TUIR. Invero, secondo il ricorrente, prima di tale successivo evento, lo stesso, in buona sostanza, non si sarebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione finanziaria.
La tesi del ricorrente non è condivisibile.
Sul problema si è, invero, pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con la sent. n. 13676/2014) la quale, dopo aver sottolineato che “gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibilità dei c.d. rapporti esauriti” ha espressamente stabilito che "il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario”. In conformità a tali principi cristallizzati dalle Sezioni Unite è stato quindi escluso che una sentenza della Corte di Giustizia UE (caso esaminato dalle predette Sezioni Unite) o una sentenza della Corte
Costituzionale (sent. Cass. 3242/1994) possano comportare una nuova decorrenza dei termini di decadenza in relazione a rapporti tributari esauriti per il decorso degli stessi termini.
Disatteso deve essere anche il motivo posto a fondamento della richiesta in via subordinata per la fondamentale ragione che, secondo quanto dispone l'art. 2042 c.c., l'azione di indebito arricchimento ha carattere di azione sussidiaria e residuale, proponibile, quindi, esclusivamente nell'ipotesi in cui non vi sia da esperire altra azione tipica, evenienza che, nel caso di specie, è evidentemente rappresentata dall'istanza di rimborso oggetto del presente giudizio (v. Cass.. 33954/2023).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La natura del giudizio, anche in considerazione di pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi del contribuente, è motivo per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate -Direzione Generale - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU ISTANZA RIMBORSO 04/02/2025 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
"...si chiede a Codesta Commissione Tributaria Provinciale di voler:
A. Accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dai ricorrenti. B. Ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma
2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione. C. Ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA E RESIDUALE:
Qualora la Commissione ritenesse comunque applicabile il regime di decadenza, con conseguente riconoscimento dell'eventuale decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di chiedere il rimborso, si chiede, in via subordinata e residuale, di voler:
D. Condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire, ai sensi dell'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., le somme indebitamente trattenute a titolo di ritenuta IRPEF in eccesso. Tale richiesta si fonda sul fatto che l'Agenzia delle Entrate ha trattenuto somme non dovute, originando un indebito arricchimento a scapito dei ricorrenti. Tale situazione è stata ingenerata dall'errore interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, che ha indotto il FAF a effettuare ritenute indebite.
Pertanto, qualora la domanda di rimborso fosse dichiarata decaduta, l'unico rimedio giuridico possibile per evitare un'ingiustizia manifesta sarebbe l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che prevede la restituzione di quanto indebitamente percepito. E. Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, anche in relazione alla domanda subordinata e residuale ivi compresa la restituzione del contributo unificato versato per ciascuno dei ricorrenti.
Resistente
"...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi a seguito dell'istanza di rimborso presentata allo scopo di ottenere la restituzione delle maggiori ritenute IREPF operate sull'indennità che il “Fondo di assistenza per i finanzieri” per il personale del Ministero delle Finanze gli aveva corrisposto nell'anno 2018 dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Si premetteva in ricorso, in punto di fatto, che i “ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno percepito l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) successivamente al loro congedo. Tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n.
2. Tale circolare aveva fornito al FAF, in qualità di sostituto d'imposta, le direttive per la tassazione dell'indennità di buonuscita, qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile. L'errore interpretativo originato dalla circolare ministeriale del 1986 ha avuto un impatto diretto sulle ritenute operate dal FAF, generando un prelievo fiscale indebito a danno dei militari. In questo contesto, gli istanti si trovano nella posizione di soggetti passivi che hanno subito un'imposizione fiscale non dovuta. Con il parere n. 91/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, è emerso che il criterio di imposizione finora adottato era errato. L'Agenzia ha infatti chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni (…). In ragione di questo nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate,
i ricorrenti, per il tramite dello scrivente procuratore, ebbero a presentare istanza di rimborso IRPEF, rappresentando :
• che l'indennità era stata assoggettata a una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2- bis, del TUIR;
• che infatti nel calcolo era stata omessa la riduzione della base imponibile recata all'art. 19, comma 2-bis, del TUIR (euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni);
• che la domanda era corredata della data di liquidazione e dell'ammontare dell'importo chiesto in restituzione in applicazione delle disposizioni di legge ritenute violate.
Tuttavia, gli uffici interpellati ebbero a disattendere nel merito le richieste dei contribuenti limitandosi a volte, ad assegnare alla domanda un numero di protocollo ed in altri casi, ad annotare l'importo richiesto in rimborso nel cassetto fiscale del contribuente senza più alcuna ulteriore specificazione. In qualche occasione gli uffici ebbero a dichiarare di non poter dar seguito alle domande presentate in forma collettiva.
Ad oggi, l'unico elemento che accomuna l'operato degli Uffici Territoriali dell'Agenzia è stata la mancanza di una comunicazione esplicita di rigetto e\o di accoglimento delle domande in esame;
neppure quelle presentata entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602…”
A sostegno dell'impugnazione veniva dedotta la legittimità della domanda collettiva di rimborso, la violazione o falsa applicazione dell'art 21 del D.Lgs 546/92 nonché dell'art. 19, co.
2-bis del TUIR. Con riferimento al termine di presentazione della domanda di rimborso si sosteneva che “Il dies a quo … non può coincidere nel caso di specie con il momento della trattenuta, bensì con la data in cui è sopraggiunto l'evento che ha reso evidente e incontrovertibile l'errore fiscale: il parere dell'Agenzia nr. 91\24”.
Precisava quindi le conclusioni come riportato in epigrafe.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, dopo aver preliminarmente rilevato che “i motivi di ricorso volti a sostenere la legittimità della domanda collettiva di rimborso e l'ammissibilità del ricorso cumulativo, sono del tutto inconferenti con la fattispecie in esame, atteso che il sig. Ricorrente_1 ha presentato sia l'istanza di rimborso che il presente ricorso in forma autonoma ed individuale” contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In esito all'udienza del 16.2.2026 la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'impugnazione deve intendersi proposta dal solo ricorrente Ricorrente_1 (non si è, invero, in presenza di un ricorso cumulativo) e, ancora, non già avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione bensì contro il provvedimento di rigetto n. 7790 del 6.2.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'istanza di rimborso presentata dal ricorrente in data 4.2.2025 (tali imprecisioni non si ritengono peraltro idonee a rendere assolutamente incerto il thema decidendum, con l'effetto di poter considerare ammissibile il ricorso : cfr Cass. 10524/17) osserva il giudicante che la materia del contendere è circoscritta al quesito se il ricorrente sia o meno incorso nella decadenza prevista dall'art. 38 del DPR n. 602/1973. Secondo tale disposizione “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata”.
Posto che non è oggetto di contestazione che il ricorrente ha ricevuto il pagamento del saldo dell'indennità aggiuntiva in data 8.8.2018 ed ha presentato l'istanza di rimborso in data 4.2.2025, e, quindi, oltre i 48 mesi previsti nella predetta disposizione di legge, resta da stabilire se, come sostenuto in ricorso, il dies a quo deve farsi decorrere non già dalla data del pagamento (o della ritenuta) ma dalla data del parere n. 91/2024
(12.4.2024) con il quale l'Agenzia delle Entrate - distaccandosi dalla precedente prassi - ha ritenuto applicabile all'indennità de qua il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, co.
2-bis del TUIR. Invero, secondo il ricorrente, prima di tale successivo evento, lo stesso, in buona sostanza, non si sarebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione finanziaria.
La tesi del ricorrente non è condivisibile.
Sul problema si è, invero, pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con la sent. n. 13676/2014) la quale, dopo aver sottolineato che “gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibilità dei c.d. rapporti esauriti” ha espressamente stabilito che "il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario”. In conformità a tali principi cristallizzati dalle Sezioni Unite è stato quindi escluso che una sentenza della Corte di Giustizia UE (caso esaminato dalle predette Sezioni Unite) o una sentenza della Corte
Costituzionale (sent. Cass. 3242/1994) possano comportare una nuova decorrenza dei termini di decadenza in relazione a rapporti tributari esauriti per il decorso degli stessi termini.
Disatteso deve essere anche il motivo posto a fondamento della richiesta in via subordinata per la fondamentale ragione che, secondo quanto dispone l'art. 2042 c.c., l'azione di indebito arricchimento ha carattere di azione sussidiaria e residuale, proponibile, quindi, esclusivamente nell'ipotesi in cui non vi sia da esperire altra azione tipica, evenienza che, nel caso di specie, è evidentemente rappresentata dall'istanza di rimborso oggetto del presente giudizio (v. Cass.. 33954/2023).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La natura del giudizio, anche in considerazione di pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi del contribuente, è motivo per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio.