CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1142/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Roberto Lenza Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via R.De Martino n.
7- appellante
E
(già ) e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_1 in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona al v.lo S.Bernardino n.5A – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3612/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 4/9/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione da parte della cessionaria
[...]
, che fosse accolta l'opposizione e, per l'effetto, che Controparte_1
fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 348bis cpc;
nel merito chiedeva che l'appello fosse rigettato in ogni caso che fosse accertato che era creditrice nei confronti di parte appellante di € 6.775,51, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora come da decreto e che l'appellante fosse condannata al pagamento di tali somme con la vittoria delle spese e dei compensi del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza
2 del 27 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 4 dicembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 27 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 513/2020 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , di € 6.675,51, a titolo di saldo del contratto CP_3
di credito al consumo n. 20181169721702, stipulato con la
Findomestic Banca spa, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'inesistenza del credito per aver corrisposto già tutto quanto dovuto;
in via subordinata, la non debenza dell'importo ingiunto poiché costituente applicazione di condizioni contrattuali illegittime, quali la capitalizzazione degli interessi passivi e l'usurarietà degli stessi;
l'omessa prova, da parte opposta, della pretesa creditoria, in quanto non sufficiente il deposito del certificato ex art. 50 TUB.
3 Concludeva chiedendo che fosse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La in persona del lr pt si costituiva Controparte_1
eccependo che: l'atto di citazione di controparte era privo dei requisiti di cui all'art. 164 cpc, l'opponente non aveva contestato di aver stipulato il contratto prodotto, di aver utilizzato la carta revolving, le risultanze contabili dell'e/c prodotto e il quantum ingiunto e il credito era provato dalla produzione del titolo e dall'allegazione dell'incontestato inadempimento dell'opponente.
Concludeva chiedendo che fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva assegnato il termine di 15 giorni per procedere al tentativo di mediazione obbligatoria, che veniva espletato con esito negativo.
La causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 4 Il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto ed applicando in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'opponente si era limitata ad allegare di aver provveduto a corrispondere gli importi richiesti da parte opposta senza, però, darne prova, nonostante ne fosse onerata;
le doglianze sulle presunte illegittimità delle condizioni contrattuali erano da un lato totalmente generiche e, dall'altro lato,
avulse rispetto ai fatti di causa poiché quello in questione era un contratto di finanziamento, mentre la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione della commissione di massimo scoperto riguardavano i contratti di conto corrente;
era stata provata l'esistenza e l'ammontare della pretesa creditoria in quanto la parte opposta aveva prodotto il contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e il conteggio degli interessi maturati,
5 mentre l'opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento e di aver utilizzato la carta c.d. “revolving”.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che vi fosse la carenza di legittimazione attiva e processuale della presunta cessionaria del Controparte_1
credito, in quanto la stessa non aveva ottemperato all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva tramite la produzione di documentazione idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione in blocco.
Secondo l'appellante la società cessionaria non aveva provato documentalmente l'avvenuta cessione mediante l'allegazione del relativo contratto, ma si era limitata a produrre l'avviso di cessione di crediti pro-soluto, nemmeno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,in totale spregio dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario per cui la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria doveva essere negata quando non veniva prodotto il contratto di cessione ex art. 58 TUB, avendo l'avviso di cessione pubblicato in GU, comunque anch'esso mancante nel caso di specie,
6 solo efficacia ex art. 1264 cc;
nell'avviso di cessione non erano state individuate categorie di crediti che permettevano di ritenere con certezza che il credito azionato era stato ricompreso nella cessione e nell'elenco dei crediti ceduti non venivano riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto.
Infine, l'appellante precisava che non poteva ritenersi assolto il suddetto onere probatorio tramite l'allegazione della dichiarazione di cessione ex post riferita dal presunto cedente, trattandosi di documento sottoscritto da soggetto del quale non erano noti i poteri rappresentativi verso l'esterno, di documento evidentemente confezionato ai fini della controversia e non avente natura confessoria e di un documento che non poteva, quindi, avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbe dovuto essere allegato.
