Articolo 5 della Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 gennaio 1949
Art. 5.
Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.
Sono altresi' applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immassi in consumo nella zona franca, nei limiti pero' dei contingenti annui prestabiliti.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1949