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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 95/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Alessio IANNONE
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Erika CANALE
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 25.3.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Controparte_1
assumendo di essere creditore nei sui confronti della somma di euro
[...]
14.502,30 lordi;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con mansioni di cuoco dal 15.11.2021 al 1.5.2022 (quando il rapporto era cessato per dimissioni volontarie) osservando un orario giornaliero dalle ore 7.30 alle ore 23.00 con una sola ora di pausa), godendo esclusivamente di 6 giornate di riposo per tutto il rapporto di lavoro e senza percepire quanto di propria spettanza a titolo di retribuzione ordinaria -per mancata osservanza del CCNL indicato in contratto- e straordinaria, nonchè TFR;
- che si costituiva tempestivamente la resistente, contestando le pretese attoree e formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento di asseriti danni cagionati dall'attore;
- che, esperito lungamente e vanamente tentativo di conciliazione, il giudice dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed ammetteva le prove richieste in atto introduttivo;
- che, escussi alcuni testimoni e preso atto della mancata citazione del residuo teste indicato dalla resistente, nonché dell'omesso deposito del documento indicato sub 1 nella memoria di costituzione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di
1 discussione -previo deposito di alcune buste paga e di ulteriore documentazione da parte della resistente- e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In primis deve essere confermata l'ordinanza di cui al verbale di udienza del 24.5.2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale: la convenuta, infatti, non ha formulato istanza di differimento udienza, come previsto dal codice di rito e dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte.
Analogamente, la società deve essere dichiarata decaduta dal deposito dei documenti indicati sub 1 nella memoria di costituzione (non risultando i medesimi allegati all'atto), nonché dall'escussione dei testi residui, non avendo provveduto alla citazione dei medesimi per l'udienza del 26.9.2024; inammissibili, infine, risultano essere i documenti di cui alla memoria
6/7.1.2025 di parte convenuta, in quanto, da un lato si tratta di produzione tardive -ben potendo le stesse essere effettuate nella memoria di costituzione- e d'altro canto, irrilevanti, poichè esulano dal presente giudizio eventuali contestazioni in ordine ai pagamenti degli importi di cui alle buste paga, ovvero alla debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo state formulate domande a tal proposito.
Passando al merito, dall'escussione dei testi , emerge chiaramente Tes_1 Tes_2 Tes_3 lo svolgimento di moltissime ore di lavoro straordinario, per il periodo e gli orari indicati in atto introduttivo.
Ed invero è emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di cuoco, lavorando per oltre 15 ore al giorno, senza poter neppure godere pienamente della giornata di riposo ed, anzi, prestando la propria attività anche in giorni festivi;
per tabulas, poi, è dimostrata la mancata applicazione del CCNL indicato nel contratto individuale.
In particolare, secondo il sig. -collega di lavoro dell'attore- questi iniziava la propria Tes_1 attività lavorativa alle 7.30 per terminarla alle 23.00, analoghe dichiarazioni, poi, sono state svolte dalla sig.ra Tes_2
Quanto ai testi a difesa, il sig. senza riuscire ad entrare nel dettaglio degli orari di Parte_2 lavoro del sig. , ha confermato la prestazione di attività lavorativa (mise en place ed Pt_1 altro) prima dell'apertura ai clienti del ristorante, smentendo, così, gli assunti della convenuta.
Solo il teste ha fatto riferimento ad orari più ridotti rispetto a quelli di cui all'atto Tes_3 introduttivo, ma tali dichiarazioni non sembrano risultare particolarmente credibili: in particolare, stante la pacifica effettuazione di una cucina di livello alto -se non altissimo- appare veramente improbabile che i cuochi riuscissero a preparare le pietanze da servire ai clienti in solo due ore, vale a dire tra le 10.00 -orario di asserito ingresso nel locale del personale- e le 12.00 circa, quando -a detta del teste- arrivavano i primi avventori.
2 Confermata da entrambi i testi e poi, è l'attività lavorativa spesso svolta di Tes_1 Tes_2 lunedì, giorno di chiusura dell'esercizio pubblico.
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'ammontare del credito è comprovato per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e del CCNL applicabile e non avendo l'onerato né contestato specificatamente e tempestivamente i conteggi di controparte, né fornito la prova di aver estinto la propria obbligazione;
la sussistenza di un credito in favore del ricorrente -anche se inferiore a quanto indicato in atto introduttivo- è stata, peraltro, confermata dalla medesima società, con il deposito delle buste paga.
pertanto, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 14.502,30 lordi -di cui euro 1.493,26 lordi per Parte_1
T.F.R.-, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di euro 14.502,30 lordi -di cui euro 1.493,26 lordi per T.F.R.-, oltre Parte_1 agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute da , che liquida in complessivi euro € 2.695,00 per Parte_1 compensi ed euro 118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
(Così deciso in Aosta il 7/1/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 95/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Alessio IANNONE
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Erika CANALE
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 25.3.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Controparte_1
assumendo di essere creditore nei sui confronti della somma di euro
[...]
14.502,30 lordi;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con mansioni di cuoco dal 15.11.2021 al 1.5.2022 (quando il rapporto era cessato per dimissioni volontarie) osservando un orario giornaliero dalle ore 7.30 alle ore 23.00 con una sola ora di pausa), godendo esclusivamente di 6 giornate di riposo per tutto il rapporto di lavoro e senza percepire quanto di propria spettanza a titolo di retribuzione ordinaria -per mancata osservanza del CCNL indicato in contratto- e straordinaria, nonchè TFR;
- che si costituiva tempestivamente la resistente, contestando le pretese attoree e formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento di asseriti danni cagionati dall'attore;
- che, esperito lungamente e vanamente tentativo di conciliazione, il giudice dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed ammetteva le prove richieste in atto introduttivo;
- che, escussi alcuni testimoni e preso atto della mancata citazione del residuo teste indicato dalla resistente, nonché dell'omesso deposito del documento indicato sub 1 nella memoria di costituzione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di
1 discussione -previo deposito di alcune buste paga e di ulteriore documentazione da parte della resistente- e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In primis deve essere confermata l'ordinanza di cui al verbale di udienza del 24.5.2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale: la convenuta, infatti, non ha formulato istanza di differimento udienza, come previsto dal codice di rito e dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte.
Analogamente, la società deve essere dichiarata decaduta dal deposito dei documenti indicati sub 1 nella memoria di costituzione (non risultando i medesimi allegati all'atto), nonché dall'escussione dei testi residui, non avendo provveduto alla citazione dei medesimi per l'udienza del 26.9.2024; inammissibili, infine, risultano essere i documenti di cui alla memoria
6/7.1.2025 di parte convenuta, in quanto, da un lato si tratta di produzione tardive -ben potendo le stesse essere effettuate nella memoria di costituzione- e d'altro canto, irrilevanti, poichè esulano dal presente giudizio eventuali contestazioni in ordine ai pagamenti degli importi di cui alle buste paga, ovvero alla debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo state formulate domande a tal proposito.
Passando al merito, dall'escussione dei testi , emerge chiaramente Tes_1 Tes_2 Tes_3 lo svolgimento di moltissime ore di lavoro straordinario, per il periodo e gli orari indicati in atto introduttivo.
Ed invero è emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di cuoco, lavorando per oltre 15 ore al giorno, senza poter neppure godere pienamente della giornata di riposo ed, anzi, prestando la propria attività anche in giorni festivi;
per tabulas, poi, è dimostrata la mancata applicazione del CCNL indicato nel contratto individuale.
In particolare, secondo il sig. -collega di lavoro dell'attore- questi iniziava la propria Tes_1 attività lavorativa alle 7.30 per terminarla alle 23.00, analoghe dichiarazioni, poi, sono state svolte dalla sig.ra Tes_2
Quanto ai testi a difesa, il sig. senza riuscire ad entrare nel dettaglio degli orari di Parte_2 lavoro del sig. , ha confermato la prestazione di attività lavorativa (mise en place ed Pt_1 altro) prima dell'apertura ai clienti del ristorante, smentendo, così, gli assunti della convenuta.
Solo il teste ha fatto riferimento ad orari più ridotti rispetto a quelli di cui all'atto Tes_3 introduttivo, ma tali dichiarazioni non sembrano risultare particolarmente credibili: in particolare, stante la pacifica effettuazione di una cucina di livello alto -se non altissimo- appare veramente improbabile che i cuochi riuscissero a preparare le pietanze da servire ai clienti in solo due ore, vale a dire tra le 10.00 -orario di asserito ingresso nel locale del personale- e le 12.00 circa, quando -a detta del teste- arrivavano i primi avventori.
2 Confermata da entrambi i testi e poi, è l'attività lavorativa spesso svolta di Tes_1 Tes_2 lunedì, giorno di chiusura dell'esercizio pubblico.
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'ammontare del credito è comprovato per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e del CCNL applicabile e non avendo l'onerato né contestato specificatamente e tempestivamente i conteggi di controparte, né fornito la prova di aver estinto la propria obbligazione;
la sussistenza di un credito in favore del ricorrente -anche se inferiore a quanto indicato in atto introduttivo- è stata, peraltro, confermata dalla medesima società, con il deposito delle buste paga.
pertanto, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 14.502,30 lordi -di cui euro 1.493,26 lordi per Parte_1
T.F.R.-, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di euro 14.502,30 lordi -di cui euro 1.493,26 lordi per T.F.R.-, oltre Parte_1 agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute da , che liquida in complessivi euro € 2.695,00 per Parte_1 compensi ed euro 118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
(Così deciso in Aosta il 7/1/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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