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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13478 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.27094 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
e elettivamente domiciliati in
[...] Parte_3
VIA B.BLUMENSTIHL 55 00135 ROMA , presso lo studio dell'avv.
BINDOCCI CATERINA che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Pontesilli, giusta procura allegata all'atto di citazione, presso il cui studio in Roma, Via Francesco Orestano n. 21 è domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
, e si
[...] Parte_2 Parte_3
opponevano al precetto intimato loro da in Controparte_1
forza di contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Persona_1
di Roma del 14.02.2008, rep. 81898, racc. 34260, con il quale
[...]
– poi fusa per incorporazione Controparte_2
nella (per atto a rogito del Notaio Controparte_3 [...]
di Milano in data 12.11.2015 - rep. n. 12.583, - racc. 6547) Per_2
1 concedeva alla a mutualità prevalente, ai Controparte_4
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 38 e seg., un mutuo di € 8.300.000,00 erogato per la somma di € 6.200.000,00 una volta soddisfatti gli adempimenti di cui all'art. 4 del contratto stesso e il residuo importo di € 2.100.000,00 in una o più soluzioni con saldo a completa ultimazione delle opere di costruzione nel
Comune di Roma, località Torrino Mezzocamino del quale il socio della citata Cooperativa, , dante causa a titolo Controparte_5
universale degli opponenti , con atto di assegnazione del 13.05.2009,
Rep. 84390 racc. 35952 a rogito del Notaio era divenuto Per_1
assegnatario di n. 4 unità immobiliari, e se ne accollava la quota capitale pari ad € 160.000,00 - quota mutuo frazionato n. 25 dell'atto di frazionamento- per i seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione attiva della società opposta per non riconducibilità del numero identificativo del credito indicato in quello
NDG 6753989657000, non rinvenibile nei link predisposti per verificare l'effettività della cessione, a quello corrispondente alla posizione debitoria e per mancata dimostrazione dell'inclusione del credito all'interno del perimetro oggetto di cessione;
2) estinzione dell'importo dovuto a causa del comportamento negligente dell'Istituto di credito che nonostante il loro dante causa avesse stipulato una copertura assicurativa abbinata al mutuo ipotecario accollato presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia -
Agenzia n. 758 di Roma rispettivamente con la
[...]
per la copertura dei rischi decesso, poi Controparte_6
verificatosi, ometteva di riversare i premi incassati unitamente all'importo delle rate all'istituto assicurativo che di conseguenza evidenziava l'inoperatività della polizza pur sottoscritta per mancato versamento dei premi;
aggiungevano infatti di aver sottoscritto il relativo modulo finalizzato all'assicurazione e versato in atti e che
“all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione della
[...]
è espressamente previsto un tasso di premio lordo Controparte_6
mensile pari allo 0,02887% del capitale inizialmente assicurato
(ovvero € 160.000,00) che “verrà versato unitamente al versamento della rata di rimborso”; analoga previsione si ha all'art. 8 delle
2 Condizioni di assicurazione della Controparte_7
addove è invece espressamente previsto un tasso di premio lordo
[...]
mensile pari allo 0,00270% del capitale inizialmente assicurato
(sempre € 160.000,00) che “verrà versato unitamente al versamento della rata di rimborso”per un toale mensile di 0,03157%del capitale finanziato e che, pertanto, autorizza la Controparte_2
all'addebito del premio che doveva essere
[...] corrisposto...“alle stesse scadenze delle rate di rimborso del mutuo/finanziamento ipotecario nella misura dello 0,03157% del capitale iniziale” (Cfr. p. 1 Sub All. 6) che non è altro che la somma dei due citati tassi % (0,02887 + 0,00270); a seguito del decesso dell'assicurato, tuttavia, aggiungevano che Controparte_6 contestava l'operatività della polizza assicurativa “per la
[...]
