Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.7781/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI NATALE FRANCESCO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile con
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 69%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla valutazione della documentazione sanitaria presentata, da quella agli atti e dai dati emersi in corso di visita medica si possono trarre le seguenti considerazioni: il ricorrente presenta un quadro clinico caratterizzato da una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” in soggetto con “depressione endoreattiva” di recente e nuovo riscontro (05.12.2023).
• Quanto all'apparato uditivo il ricorrente presenta un ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Tale condizione è ascrivibile al cod. n. 4005 (Perite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB - punteggio da 0 a 59 come da tabella - , pari a 55% sec. DM 05/02/1992).
• Quanto all'apparato psichico il paziente, sulla base della certificazione medica presenta una condizione ascrivibile al codice n. 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave e quantificabile pari al 31% sec. DM 05/02/1992).
Quanto al calcolo per la determinazione della percentuale invalidante complessiva si precisa che il metodo di calcolo seguito è stato quello previsto dal DM 05/02/1992 per le menomazioni plurime già tabellate (calcolo riduzionistico o formula scalare di Balthazard).
3 In applicazione delle tabelle di valutazione delle invalidità e del metodo sopra descritto, l'invalidità complessiva è quantificata pari a 69% (sessantanove), a decorrere dalla data del
05.12.2023, giorno di visita psichiatrica a firma della dott.ssa
Pertanto non è possibile riconoscere a favore del Persona_1 ricorrente l'ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI: art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D. L.vo 23/11/ 1988 n. 509).
- CONCLUSIONI -
1. Le infermità da cui il ricorrente era affetta all'epoca della domanda amministrativa e del susseguente procedimento sono:
• Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale.
• Sindrome depressiva endoreattiva grave.
2. Parte ricorrente presenta una invalidità complessiva quantificata pari a 69% (sessantanove), a decorrere dalla data del
05/12/2023, giorno di visita psichiatrica a firma della dott.ssa
Pertanto non è possibile riconoscere a favore del Persona_1 ricorrente l'ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI: art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D. L.vo 23/11/1988 n. 509)».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente:
«Nel merito, ad evitare eventuali successive richieste di chiarimenti e/o integrazioni, si evidenzia che quanto osservato nulla inficia di quanto precedentemente valutato. La valutazione tecnica eseguita, così come l'analisi della documentazione medica prodotta dallo stesso ricorrente comporta le seguenti precisazioni:
• Quanto all'apparato uditivo l'applicazione della “TABELLA DEI
DEFICIT UDITIVI” prevede il “Calcolo del PUNTEGGIO % DI
INVALIDITÀ” secondo le indicazioni previste e precisamente:
a. Ordinata = Orecchio peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000 Hz);
4 b. Ascissa = Orecchio migliore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000- 2000 Hz).
Tale calcolo, così ottenuto, determina esattamente il valore pari a 55%, così come indicato in precedenza (cod. n. 4005 - Perite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB - punteggio da
0 a 59 come da tabella - , sec. DM 05/02/1992).
• Quanto all'apparato psichico la valutazione ai minimi previsti
(31%) per il codice indicato (cod. 2206) è legato al recentissimo riscontro di tale quadro morboso, quindi non ancora completamente
“stabilizzato” e potenzialmente suscettibile di variazione. Tra
l'altro anche una valutazione pari al 35%, come ipotizzato con le riferite osservazioni, non comporterebbero un raggiungimento della percentuale minima prevista per la concessione dell'assegno.
Pertanto si confermano le conclusioni precedentemente esposte e precisamente:
1. Le infermità da cui il ricorrente era affetta all'epoca della domanda amministrativa e del susseguente procedimento sono:
Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale.
Sindrome depressiva endoreattiva grave.
2. Parte ricorrente presenta una invalidità complessiva quantificata pari a 69% (sessantanove), a decorrere dalla data del
05/12/2023, giorno di visita psichiatrica a firma della dott.ssa
Pertanto non è possibile riconoscere a favore del Persona_1 ricorrente l'ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI: art. 13 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D. L.vo 23/11/ 1988 n. 509)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
5 In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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