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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1189/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Concetta Lucia Filomia, presso il cui studio in Castrovillari alla Via Sibari n.24, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa _1 C.F._2 dall'avv. Antonietta Pizza, presso il cui studio in Corigliano Rossano, alla via Nazionale n.14,
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 19.05.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 08.02.2014 e che dalla loro _1 pagina 1 di 8 unione non erano nati figli, deduceva che, da tempo, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di incomprensioni non risolte e divergenze caratteriali;
che, da circa due anni, vivevano in due abitazioni distinte;
di aver perso il posto di lavoro e di essere pertanto disoccupato;
che la moglie, in virtù di un contratto stipulato il 25.12.2010, conduceva in affitto un fondo rustico di sua proprietà; che la da questo fondo traeva il suo sostentamento CP_1
anche grazie alla compartecipazione agli utili di una società, a cui ha concesso parte del fondo da lei condotto;
di non aver ricevuto negli ultimi due anni il canone con il coniuge nel contratto di affitto pattuito;
che pur essendo privo di reddito, non intendeva chiedere alcunché alla moglie per il suo mantenimento, potendo ricorrere all'aiuto dei suoi stretti congiunti.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
e l'insussistenza di obblighi di mantenimento;
con salvezza della modifica _1 della domanda all'esito della costituzione del coniuge convenuto. Si riserva il sig. di Pt_1
agire in separata sede per conseguire i canoni di affitto non corrispostigli ed instare per la risoluzione del contratto di affitto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, in caso di mancata comparizione del coniuge o di opposizione alla domanda.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale _1 non opponendosi alla declaratoria di separazione, rappresentava che gli anni di matrimonio –
e ancor prima quelli di convivenza – erano stati contraddistinti da una vita coniugale agiata e socialmente elevata, in quanto il marito apparteneva a una famiglia abbiente, ricopriva un ruolo di rilievo in Banca Intesa San Paolo e possedeva numerosi terreni agricoli;
che, nonostante il contratto di affitto richiamato dal ricorrente, quest'ultimo si era sempre ingerito nella conduzione dei predetti terreni, traendone profitti personali;
che su questi fondi entrambi i coniugi avevano sottoscritto un contratto di subaffitto con una società, dal quale ricavava la sua unica fonte di reddito, assestata sulla somma di 7000,00/8000 annue, determinata anno per anno a seconda della produzione agricola;
di percepire tale sostentamento fino al 2025, anno di scadenza contrattuale;
che il marito, invece, gestiva i diversi terreni agricoli di sua proprietà, ricavandone notevoli entrate. Sul deteriorarsi del rapporto coniugale evidenziava che l' affectio coniugalis era venuta meno per esclusiva responsabilità del ricorrente, il quale, dopo i primi anni felici, cominciava ad assentarsi spesso di casa, maltrattarla e intrattenere altre relazioni;
che, dopo il licenziamento del marito e a causa del procedimento penale da lui subito, aveva dovuto affrontare il biasimo sociale della comunità, con gravi ripercussioni sulla sua salute;
che, nel novembre del 2019,il marito aveva abbondonato di sua spontanea pagina 2 di 8 volontà la casa coniugale;
di aver dovuto farsi carico dei creditori del , che a lei si Pt_1
rivolgevano; che, a causa di ciò, e non ricevendo alcun sostegno economico da parte del marito, aveva dovuto vendere la casa coniugale, comprensiva di mobilio, e trasferirsi in un altro appartamento con canone di locazione mensile di 300 euro, oltre a dover richiedere, durante la pandemia, i buoni pasto al comune, mentre il marito percepiva un cospicuo TFR.
Ciò posto, , chiedeva di: “dichiarare la separazione giudiziale dei _1
coniugi per esclusiva responsabilità del per abbandono del tetto Parte_1 coniugale e violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale;
per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
adottare i provvedimenti più opportuni temporanei ed urgenti e all'uopo assegnare alla sig.ra _1
, l'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, da porre a carico del sig.
[...] [...]
, tenuto conto della asserita situazione economica dello stesso, con facoltà di Parte_1
chiederne la revisione in aumento accertata la situazione finanziaria - economica del coniuge
; condannare il a risarcimento dei danni morali subiti Parte_1 Parte_1 dalla sig.ra , nella misura di € 10.000,00 , che saranno dimostrati _1
e meglio quantificati in corso di giudizio, attribuendo alla stessa sin da ora una provvisionale pari ad € 3000,00. Con ulteriori riserve, anche di chiedere indagini finanziarie sulla reale situazione reddituale del ”. Parte_1
All'udienza presidenziale del 25.10.2022, entrambi le parti venivano ascoltate, e parte ricorrente chiedeva per la prima volta la corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, si pronunciava nei seguenti termini: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) fermo ed impregiudicato ogni diverso accertamento in sede istruttoria e, alla luce di quanto asserito dalla parti, salve le risultanze degli accertamenti patrimoniali, anche attraverso la guardia di finanza, che eventualmente saranno disposti, rigetta l'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata reciprocamente”.
