Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 312 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Chiatamone n. 6, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Brancaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Napoli (NA) alla via Posillipo n. 42, presso lo studio dell'avvocato Anna Di Martino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 20.03.2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 27.03.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 28.01.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 10.09.2004, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.03.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 29.04.2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
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Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali
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adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 102, P. II, Serie A, sez. E, Anno 2004);
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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