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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2505.2021.
TRA
, nato a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] e , nato a [...] il Parte_2
06/01/1948, , e residente in [...]
37 rappresentati e difesi l'avv. Carlo Maione, ( ) presso il CodiceFiscale_3 cui studio sono elettivamente domiciliati in 80138 Napoli, alla via Luigi Settembrini,
110;
APPELLANTI
E
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Controparte_1
Napoli (80132) presso Palazzo San Giacomo alla Piazza Municipio
(C.F. ), in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a P.IVA_1 mezzo dell'Avv. Carla Castelli ( ); CodiceFiscale_4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8526/2020, pubblicata il 11/12/2020.
pagina 1 di 17 Conclusioni:Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il in Controparte_1 persona del sindaco p.t. chiedendo al giudice adito condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella somma di euro 16.669,77 , o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a favore di;
Parte_1 condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni nella somma di euro
1.253.64 a favore di per i danni cagionati al mezzo di sua Parte_2 proprietà; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Esponevano gli attori che in data 09.08.2012, in Napoli, alle ore 15,20 circa, mentre percorreva, con il motociclo di proprietà di (Aprilia Parte_1 Parte_2
Con Sport City tg. 77637), Corso Umberto I, all'altezza civ. 25 nei pressi del negozio
“Casa di Torino”, rovinava al suolo a causa della presenza sul manto stradale di una buca, non segnalata e non visibile perché coperta dall'autovettura che lo precedeva;
che a causa delle lesioni riportate, era stato trasportato in ambulanza presso il
P.O.S. “S.M. Loreto Nuovo”, ove gli avevano diagnosticato un trauma contusivo alla gamba destra ed escoriazioni gomito destro con prognosi di 5 giorni. In seguito, in data 11.08.2012, a causa dell'aumento della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, si dirigeva al P.O.S. “ di Napoli, ove gli diagnosticavano una Per_1
“frattura bordo laterale empiatto tibiale esterno destro” con l'applicazione di immobilizzazione in Dynacast;
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t, aveva Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avversa citazione, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dai sig. e , giacché Parte_1 Parte_2 assolutamente infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
pagina 2 di 17 All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8526/20, pubblicata il 11.12.2020, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, ponendo a carico degli attori le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_2 Parte_1
con atto di citazione notificato in data 11.6.2021 al con
[...] Controparte_1 cui hanno convenuto l' odierno appellato dinanzi a questa Corte, al fine di ottenere
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea e la condanna del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore del sig. ed a titolo di Parte_1 risarcimento per le lesioni subite, della somma di € 16.669,77 o per la maggior o minor somma che fosse accertata nel corso del processo, oltre interessi legali, maturati e maturandi, ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224 II comma del c.c., dal dì dell'evento dannoso al soddisfo, oltre le spese della CTU il tutto nei limiti di euro 24.000,00; la condanna del in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del sig. , quale Parte_2 proprietario del motociclo Aprilia Sport City, tg. CP.77637 ed a titolo di risarcimento dei subiti danni, della somma di € 1.253,64, o per la maggior o minor somma che fosse accertata nel corso del processo, dovutagli per la causa di cui in premessa, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224, II comma del c.c. dal dì dell'evento dannoso e fino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di euro 2.000,00; la condanna del in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento delle competenze di giudizio, gravate da CPA ed
IVA, con attribuzione al difensore per aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al difensore anticipatorio”.
pagina 3 di 17 Gli appellanti hanno sostanzialmente proposto un unico motivo di appello censurando la sentenza impugnata in quanto affetta da “omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie”, vizio che ha condotto, secondo gli stessi, il
Giudice di prime cure a considerazioni arbitrarie che superano il libero convincimento. Nel dettaglio, gli appellanti hanno impugnato specificamente la sentenza nella parte in cui alla pagina 4 dal rigo 6 al ss. ha stabilito: “Tuttavia parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla verificazione del fatto e alla sussistenza del nesso eziologico tra il fatto colposo addebitato e il danno subito .… in particolare, non risulta dimostrato che Parte_1
perse il controllo del mezzo sul quale viaggiava a causa della buca presente
[...] sul manto stradale. In particolare, solo il teste ha riferito che si trovava Testimone_1 alla guida del proprio motoveicolo ad una distanza di circa 4-5 metri dal motoveicolo condotto da – a sua volta preceduto da una autovettura monovolume a circa Pt_1 due metri di distanza;
che, giunti all'altezza del negozio “Casa di Torino”, aveva visto che il motorino “sprofondava” e che poi cadeva unitamente agli occupanti sulla destra;
che, solo una volta avvicinatosi agli infortunati, si era accorto della presenza della buca e aveva capito che il nipote era caduto a causa della stessa. Già tali dichiarazioni dimostrano come il teste non abbia affatto visto che la caduta fosse stata determinata dalla buca. Ad ogni modo, va anche evidenziata la scarsa attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese. In particolare, il teste ha riferito, da un lato che il motorino “sprofondava” e, dall'altro, che la buca non era molto grande, ma
s'ingrandiva al passaggio dei mezzi. Orbene, delle due l'una: o il motorino è sprofondato all'interno di una buca di grosse dimensioni oppure la buca era di ridotte dimensioni”.
Secondo parte appellante una corretta valutazione delle risultanze documentali e processuali, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, avrebbe comportato la responsabilità del odierno appellato, per tutti i Controparte_1 danni, patrimoniali e non, subiti dagli appellanti, avendo gli stessi offerto piena prova della piena legittimità e fondatezza della domanda giudiziale proposta, incombendo viceversa sul proprietario delle strade pubbliche dare prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di pagina 4 di 17 danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.
In particolare, il Giudice di prime cure, secondo cui gli attori non avrebbero fornito la prova del nesso di causalità atteso che il teste escusso − zio Testimone_1
e cognato di , presente sul posto al momento del Parte_1 Parte_2 fatto − non avrebbe “visto che la caduta era stata determinata dalla buca”, avrebbe trascurato immotivatamente il ricorso alla prova per presunzione. Difatti, per gli appellanti, il rigore probatorio richiesto dalla norma, circa il nesso causale tra la condizione lesiva della cosa e il danno, non si spinge sino al punto di esigere che il testimone abbia esattamente visto il momento e le modalità concrete della caduta desumibili in via presuntiva dal contesto spazio - temporale.
Inoltre, la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui si afferma “l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal teste”. Invero, il Giudice nel formare il suo convincimento avrebbe erroneamente – a dire degli appellanti− interpretato quanto dichiarato dal teste, giungendo inverosimilmente ad attribuirgli parole non affatto espresse. Più nel dettaglio, in sentenza le dichiarazioni del teste sono state considerate contraddittorie perché, per un verso, il utilizzava il termine Tes_1
“sprofondare” per descrivere la dinamica del fatto, per altro verso, evidenziava la grandezza non eccessiva della buca. Tuttavia, secondo gli appellanti tali dichiarazioni non necessariamente risultano incompatibili ma sono suscettibili di una lettura unitaria e coerente.
Gli appellanti, inoltre, hanno contestato l'errata applicazione dell'art. 1227 co.1 c.c..
Invero, secondo gli stessi andrebbe riformata la sentenza alla pag. 6 dal rigo 11 e ss. in cui “Ma anche a voler ritener che effettivamente la caduta sia stata cagionata dalla buca, deve osservarsi che, per quanto rilevato in ordine alla assenza di prova circa
“l'allargarsi della buca al passaggio dei mezzi” (circostanza peraltro incompatibile con lo stesso narrato dell'attore il quale in citazione ha prospettato di essere sprofondato con la ruota anteriore), comunque verrebbe a mancare ugualmente il nesso di causalità, per risultare assorbito, ex art. 1227 I comma c.c., dalla condotta del conducente. E' infatti pacifico che la caduta sia avvenuta di giorno su strada di ampie dimensioni;
è riferito dal teste di parte attrice che l'autovettura precedeva il motoveicolo attoreo di circa due metri;
è documentalmente dimostrata l'ampiezza della
pagina 5 di 17 buca.(…) Le stesse condizioni temporali e ambientali (pieno giorno, mese di agosto, forte luminosità naturale), ampiezza apprezzabile della buca, non ricoperta da materiale di sorta, connotano la vicenda per cui è causa, con un'unica differenza che rende ancor meno apprezzabile la sussistenza del nesso di causalità.
Ovvero, è evincibile dalle ritrazioni fotografiche la circostanza che la buca si trovasse vicino al margine sinistro della carreggiata. Ciò induce necessariamente a ritenere che il motociclo viaggiasse alla sinistra della carreggiata, invece che sul margine destro come invece previsto dall'art. 143 cds. Né sul punto, l'attore ha prospettato e provato per quale ragione non viaggiasse nel rispetto delle norme del codice della strada. In sostanza, da un lato, le dichiarazioni rese dall'unico teste scusso, non forniscono chiara e certa prova della dinamica della e, dall'altro, la condotta di guida tenuità dal
integra, per le ragioni spiegate, caso fortuito rilevante ex art. 1227 c.c. quale Pt_1 fattore assorbente il nesso di causalità.(…) L'insussistenza di prova in ordine al nesso di causalità assorbe, in senso negativo, anche la domanda subordinata di risarcimento ex art. 2043 c.c., atteso che, anche nella fattispecie, il danneggiato è gravato dall'onere della relativa prova. La domanda attorea, alla luce di tutte le suesposte considerazioni va disattesa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 55/2014. Anche le spese di entrambe le CTU come liquidate in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice soccombente”.
Tuttavia, gli appellanti hanno evidenziato che affinché il fatto del danneggiato possa assumere efficacia liberatoria per il custode è necessario la natura colposa della condotta e l'imprevedibilità ed eccezionalità. Nel caso in esame, al contrario, mancherebbero la prevedibilità e la colpevolezza del conducente, visto che Parte_1
viaggiava normalmente su una strada cittadina ad elevato traffico veicolare,
[...] quale Corso Umberto I di Napoli, per file parallele, sulla corsia di sinistra, con un andamento lento. Inoltre, la circostanza che l'appellante viaggiasse sulla corsia di sinistra non è dirimente, per gli appellanti, atteso che in relazione al contesto, rappresentato dal Corso Umberto I − strada solitamente molto trafficata−, procedere per file parallele occupando entrambe le corsie rappresenta l'unico modo per evitare il completo stallo.
********
pagina 6 di 17 Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il in Controparte_1 persona del e legale rapp.te p.t., deducendo la palese infondatezza CP_3 dell'appello avendo il giudice di prime cure, proprio a fronte delle risultanze dell'istruttoria espletata, correttamente rilevato l'insussistenza di elementi utili ad affermare una responsabilità del convenuto in ordine alla produzione dei CP_1 danni lamentati, rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente rigettare
l'istanza di sospensiva, non sussistendo i requisiti di legge, peraltro neanche argomentati dagli appellanti;
-in ogni caso rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con decreto presidenziale del 23.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 23.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
Con ordinanza del 24.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, onerando la cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado e le parti di depositare gli atti d'ufficio in loro possesso inerenti il fascicolo di primo grado unitamente alle comparse conclusionali.
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da e sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_2 Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di gravame, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che gli attori abbiano concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione.
Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada pagina 7 di 17 (cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011;
Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3,
Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura pagina 8 di 17 o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal pagina 9 di 17 punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
pagina 10 di 17 Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ.,Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ.,Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
pagina 11 di 17 L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si pagina 12 di 17 presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice.
Invero, la Corte ritiene che non sia stata sufficientemente provata la dinamica dell'incidente così come lamentata dall'appellante non apparendo fondate le doglianze proposte in ordine alla valutazione da parte del primo giudice delle risultanze testimoniali che in ogni caso non idonee a condurre ad un diverso esito della causa.
Non è superfluo a tale ultimo riguardo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è
pagina 13 di 17 libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del
24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, la domanda attorea deve essere rigettata anche sotto altro versante, inerente la colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. come correttamente osservato dal giudice di primo grado.
Si evince infatti dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado, dal rapporto della polizia municipale, e della piena visibilità della buca in relazione allo stato dei luoghi, dalla circostanza che la caduta sia avvenuta di giorno alle ore 15.30 circa in periodo estivo su strada di ampie dimensioni, nonché della presumibile conoscenza da parte dell'appellante della via percorsa, che la vittima avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nel percorrere la detta strada, essendo corretta la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda attorea, attesa la ragionevole prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso da parte di . Parte_1
Orbene, nel caso in esame, la visibilità della buca, l'ampiezza del manto stradale, la buona visibilità data dalla presenza di illuminazione diurna estiva e dall'orario del sinistro, la presumibile conoscenza della strada percorsa da parte da uno degli appellanti, rendevano la situazione di possibile danno, ad avviso della Corte, ragionevolmente suscettibile di essere prevista e superata dall'attore/appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
pagina 14 di 17 Ragion per cui era esigibile un comportamento, da parte di , Parte_1 maggiormente diligente, onde evitare l'evento dannoso (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 26/09/2017, n. 22419).
Può, dunque, sostenersi che la condotta non diligente di uno degli appellanti, che in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di visibilità, non ha adottato le cautele richieste dal caso concreto per cogliere le eventuali anomalie della strada sul suo percorso, ha avuto un efficienza causale nel dinamismo causale del danno, tale interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non potendo qualificarsi il comportamento della vittima un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e comporta la condanna Pt_1 Parte_2 degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 15 di 17 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di in persona del e legale rapp.te p.t. Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8526/2020, pubblicata il
11/12/2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1)rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2)condanna gli appellanti, e , al pagamento in favore Pt_1 Parte_2 dell'appellato in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. delle Controparte_1 spese del giudizio secondo grado, che liquida in € € 4.500.00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 7.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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