Il giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa, parte ricorrente, previa contestazione delle deduzioni avanzate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, a modifica della domanda iniziale, così come avvenuto all'udienza presidenziale, chiedeva il versamento da parte del coniuge di un assegno di mantenimento in suo favore, riservando al Tribunale la decisione quantum.
pagina 3 di 8 Ammessa ed espletata la prova per testi, disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza ed acquisita agli atti la relazione, all'udienza del la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito della separazione formulata da
_1
pagina 4 di 8
2.2. La domanda di addebito della separazione
Parte resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione, assumendo la violazione da parte del marito degli obblighi di assistenza e mantenimento, nonché
l'abbandono da parte di quest'ultimo del tetto coniugale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Si premette che la domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum; essa presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente.
In sostanza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi;
è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 16691 del 2020).
Inoltre, per i fini che qui rilevano, va detto che l'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece, se esso è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 05.02.2008 n. 2740; Cass. civ., Sez. I, 08.06.2009 n. 13185; Cass. civ., Sez.I, 17.12.2010
n. 25560; Cass. civ., Sez. I, 20.08.2014 n. 18074).
Nel caso di specie, la domanda di addebito appare carente sotto il profilo probatorio, atteso che i testi di parte convenuta e si sono limitati a riportare Testimone_1 Testimone_2
circostanze riferite dalla stessa convenuta, sia con riferimento al dedotto abbandono della casa coniugale che alla carenza di sostegno morale ed economico del marito.
pagina 5 di 8 Sul punto la teste la cui attendibilità va valutata con rigore in quanto cognata della Tes_2
convenuta, ha evidenziato di essere a conoscenze di dette circostanze ( abbandono casa coniugale e carenza di aiuti), in quanto frequentavo abitualmente la casa della sig.ra CP_1
e vedevo che il sig. non elargiva nessuna forma di aiuto, perché non avevano contatti Pt_1
(cfr. verbale udienza del 28.01.25). La stessa teste ha peraltro evidenziato di non aver mai visto il cacciare la moglie dai terreni. Pt_1
Sotto tale profilo e con riferimento al valore da attribuire a quanto appreso dal teste direttamente dalla parte si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti
e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass.civ 4530/25).
Alla luce del predetto principio, non possono ritenersi provati gli assunti di parte resistente, posti a sostegno della domanda di addebito, non avendo i testi di parte convenuta riferito nulla di specifico, dalle medesime direttamente constatato, sia in ordine ad un abbandono ingiustificato del tetto coniugale, che in ordine alla carenza di sostegno durante la convivenza matrimoniale, nonché alla rilevanza di detti elementi come causa della frattura dell'unione coniugale, essendosi limitata la teste a parlare di un'assenza di contatti, senza Tes_2
precisare se la mancanza di detti contatti ed, in generale, del sostegno morale ed economico fosse precedente o successivo alla separazione.
Emerge, piuttosto, dall'espletata istruttoria che la resistente ha continuato a percepire utili derivanti dall'affitto dei terreni del marito, senza corrispondere a quest'ultimo alcunchè
(circostanza ammessa anche in sede di interrogatorio formale), che detti terreni hanno continuato negli anni ad essere produttivi, come si evince dalle testimonianze dei testi di parte attrice e . Tes_3 Tes_4
Nel caso de quo, dunque, risultando provato come la crisi matrimoniale sia insorta e maturata nel tempo, seppur rimangono incerte le cause e le eventuali responsabilità in merito alla stessa, alcun nesso causale è riscontrabile tra la predetta crisi e l'abbandono della casa pagina 6 di 8 coniugale, né risulta provato una carenza di sostegno durante la convivenza matrimoniale, peraltro di breve durata. Pertanto, la domanda di addebito proposta da parte resistente va rigettata ed allo stesso modo va rigettata la domanda di risarcimento danni, per carenza di prova sia sull'an che sul quantum.
2.1 Il mantenimento tra i coniugi
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Si premette che il , riportandosi nella comparsa conclusionale alle conclusioni Pt_1
rassegnate nel ricorso introduttivo, ha sostanzialmente rinunciato alla domanda di mantenimento proposta nella memoria integrativa del 23.11.22.
Tanto premesso, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza è emerso che entrambi i pagina 7 di 8 coniugi risultano essenzialmente privi di reddito, né la titolarita' di alcuni immobili in capo al può ritenersi da sola sufficiente a fondare una domanda di mantenimento, anche Pt_1
considerato che la resistente per anni ha beneficiato della locazione di terreni agricoli di proprietà del marito senza versare a quest'ultimo il corrispettivo dovuto, ed ha venduto l'immobile di sua proprietà sito in via Padre Pio da Pietrelcina, con atto per notar del Per_1
21.1.2022 prodotto in atti.
Va dunque rigettata la domanda di mantenimento, non essendo acclarata una sostanziale disparità economica delle parti che giustifichi la richiesta .
3 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Castrovillari (Cs) in data 08.02.14 (atto n.
[...]
2, parte I, serie A, anno 2014);
- RIGETTA le domande di addebito della separazione;
- RIGETTA le domanda di mantenimento e di risarcimento danni;
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 19.09.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
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