TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. HE AT AN Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
NE GI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA, non costituito
CONVENUTO
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RU (MB) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 36, parte I, Serie A, anno 1997), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di Persona_1 residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di RU (MB), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 chiedeva al Tribunale di essere autorizzata a Parte_1 dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità maschili di “ ”. Persona_1
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme e riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal dott. psicoterapeuta, e dalla dott.ssa Per_2
specialista in endocrinologia. Per_3
esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato un'espressione tipicamente maschile Parte_1 mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello femminile.
In particolare, rappresentava che durante la sua vita aveva tentato di rispondere alle esigenze Pt_1 sociali per adeguarsi al genere femminile, ma che nella fase delle scuole superiori e dell'università aveva compreso appieno il disagio derivante dalla propria identità di genere.
La ricorrente osservava che rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti e che gli stessi clinici, visti anche gli esiti della terapia ormonale già sottoposta, ritenevano conforme la procedura di rettificazione anagrafica.
La parte compariva personalmente all'udienza del 27.11.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica.
veniva sentita dal G.I. confermando di essere pienamente convinta dell'istanza presentata, Parte_1 di vivere già in maniera piena la propria vera identità di genere, e di essere intenzionata a volersi sottoporre all'intervento chirurgico, particolarmente quello di mastectomia, per vivere appieno la sua nuova identità.
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
*****
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Parte attrice è nubile, come risulta dal certificato contestuale (doc. 2).
Dalla relazione del Dott. (doc. 3) si evince che è stata sottoposta a una serie di Per_2 Parte_1 colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante;
all'esito di tale percorso, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), essendo presente da tempo una marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere realmente percepito, condizione cui si associava un disagio psicologico. Particolarmente, venivano sottolineati alcuni aspetti fondamentali quali l'assenza di ripensamenti,
l'assenza di interruzione di terapia ormonale sostitutiva e la costanza e la coerenza nella richiesta di accesso alla modifica chirurgica e anagrafica.
Visto il concorrere dei suesposti presupposti, lo psicologo concludeva affermando che “non sono noti al sottoscritto elementi ostativi sul piano psicologico alle richieste di rettifica anagrafica e modificazione chirurgica dei caratteri sessuati del corpo”, con l'ulteriore precisazione che , durante la somministrazione delle terapie, si era Pt_1 mostrata soddisfatta dei risultati ottenuti oltre che desiderosa di proseguire nel percorso.
Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva, e fermo restando il nulla osta alla terapia ormonale mascolinizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non subiva ripensamenti, nella relazione della Dott.ssa (doc. 4) si legge è assolutamente Per_3 Persona_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità).
È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere.
E adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e successivamente di andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere. Persona_1
è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Persona_1
Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con
l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.”
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione sull'aspetto del solido convincimento di , che si è Parte_1 dimostrato costante ed ininterrotto sin dall'età puberale, con una consapevolezza che è perdurata da quella data sino alla proposizione del giudizio.
Deve pertanto essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso Pt_1 anagrafico da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto. Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma
è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Occorre inoltre dare atto del fatto che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolta dall'attrice.
Quanto alla rettificazione anagrafica, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da Pt_1 parte attrice nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile, con il nome di “
[...]
”. Per_1
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
RU (MB) in data 25.11.1997 nel senso che laddove è indicato “sesso femminile” debba invece intendersi “sesso maschile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi e leggersi Pt_1 il prenome “ ”; Persona_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (MB), ove l'atto di nascita è stato trascritto
(ATTO N. 36, Parte I, Serie A, anno 1997), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a sottoporsi Parte_1
a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
4. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. HE AT AN Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
NE GI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA, non costituito
CONVENUTO
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RU (MB) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 36, parte I, Serie A, anno 1997), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di Persona_1 residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di RU (MB), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 chiedeva al Tribunale di essere autorizzata a Parte_1 dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità maschili di “ ”. Persona_1
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme e riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal dott. psicoterapeuta, e dalla dott.ssa Per_2
specialista in endocrinologia. Per_3
esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato un'espressione tipicamente maschile Parte_1 mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello femminile.
In particolare, rappresentava che durante la sua vita aveva tentato di rispondere alle esigenze Pt_1 sociali per adeguarsi al genere femminile, ma che nella fase delle scuole superiori e dell'università aveva compreso appieno il disagio derivante dalla propria identità di genere.
La ricorrente osservava che rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti e che gli stessi clinici, visti anche gli esiti della terapia ormonale già sottoposta, ritenevano conforme la procedura di rettificazione anagrafica.
La parte compariva personalmente all'udienza del 27.11.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica.
veniva sentita dal G.I. confermando di essere pienamente convinta dell'istanza presentata, Parte_1 di vivere già in maniera piena la propria vera identità di genere, e di essere intenzionata a volersi sottoporre all'intervento chirurgico, particolarmente quello di mastectomia, per vivere appieno la sua nuova identità.
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
*****
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Parte attrice è nubile, come risulta dal certificato contestuale (doc. 2).
Dalla relazione del Dott. (doc. 3) si evince che è stata sottoposta a una serie di Per_2 Parte_1 colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante;
all'esito di tale percorso, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), essendo presente da tempo una marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere realmente percepito, condizione cui si associava un disagio psicologico. Particolarmente, venivano sottolineati alcuni aspetti fondamentali quali l'assenza di ripensamenti,
l'assenza di interruzione di terapia ormonale sostitutiva e la costanza e la coerenza nella richiesta di accesso alla modifica chirurgica e anagrafica.
Visto il concorrere dei suesposti presupposti, lo psicologo concludeva affermando che “non sono noti al sottoscritto elementi ostativi sul piano psicologico alle richieste di rettifica anagrafica e modificazione chirurgica dei caratteri sessuati del corpo”, con l'ulteriore precisazione che , durante la somministrazione delle terapie, si era Pt_1 mostrata soddisfatta dei risultati ottenuti oltre che desiderosa di proseguire nel percorso.
Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva, e fermo restando il nulla osta alla terapia ormonale mascolinizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non subiva ripensamenti, nella relazione della Dott.ssa (doc. 4) si legge è assolutamente Per_3 Persona_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità).
È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere.
E adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e successivamente di andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere. Persona_1
è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Persona_1
Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con
l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.”
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione sull'aspetto del solido convincimento di , che si è Parte_1 dimostrato costante ed ininterrotto sin dall'età puberale, con una consapevolezza che è perdurata da quella data sino alla proposizione del giudizio.
Deve pertanto essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso Pt_1 anagrafico da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto. Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma
è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Occorre inoltre dare atto del fatto che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolta dall'attrice.
Quanto alla rettificazione anagrafica, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da Pt_1 parte attrice nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile, con il nome di “
[...]
”. Per_1
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
RU (MB) in data 25.11.1997 nel senso che laddove è indicato “sesso femminile” debba invece intendersi “sesso maschile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi e leggersi Pt_1 il prenome “ ”; Persona_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (MB), ove l'atto di nascita è stato trascritto
(ATTO N. 36, Parte I, Serie A, anno 1997), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a sottoporsi Parte_1
a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
4. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT AN