copertura dei rischi decesso” in questione, la quale difatti precisava
“…..non ci è possibile accogliere la richiesta di rimborso in quanto la copertura assicurativa non si è mai perfezionata a causa del mancato incasso dei premi” (Cfr. All.ti 8-10) “per colpevole ed inescusabile negligenza della , la quale peraltro Controparte_2
aveva provveduto ad addebitare al LI unitamente alle rate di rimborso del mutuo”;
3) in subordine ai motivi evidenziati, la parte opponente contestava l'ammontare della importo precettato in quanto la sorte capitale doveva ritenersi pari a € 152.201,55, (anziché 153.082,52) e “gli interessi maturati dall'ultimo pagamento fino alla data del precetto, e pertanto né quelli residuali pari ad € 106.029,87, né tanto meno quelli complessivi pari ad € 124.814,06: ma a ben guardare parte opposta è andata anche oltre, richiedendo un importo addirittura maggiore, pari ad € 136.275,02”. Concludevano chiedendo, quindi, :”in via preliminare sospendere – inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti degli odierni opponenti poiché è provato che non ha ceduto alla Controparte_3 [...]
il preteso credito vantato da quest'ultima per quanto tutto CP_1
sopra esposto, sussistendo, quindi la carenza di legittimazione attiva di parte opposta ad agire esecutivamente;
in ogni caso sempre via preliminare sospendere – inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva
3 del titolo azionato nei confronti degli odierni opponenti, sussistendo in capo ad essi una carenza di legittimazione passiva, essendo pure provato agli atti che nulla è dovuto dagli odierni opponenti a
[...]
nel merito dichiarare estinta l'obbligazione Controparte_8
contrattuale del pagamento del residuo del mutuo in capo agli odierni opponenti per quanto esposto in narrativa, ed in particolare per colpevole ed inescusabile negligenza della Controparte_2
,poi incorporata da per aver
[...] Controparte_3
addebitato al LI i premi assicurativi, unitamente ai ratei CP_5
di mutuo e non averli versati alla Compagnia Assicuratrice ovvero non averli addebitati al medesimo, nonostante la sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza abbinata collettiva;
e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile l'atto di precetto notificato da parte opposta in data 29.05.2024 e comunque inesistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata;
in via subordinata sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato – poiché sono errati sia il capitale che gli interessi così come nell'ammontare richiesto – quantomeno in relazione a quella parte di preteso credito contestato per quanto sopra esposto e nelle more che venga accertato mediante
C.T.U. l'esatta quantificazione degli stessi. Con condanna della alla refusione delle spese di giudizio, oltre Iva, Controparte_1
CPA e spese generali come per legge. nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 co 1 c.p.c. per aver agito in giudizio in assenza di legittimazione attiva”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
Con la memoria ex art. 171 ter n.1 cpc la parte opponente contestava l'assunto di controparte continuando a ribadire il difetto di legittimazione della parte opposta e sosteneva di aver corrisposto, in uno alla rata relativa al mutuo, anche il premio assicurativo. In particolare rilevava, che l'importo mensile di € 955,76–pari alla rata addebitata dall'istituto di credito- fosse “comprensivo sia della rata di mutuo che del premio assicurativo mensile. È, infatti, inequivocabile, sosteneva, che l'originario dante causa, a fronte delle n. 300 rate di
4 mutuo, avrebbe dovuto corrispondere mensilmente € 949,38 (al netto del premio assicurativo) per un importo totale da restituire di €
284.814,06, di cui € 160.000,00 a titolo di sorte ed € 124.814,06 a titolo di interessi, così come da piano di ammortamento del mutuo depositato in atti (Cfr. Sub All. 25 atto di citazione), mentre nella realtà il medesimo corrispondeva, come di fatto ha corrisposto mensilmente, un importo maggiore pari ad € 955,76 (Cfr. Sub All.ti
22 e 23 atto di citazione) in quanto comprensivo: - sia del tasso di premio mensile delle coperture assicurative abbinate al mutuo ipotecario accollato, e pari complessivamente allo 0,03157% (ovvero rispettivamente allo 0,02887% + 0,00270%) del capitale inizialmente assicurato di € 160.000,00 (Cfr. Sub All. 5, pag. 1, atto di citazione); - sia delle spese di incasso rata pari ad € 2,50 (Cfr. Sub All. 4, pag 18, atto di citazione). Sostenevano, quindi, che il LI , CP_5
dunque, ha corrisposto mensilmente alla di Controparte_2
oltre all'importo di € 949,38 (rateo di mutuo) anche i CP_2 premi assicurativi (€160.000,00 x 0,03157%: 12) ed € 2,50 per le spese di incasso rata;
da ciò sarebbe derivata, secondo la prospettazione attorea, l'infondatezza dell'assunto contenuto nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. secondo cui “l'assicurato non si è attivato, come era suo onore, per verificare che il pagamento del premio fosse avvenuto, avallando in tal modo di non pagare i premi assicurativi” dal momento che i suddetti importi gli venivano mensilmente addebitati, così come dallo stesso autorizzato”.La parte opponente aggiungeva che mancava l'apposizione della formula esecutiva nell'atto di ricognizione del debito e frazionamento in quote
(Cfr. Sub all. 4 parte opponente), da cui derivava la responsabilità del dante causa. In relazione alla dichiarazione di cessione prodotta ex adverso sub 27 della comparsa di costituzione e risposta
“disconosce(va) formalmente la conformità della copia di tale dichiarazione di cessione al suo originale e ne ribadisce la richiesta di verificazione
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
5 L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna della parte opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
Il primo motivo costituito dalla dedotta carenza di legittimazione attiva della società opposta è infondato.
Sul sito www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni- cessione.html, e quindi, sul sito del soggetto cedente,risulta pubblicato il seguente avviso di cessione in favore della e il Controparte_1 richiamo della posizione ceduta oggetto di causa:”In data 20 aprile
2018, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Controparte_3
Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Banca
CR Firenze S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia S.p.A., Controparte_9
in qualità di cedenti, da un lato, e in qualità di Controparte_1 cessionario, dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di cessione dei crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n.
130.Mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(Parte II) n. 52 del 5 maggio 2018, la cessionaria ha dato notizia della predetta cessione.
Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7.1, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, vengono di seguito riportati i seguenti dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: banca cedente, codice NDG del debitore, codice Super NDG del debitore e numero rapporto del credito ceduto alla data di cessione, unitamente ad ulteriori dati indicativi dei crediti ceduti.
I dati indicativi dei crediti oggetto di cessione resteranno pubblicati sulla presente pagina sino alla data di estinzione dei crediti ceduti.
I debitori ceduti interessati a ricevere conferma, da parte della relativa banca cedente, dell'avvenuta cessione del proprio credito, potranno inviare apposita richiesta scritta all'indirizzo e- mail Email_1
Dall'elenco allegato a detta pagina web del soggetto cedente, risulta ricompreso, tra i crediti oggetto di cessione in favore della parte cessionaria anche quello relativo al mutuo per cui è Controparte_1
6 causa e identificato dal numero di NDG originario, identificativo della posizione specifica e proveniente dalla Controparte_3
“3834059180000” come risultante dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (doc. 26 fascicolo parte opposta”. Tale numero di NDG originario 3834059180000 e che identificava la posizione er la (parte cedente) si Pt_2 Controparte_3
rinviene perfettamente sul sito www.intesasanpoalo.com – operazioni di cessione – pubblicate in Gazzetta Ufficiale II parte n. 59 del 05 maggio 2018 e precisamente nell'elenco a pagina 519 e a CP_3
pagina 818 rispettivamente per il mutuo (numero di rapporto
600067510029) e per la sofferenza spese, come correttamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta. Errato è invece il richiamo del NDG 6753989657000, operato dalla parte opponente a identificare il credito ceduto, in quanto quest'ultimo è numero di riferimento della posizione legata al per Pt_2 CP_1
(parte cessionaria) e non per la cedente Intesa San Paolo.
[...]
Unitamente a tale elemento, da solo sufficiente indizio volto a confermare la legittimazione attiva della parte opposta affermata nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. (cfr. Cass. Ordinanza n.
10200/2021), risulta anche che la parte opponente è stata evocata in giudizio ex art. 281 sexies introdotto innanzi al Tribunale di Roma,
R.G. 28737/2023 (doc. 23 fascicolo parte opposta) in cui la
[...]
nella qualità di cessionaria del credito per cui si procede, CP_1 chiedeva venisse accertata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius deceduto in data 23/01/2011 , da Controparte_5
parte dei sig.ri (C.F: ) nata Parte_1 C.F._1
a Roma il 18/02/1935 e ivi residente in [...]n. 16 Sc.
E int. 3 – 00127; (C.F: ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] e ivi residente Via Franco Caprioli n. 49
Int. 12 -00139; (C.F: ) Parte_3 C.F._3
non constando che in detto giudizio sia stata contestata la menzionata legittimazione attiva essendosi limitati i convenuti , Parte_1
e , come fatto dedotto dalla parte Parte_2 Parte_3
opposta che non consta sia stato specificamente contestato, a depositare agli atti di causa atto di accettazione dell'eredità del de
7 cuius per atto Notaio Avv. Lupetti Claudio Marcello Controparte_5
di Roma del 23 novembre 2023, rep. 12972, registrato il 30.11.2023 al n. 37399 Serie 1 T (doc. 24 fascicolo parte opposta ).Ne consegue che anche sotto tale profilo la legittimazione attiva risulta confermata. La posizione ceduta era invece pervenuta alla per Controparte_3
atto di fusione per incorporazione a rogito del Notaio Persona_2
di Milano in data 12 novembre 2015, rep. n. 12.583, racc. n. 6547, registrato a Milano – 1° Ufficio delle Entrate il 25 novembre 2015 al n. 32113 serie 1T. (doc. 7 fascicolo parte opposta).
.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non consta che dall'estratto conto prodotto sub 23 del fascicolo parte opponente,
l'accollante del mutuo disponesse e versasse la provvista necessaria per provvedere al versamento del premio della polizza assicurativa (il saldo è addirittura negativo).Inoltre l'intero assunto della parte opponente di aver versato l'intero importo del rateo del mutuo e premio mensile all'interno dell'unica somma di euro 955,76 corrisposta mensilmente è smentita dallo stesso procedimento logico seguito dalla parte opponente per determinare il calcolo in quanto la percentuale dello 0,03157% del capitale assicurato di € 160.000,00 era la somma delle percentuali previste “all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione della quale premio Controparte_6
lordo mensile pari allo 0,02887% del capitale inizialmente assicurato
(ovvero € 160.000,00) e dell'art. 8 delle Condizioni di assicurazione della laddove è parimenti Controparte_7
espressamente previsto un tasso di premio lordo mensile pari allo
0,00270% del capitale inizialmente assicurato (sempre € 160.000,00) per un totale mensile di 0,03157%del capitale finanziato. Tale importo del premio assicurativo era pari a 50,51 euro mensili e non ad un suo dodicesimo come invece arbitrariamente operato dalla parte opponente che ha diviso per 12 rate l'importo già mensile sicchè è evidente che l'importo corrisposto di euro955, 76 mensile copriva solo la rata del finanziamento ( cfr. memoria del 9.1.2025 171 ter n1 cpc in cui si legge:” Il LI , dunque, ha corrisposto mensilmente alla CP_5
oltre all'importo di € 949,38 Controparte_2
8 (rateo di mutuo) anche i premi assicurativi (€160.000,00 x 0,03157%:
12) ed € 2,50 per le spese di incasso rata”).Il tasso indicato di 0,03157
è quindi un tasso di premio lordo mensile e non annuale come si evince chiaramente dalle riportate condizioni generali e dal modulo di adesione ove il premio andava a crescere nel caso di una diversa modalità di corresponsione temporale trimestrale o semestrale pari rispettivamente allo 0,0947 e allo 0,18938.
La censura relativa agli interessi è, poi, priva di pregio non tenendo conto degli interessi di mora che sono dovuti in base alle pattuizioni del titolo esecutivo correttamente determinate nell'articolo
7 del mutuo né l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.(Cass. Sez. 3 sent n.4008 del 2013).
Quanto alla censura relativa al difetto di formula esecutiva dell'atto di ricognizione va osservato come la stessa sia inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di memorie costituendo un motivo di opposizione ex art. 617 cpc che andava proposto nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del precetto.La contestazione relativa all'euribor è infondata in quanto nell'atto di frazionamento e ricognizione del mutuo (quota 25) è stato previsto un tasso fisso.
Quanto all'eccezione relativa all'ammontare della sorte capitale, non consta sia stato prodotto l'atto di precetto.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , Parte_1 Parte_2
e avverso il precetto notificato
[...] Parte_3
loro da , così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna e Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_3
9 di della somma, complessiva, di euro Controparte_1
11.229,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 1684,35 per spese generali.
- Roma, 2.10.2025 Il giudice dott. Romolo Ciufolini
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