La e per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_1
si costituiva e chiedeva in primis che l'appello Controparte_2
fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc in quanto era inconferente il richiamo all'art. 58 TUB, essendo la cessione avvenuta ai sensi della Legge 52/1991 ed era pacifica la sua legittimazione
7 attiva, avendo fatto valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
Nel merito chiedeva il rigetto evidenziando che l'appellante non aveva riproposto le questioni sollevate con conseguente rinuncia sul punto;
in ogni caso ribadiva che il debitore non aveva in alcun modo contestato oltre alle risultanze contabili e al quantum ingiunto ex art.115 cpc di aver sottoscritto il contratto, di averne beneficiato, di essere inadempiente, di non aver effettuato ulteriori pagamenti, oltre a quelli già contabilizzati e che , invece, aveva dato piena prova del proprio credito con la produzione del titolo, la cui sottoscrizione non era stata in alcun modo contestata e aveva allegato l'inadempimento del debitore, anch'esso in alcun modo contestato.
La decisione nel merito dell'appello assorbe la richiesta di decisione del procedimento ai sensi dell'art.348 bic cpc e lo stesso dicasi per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
L'appellante ha censurato la decisione proponendo per la prima volta una questione che afferisce la legittimazione attiva della parte appellata.
8 Va precisato che una simile censura è ammissibile in appello perché la legittimazione è questione rilevabile d'ufficio e , quindi, per la prima volta anche in appello.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella
titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al
rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte,
mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al
merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di
“legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del
contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sent.Cass.n.7776/2017)
Ciò posto, la censura va rigettata perché l'appellata è cessionaria del credito, ma non in virtù di una cessione in blocco che doveva avvenire nel rispetto dell'art.58 TUB.
Invero la produzione dell'avviso ex art.58 TUB esenta il cessionario dalla notifica della cessione sempre che tale avviso contenga tutti i dati per riscontrare l'inclusione del credito specifico nella cessione (sent Cass.n.24798/2020) e chiaramente non è
9 applicabile al caso di specie in cui la cessione è avvenuta ai sensi della l.n.52/1991, tanto che agli atti è stata esibita copia integrale del contratto di cessione dei crediti con la prova della notifica all'opponente, notifica peraltro mai contestata.
L'appellata ha anche ribadito per il resto la fondatezza della sua richiesta, ma in modo del tutto ultroneo, in quanto, in assenza di censure specifiche da parte del la decisione di primo Parte_1
grado nel merito è già passata in giudicato.
Per le spese va applicato il principio della soccombenza a carico dell'appellante (scaglione: 5201,00 E – 26.000,00 E- valori minimi -
vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellante, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 cpc.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1142/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Roberto Lenza Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via R.De Martino n.
7- appellante
E
(già ) e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_1 in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona al v.lo S.Bernardino n.5A – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3612/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 4/9/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione da parte della cessionaria
[...]
, che fosse accolta l'opposizione e, per l'effetto, che Controparte_1
fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 348bis cpc;
nel merito chiedeva che l'appello fosse rigettato in ogni caso che fosse accertato che era creditrice nei confronti di parte appellante di € 6.775,51, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora come da decreto e che l'appellante fosse condannata al pagamento di tali somme con la vittoria delle spese e dei compensi del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza
2 del 27 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 4 dicembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 27 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 513/2020 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , di € 6.675,51, a titolo di saldo del contratto CP_3
di credito al consumo n. 20181169721702, stipulato con la
Findomestic Banca spa, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'inesistenza del credito per aver corrisposto già tutto quanto dovuto;
in via subordinata, la non debenza dell'importo ingiunto poiché costituente applicazione di condizioni contrattuali illegittime, quali la capitalizzazione degli interessi passivi e l'usurarietà degli stessi;
l'omessa prova, da parte opposta, della pretesa creditoria, in quanto non sufficiente il deposito del certificato ex art. 50 TUB.
3 Concludeva chiedendo che fosse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La in persona del lr pt si costituiva Controparte_1
eccependo che: l'atto di citazione di controparte era privo dei requisiti di cui all'art. 164 cpc, l'opponente non aveva contestato di aver stipulato il contratto prodotto, di aver utilizzato la carta revolving, le risultanze contabili dell'e/c prodotto e il quantum ingiunto e il credito era provato dalla produzione del titolo e dall'allegazione dell'incontestato inadempimento dell'opponente.
Concludeva chiedendo che fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva assegnato il termine di 15 giorni per procedere al tentativo di mediazione obbligatoria, che veniva espletato con esito negativo.
La causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 4 Il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto ed applicando in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'opponente si era limitata ad allegare di aver provveduto a corrispondere gli importi richiesti da parte opposta senza, però, darne prova, nonostante ne fosse onerata;
le doglianze sulle presunte illegittimità delle condizioni contrattuali erano da un lato totalmente generiche e, dall'altro lato,
avulse rispetto ai fatti di causa poiché quello in questione era un contratto di finanziamento, mentre la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione della commissione di massimo scoperto riguardavano i contratti di conto corrente;
era stata provata l'esistenza e l'ammontare della pretesa creditoria in quanto la parte opposta aveva prodotto il contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e il conteggio degli interessi maturati,
5 mentre l'opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento e di aver utilizzato la carta c.d. “revolving”.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che vi fosse la carenza di legittimazione attiva e processuale della presunta cessionaria del Controparte_1
credito, in quanto la stessa non aveva ottemperato all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva tramite la produzione di documentazione idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in questione nell'operazione di cessione in blocco.
Secondo l'appellante la società cessionaria non aveva provato documentalmente l'avvenuta cessione mediante l'allegazione del relativo contratto, ma si era limitata a produrre l'avviso di cessione di crediti pro-soluto, nemmeno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,in totale spregio dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario per cui la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria doveva essere negata quando non veniva prodotto il contratto di cessione ex art. 58 TUB, avendo l'avviso di cessione pubblicato in GU, comunque anch'esso mancante nel caso di specie,
6 solo efficacia ex art. 1264 cc;
nell'avviso di cessione non erano state individuate categorie di crediti che permettevano di ritenere con certezza che il credito azionato era stato ricompreso nella cessione e nell'elenco dei crediti ceduti non venivano riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto.
Infine, l'appellante precisava che non poteva ritenersi assolto il suddetto onere probatorio tramite l'allegazione della dichiarazione di cessione ex post riferita dal presunto cedente, trattandosi di documento sottoscritto da soggetto del quale non erano noti i poteri rappresentativi verso l'esterno, di documento evidentemente confezionato ai fini della controversia e non avente natura confessoria e di un documento che non poteva, quindi, avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbe dovuto essere allegato.
La e per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_1
si costituiva e chiedeva in primis che l'appello Controparte_2
fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc in quanto era inconferente il richiamo all'art. 58 TUB, essendo la cessione avvenuta ai sensi della Legge 52/1991 ed era pacifica la sua legittimazione
7 attiva, avendo fatto valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
Nel merito chiedeva il rigetto evidenziando che l'appellante non aveva riproposto le questioni sollevate con conseguente rinuncia sul punto;
in ogni caso ribadiva che il debitore non aveva in alcun modo contestato oltre alle risultanze contabili e al quantum ingiunto ex art.115 cpc di aver sottoscritto il contratto, di averne beneficiato, di essere inadempiente, di non aver effettuato ulteriori pagamenti, oltre a quelli già contabilizzati e che , invece, aveva dato piena prova del proprio credito con la produzione del titolo, la cui sottoscrizione non era stata in alcun modo contestata e aveva allegato l'inadempimento del debitore, anch'esso in alcun modo contestato.
La decisione nel merito dell'appello assorbe la richiesta di decisione del procedimento ai sensi dell'art.348 bic cpc e lo stesso dicasi per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
L'appellante ha censurato la decisione proponendo per la prima volta una questione che afferisce la legittimazione attiva della parte appellata.
8 Va precisato che una simile censura è ammissibile in appello perché la legittimazione è questione rilevabile d'ufficio e , quindi, per la prima volta anche in appello.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella
titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al
rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte,
mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al
merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di
“legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del
contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sent.Cass.n.7776/2017)
Ciò posto, la censura va rigettata perché l'appellata è cessionaria del credito, ma non in virtù di una cessione in blocco che doveva avvenire nel rispetto dell'art.58 TUB.
Invero la produzione dell'avviso ex art.58 TUB esenta il cessionario dalla notifica della cessione sempre che tale avviso contenga tutti i dati per riscontrare l'inclusione del credito specifico nella cessione (sent Cass.n.24798/2020) e chiaramente non è
9 applicabile al caso di specie in cui la cessione è avvenuta ai sensi della l.n.52/1991, tanto che agli atti è stata esibita copia integrale del contratto di cessione dei crediti con la prova della notifica all'opponente, notifica peraltro mai contestata.
L'appellata ha anche ribadito per il resto la fondatezza della sua richiesta, ma in modo del tutto ultroneo, in quanto, in assenza di censure specifiche da parte del la decisione di primo Parte_1
grado nel merito è già passata in giudicato.
Per le spese va applicato il principio della soccombenza a carico dell'appellante (scaglione: 5201,00 E – 26.000,00 E- valori minimi -
vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellante, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 cpc.