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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1248/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR TO, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2168/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 09/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente, società “Resistente_1 srl”, avverso l'avviso di accertamento n. 581 emesso dal Comune di Siracusa per IMU, anno d'imposta 2015.
Ha proposto appello il Comune di Siracusa e si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria.
La censura è fondata.
Va premesso che il valore venale dei terreni oggetto dell'atto impositivo è di euro 25,82 stabilito quale prezzo di cessione del diritto di superficie che può essere applicato ai terreni appartenenti alla stessa zona del foglio di mappa Dati_Cat._1 con la stessa destinazione d'uso.
In tal senso, peraltro, la sentenza della CTR Sicilia n. 1864 del 20.3.2018, depositata il 7.5.2018, ha determinato la medesima imposta anche per gli anni d'imposta dal 2008 al 2011.
Sul punto, il primo giudice, pur riconoscendo il valore venale dell'area fabbricabile in euro 25,82 al mq., ha annullato integralmente l'avviso di accertamento con deduzioni in palese contrasto con il dispositivo che rendono contraddittorio il percorso motivazionale della decisione.
Ora, osserva il collegio che è incontroverso tra le parti la vocazione edificatoria delle aree di cui all'atto impositivo in oggetto in quanto inserite nel PRG del Comune di Siracusa.
Consegue da ciò che le particelle censite in catasto al Dati_Cat._1_e_2 sino al 2.9.2015 e successivamente a tale data la Dati_Cat._3_e_4 devono considerarsi edificabili a partire dal 2004, anno in cui è stato adottato il PRG.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che il criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (v. Cass. civ. n. 6702 del 10.3.2020, rv. 657450 - 01).
In relazione, inoltre, alle particelle censite in catasto al fg. Dati_Cat._5_e_6 di superficie complessiva di 5.700,00 mq., con convenzione urbanistica del 21.12.2004 la società “Resistente_1 srl” ne acquisiva il diritto di superficie.
Consegue da ciò che l'avviso di accertamento in oggetto è legittimo in quanto il soggetto passivo ai fini IMU
è il titolare del diritto reale di superficie e, quindi, la società oggi appellata.
La particella n. 2263 è stata soppressa in data 19.3.2015, come emerge dalla visura storica e, pertanto, anche l'imposta accertata dall'Ufficio per soli tre mesi è legittima. Del pari legittima è, infine, la base imponibile per l'attribuzione dell'IMU in relazione alla particella in catasto al Dati_Cat._7_e_8 è inerente al fabbricato che insiste sulla predetta area fabbricabile) in quanto è costituita sino alla data di ultimazione del fabbricato stesso dal valore dell'area.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che in tema di imposta comunale sugli immobili,
l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza di classamento (v. Cass. n. 11694 dell'11.5.2017, rv. 644110 - 01).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR TO, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2168/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 09/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente, società “Resistente_1 srl”, avverso l'avviso di accertamento n. 581 emesso dal Comune di Siracusa per IMU, anno d'imposta 2015.
Ha proposto appello il Comune di Siracusa e si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria.
La censura è fondata.
Va premesso che il valore venale dei terreni oggetto dell'atto impositivo è di euro 25,82 stabilito quale prezzo di cessione del diritto di superficie che può essere applicato ai terreni appartenenti alla stessa zona del foglio di mappa Dati_Cat._1 con la stessa destinazione d'uso.
In tal senso, peraltro, la sentenza della CTR Sicilia n. 1864 del 20.3.2018, depositata il 7.5.2018, ha determinato la medesima imposta anche per gli anni d'imposta dal 2008 al 2011.
Sul punto, il primo giudice, pur riconoscendo il valore venale dell'area fabbricabile in euro 25,82 al mq., ha annullato integralmente l'avviso di accertamento con deduzioni in palese contrasto con il dispositivo che rendono contraddittorio il percorso motivazionale della decisione.
Ora, osserva il collegio che è incontroverso tra le parti la vocazione edificatoria delle aree di cui all'atto impositivo in oggetto in quanto inserite nel PRG del Comune di Siracusa.
Consegue da ciò che le particelle censite in catasto al Dati_Cat._1_e_2 sino al 2.9.2015 e successivamente a tale data la Dati_Cat._3_e_4 devono considerarsi edificabili a partire dal 2004, anno in cui è stato adottato il PRG.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che il criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (v. Cass. civ. n. 6702 del 10.3.2020, rv. 657450 - 01).
In relazione, inoltre, alle particelle censite in catasto al fg. Dati_Cat._5_e_6 di superficie complessiva di 5.700,00 mq., con convenzione urbanistica del 21.12.2004 la società “Resistente_1 srl” ne acquisiva il diritto di superficie.
Consegue da ciò che l'avviso di accertamento in oggetto è legittimo in quanto il soggetto passivo ai fini IMU
è il titolare del diritto reale di superficie e, quindi, la società oggi appellata.
La particella n. 2263 è stata soppressa in data 19.3.2015, come emerge dalla visura storica e, pertanto, anche l'imposta accertata dall'Ufficio per soli tre mesi è legittima. Del pari legittima è, infine, la base imponibile per l'attribuzione dell'IMU in relazione alla particella in catasto al Dati_Cat._7_e_8 è inerente al fabbricato che insiste sulla predetta area fabbricabile) in quanto è costituita sino alla data di ultimazione del fabbricato stesso dal valore dell'area.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che in tema di imposta comunale sugli immobili,
l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza di classamento (v. Cass. n. 11694 dell'11.5.2017, rv. 644110 - 01).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto