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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3270/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3270 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOTTI CP_1 C.F._2
MATTEO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 27.08.2025, e Parte_1 CP_1 anno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, nel corso della
[...]
quale sono nate le figlie minori nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 4 12.09.2011, ed nata a [...] il [...], riconosciute da Persona_2
entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione delle minori:
“1. Le figlie minori ed vengono affidate ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale nell'interesse morale e materiale delle stesse. In attuazione dell'affido condiviso i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine alla loro educazione e salute, tenendo conto delle loro aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie volto alla loro cura ed educazione, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la potestà separatamente.
2. Le figlie ed manterranno la loro residenza, anche anagrafica, presso la Per_1 Per_2 casa del padre in San Cesario Sul Panaro (MO), via della Liberazione n. 1195.
3. La madre avrà il diritto di tenere con se le figlie ed Per_1 Per_2
- un week end a settimane alterne e precisamente dal venerdì sera alle ore 18,00 fino al lunedì successivo alle ore 12,00;
- il lunedì pomeriggio dalle 18,00 alle 21,00 a settimane alterne quando il padre non avrà le figlie il week end immediatamente precedente:
- due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernottamento e precisamente: il martedì con pernottamento e il giovedì senza pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre mentre il martedì senza pernottamento e il giovedì con pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, dalle ore 17,30 fino alle 21 (cenano con la madre) allorquando la figlia non pernotterà presso il padre, invece fino al mattino successivo allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola nelle giornate in cui è previsto il pernottamento.
I genitori si impegnano reciprocamente:
pagina 2 di 4 - a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute esigenze lavorative e/o personali, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie;
- qualora per esigenze lavorative dei genitori vi fosse la necessità di accompagnare/ritirare le figlie per impegni ludici o sportivi o visite mediche i genitori si impegnano ad accordarsi, con anticipo di almeno 24 ore, sulla eventualità che possa provvedere il genitore non affidatario per la giornata anche al di fuori delle giornate previste per la sua frequentazione con le figlie.
Le figlie ed trascorreranno durante le vacanze estive almeno tre Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai genitori medesimi.
I genitori avranno diritti di raggiungere telefonicamente le figlie una volta al giorno, sicchè ciascun genitore sarà obbligato a garantire detto contatto quotidiano con le figlie.
I coniugi si obbligano reciprocamente a dare attuazione al sopra definito piano genitoriale avendo come priorità la tutela della serena ed equilibrata crescita delle figlie ed Per_1 Per_2
4. Per ciò che attiene al versamento a carico della madre di un contributo al mantenimento si stabilisce che la sig.ra in virtù della collocazione prevalente CP_1 presso il sig. verserà allo stesso, a titolo di contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie ed la somma mensile di € 300,00. Per_1 Per_2
A partire dal terzo anno, tale somma verrà rivalutata secondo l'adeguamento all'indice
ISTAT.
L'importo del contributo per il mantenimento verrà versato entro il 10 di ogni mese.
Tutte le spese sanitarie, mediche, scolastiche e per attività extrascolastica saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 3 di 4 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3270 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IOTTI CP_1 C.F._2
MATTEO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 27.08.2025, e Parte_1 CP_1 anno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, nel corso della
[...]
quale sono nate le figlie minori nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 4 12.09.2011, ed nata a [...] il [...], riconosciute da Persona_2
entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione delle minori:
“1. Le figlie minori ed vengono affidate ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale nell'interesse morale e materiale delle stesse. In attuazione dell'affido condiviso i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine alla loro educazione e salute, tenendo conto delle loro aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie volto alla loro cura ed educazione, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la potestà separatamente.
2. Le figlie ed manterranno la loro residenza, anche anagrafica, presso la Per_1 Per_2 casa del padre in San Cesario Sul Panaro (MO), via della Liberazione n. 1195.
3. La madre avrà il diritto di tenere con se le figlie ed Per_1 Per_2
- un week end a settimane alterne e precisamente dal venerdì sera alle ore 18,00 fino al lunedì successivo alle ore 12,00;
- il lunedì pomeriggio dalle 18,00 alle 21,00 a settimane alterne quando il padre non avrà le figlie il week end immediatamente precedente:
- due pomeriggi alla settimana di cui uno con pernottamento e precisamente: il martedì con pernottamento e il giovedì senza pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre mentre il martedì senza pernottamento e il giovedì con pernottamento nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, dalle ore 17,30 fino alle 21 (cenano con la madre) allorquando la figlia non pernotterà presso il padre, invece fino al mattino successivo allorquando la riaccompagnerà direttamente a scuola nelle giornate in cui è previsto il pernottamento.
I genitori si impegnano reciprocamente:
pagina 2 di 4 - a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute esigenze lavorative e/o personali, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie;
- qualora per esigenze lavorative dei genitori vi fosse la necessità di accompagnare/ritirare le figlie per impegni ludici o sportivi o visite mediche i genitori si impegnano ad accordarsi, con anticipo di almeno 24 ore, sulla eventualità che possa provvedere il genitore non affidatario per la giornata anche al di fuori delle giornate previste per la sua frequentazione con le figlie.
Le figlie ed trascorreranno durante le vacanze estive almeno tre Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai genitori medesimi.
I genitori avranno diritti di raggiungere telefonicamente le figlie una volta al giorno, sicchè ciascun genitore sarà obbligato a garantire detto contatto quotidiano con le figlie.
I coniugi si obbligano reciprocamente a dare attuazione al sopra definito piano genitoriale avendo come priorità la tutela della serena ed equilibrata crescita delle figlie ed Per_1 Per_2
4. Per ciò che attiene al versamento a carico della madre di un contributo al mantenimento si stabilisce che la sig.ra in virtù della collocazione prevalente CP_1 presso il sig. verserà allo stesso, a titolo di contributo al mantenimento delle Pt_1 figlie ed la somma mensile di € 300,00. Per_1 Per_2
A partire dal terzo anno, tale somma verrà rivalutata secondo l'adeguamento all'indice
ISTAT.
L'importo del contributo per il mantenimento verrà versato entro il 10 di ogni mese.
Tutte le spese sanitarie, mediche, scolastiche e per attività extrascolastica saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 3 di 4 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4