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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1957/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti D. Nitto e C. Lanzara, con i quali elett.te domicilia Parte_1
in Sant'Egidio del monto Albino, alla Via Nazionale 253, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/4/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'atto datato 19/6/2023, notificato dall' il 7/7/2023, con cui CP_1
era stata richiesta la restituzione della somma di € 7.038,65. Ha formulato le eccezioni di cui al ricorso, concludendo come da pagine 5 e 6 dello stesso.
Si è costituito l' , negando la prospettazione avversa e concludendo come da memoria CP_1
in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
E' da precisare che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della decisione.
E' ben noto a questo giudice che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale,
si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza
di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico".
Nella fattispecie al vaglio, parte ricorrente ha affermato che non aveva avuto alcuna modifica della situazione reddituale negli anni in contestazione (2012/2021).
E' vero che l'indebito per cui è causa è sorto a seguito della domanda di ricostituzione per motivi contributivi proposta dal ricorrente il 27/11/2020 ma non risponde a verità quanto asserito dall' nelle memorie illustrative, ossia che il ricorrente non abbia contestato la CP_1
riliquidazione della pensione, in quanto lo stesso ha avanzato il ricorso amministrativo avverso questa decisione dell'ente.
In realtà, a fronte delle asserzioni attoree, l ha affermato che vi sia stata “la variazione CP_1
dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (vedi comparsa di costituzione dell'ente, pagina 3), precisando nelle note conclusive che “A seguito della ricostruzione sono
variati gli elementi di calcolo, atteso che nell'ultimo anno anteriore alla decorrenza è
diminuito il reddito da lavoro autonomo (reddito consolidato, purtroppo, solo in epoca
successiva alla liquidazione della pensione). A tal fine, si allega il provvedimento di
ricostruzione, nel quale sono riportati i dati ante e post ricostruzione”. E' vero che il Giudice non deve annullare o disapplicare il provvedimento, ma pronunciarsi sul rapporto giuridico sostanziale e stabilire se esisteva o meno il diritto al pagamento della prestazione chiesta in restituzione dall'ente.
Ma, deve rilevarsi che, allo stato degli atti, le affermazioni del ricorrente non hanno trovato smentita tempestiva ed esaustiva da parte dell' , il quale si è meramente riportato solo CP_1
nelle note finali ad un suo atto interno, senza indicare espressamente i dati da cui dedurre l'esattezza dell'operato amministrativo.
Peraltro, ciò non era stato neanche rilevato in sede di costituzione dell'ente.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'assenza di prova in ordine all'esistenza effettiva delle prospettate trattenute esclude che possa provvedersi in ordine a quanto eventualmente già incamerato dall'ente.
La particolarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente non deve all' la somma CP_1
di € 7.038,65 riportata nell'atto datato 19/6/2023;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti D. Nitto e C. Lanzara, con i quali elett.te domicilia Parte_1
in Sant'Egidio del monto Albino, alla Via Nazionale 253, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/4/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'atto datato 19/6/2023, notificato dall' il 7/7/2023, con cui CP_1
era stata richiesta la restituzione della somma di € 7.038,65. Ha formulato le eccezioni di cui al ricorso, concludendo come da pagine 5 e 6 dello stesso.
Si è costituito l' , negando la prospettazione avversa e concludendo come da memoria CP_1
in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
E' da precisare che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della decisione.
E' ben noto a questo giudice che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale,
si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza
di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico".
Nella fattispecie al vaglio, parte ricorrente ha affermato che non aveva avuto alcuna modifica della situazione reddituale negli anni in contestazione (2012/2021).
E' vero che l'indebito per cui è causa è sorto a seguito della domanda di ricostituzione per motivi contributivi proposta dal ricorrente il 27/11/2020 ma non risponde a verità quanto asserito dall' nelle memorie illustrative, ossia che il ricorrente non abbia contestato la CP_1
riliquidazione della pensione, in quanto lo stesso ha avanzato il ricorso amministrativo avverso questa decisione dell'ente.
In realtà, a fronte delle asserzioni attoree, l ha affermato che vi sia stata “la variazione CP_1
dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (vedi comparsa di costituzione dell'ente, pagina 3), precisando nelle note conclusive che “A seguito della ricostruzione sono
variati gli elementi di calcolo, atteso che nell'ultimo anno anteriore alla decorrenza è
diminuito il reddito da lavoro autonomo (reddito consolidato, purtroppo, solo in epoca
successiva alla liquidazione della pensione). A tal fine, si allega il provvedimento di
ricostruzione, nel quale sono riportati i dati ante e post ricostruzione”. E' vero che il Giudice non deve annullare o disapplicare il provvedimento, ma pronunciarsi sul rapporto giuridico sostanziale e stabilire se esisteva o meno il diritto al pagamento della prestazione chiesta in restituzione dall'ente.
Ma, deve rilevarsi che, allo stato degli atti, le affermazioni del ricorrente non hanno trovato smentita tempestiva ed esaustiva da parte dell' , il quale si è meramente riportato solo CP_1
nelle note finali ad un suo atto interno, senza indicare espressamente i dati da cui dedurre l'esattezza dell'operato amministrativo.
Peraltro, ciò non era stato neanche rilevato in sede di costituzione dell'ente.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'assenza di prova in ordine all'esistenza effettiva delle prospettate trattenute esclude che possa provvedersi in ordine a quanto eventualmente già incamerato dall'ente.
La particolarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente non deve all' la somma CP_1
di € 7.038,65 riportata nell'atto datato 19/6/2023;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo