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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA ME, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI LUANA;
Parte_1 contro
Controparte_1
;
[...]
Controparte_2
CP_3
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla disapplicazione del c.d. blocco stipendiale dell'anno 2013 di cui al combinato disposto del DL 78/2010 e del DPR 122/2013 affinché tale annualità venga valutata ai della progressione economica così come prevista dal
CCNL di categoria e per questa ragione ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti di redigere nuova ricostruzione di carriera comprensiva dell'anno 2013 con pieno riconoscimento dell'anzianità e della progressione economica maturata con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- In via ulteriore, in applicazione del nuovo decreto di ricostruzione di carriera, emergendo la maturazione di differenze retributive e contributive spettanti all'istante, in virtù dell'erroneo inquadramento in fascia, quantificate in € 6.360,33 oltre tutti i benefici giuridici, previdenziali ed economici, maturati e maturandi, condannare le amministrazioni scolastiche al pagamento di tutto quanto dovuto;
”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice UM MA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA ME, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI LUANA;
Parte_1 contro
Controparte_1
;
[...]
Controparte_2
CP_3
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla disapplicazione del c.d. blocco stipendiale dell'anno 2013 di cui al combinato disposto del DL 78/2010 e del DPR 122/2013 affinché tale annualità venga valutata ai della progressione economica così come prevista dal
CCNL di categoria e per questa ragione ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti di redigere nuova ricostruzione di carriera comprensiva dell'anno 2013 con pieno riconoscimento dell'anzianità e della progressione economica maturata con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- In via ulteriore, in applicazione del nuovo decreto di ricostruzione di carriera, emergendo la maturazione di differenze retributive e contributive spettanti all'istante, in virtù dell'erroneo inquadramento in fascia, quantificate in € 6.360,33 oltre tutti i benefici giuridici, previdenziali ed economici, maturati e maturandi, condannare le amministrazioni scolastiche al pagamento di tutto quanto dovuto;
”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice UM MA ME