Art. 3.
Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennita' una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalita' dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.
Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennita' una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalita' dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.