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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2024, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
n. 3981/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...] – cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla via A. Rossi, n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Margherita Bianco, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla via Trento, n. 64, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Napoletano, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
pagina 1 di 13 E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2023, il procuratore di parte ricorrente “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare all'atto introduttivo e alla memoria integrativa ed insiste nell'impugnare e contestare tutte le domande, eccezioni e deduzioni contenute negli atti di controparte in quanto palesemente inammissibili, prive di fondamento e soprattutto non provate per i motivi estensivamente dedotti in atti e qui da intendersi per reiterati e trascritti.
Deposita certificato di situazione reddituale anni 2019/2023, Estratto conto previdenziale, visura PRA nominativa, Attestazione storica iscrizione centro per l'impiego, consistenze patrimoniali Chiede che CP_2
l'Ecc.mo Giudicante voglia introitare la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc”.
Il procuratore di parte resistente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ha concluso affinché “l'On.le Tribunale adito voglia, accogliere le seguenti conclusioni: a) pronunci la separazione dei coniugi statuendo che gli stessi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno;
b) revochi Part l'obbligo, a carico del sig. di versare l'assegno di mantenimento mensile in favore della sig.ra c) _1
Part dichiari la mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento ed ordini alla sig.ra la restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi percepiti con tale causale d) rigetti la domanda di addebito della separazione vinte ed attribuite le spese Chiede che la causa sia decisa con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Con atto del 22.01.2024, depositato in data 23.01.2024, il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2020, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo.
A tal fine, ha esposto di aver celebrato matrimonio concordatario, in Pompei (NA), in data
26.04.1987, con , unione dalla quale sono nati, ivi, due figli, (il 30.08.1987) Controparte_1 Per_1
e (il 13.10.1988), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 13 Ha dedotto che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge e, oltre ai succitati provvedimenti, ha chiesto obbligarsi il resistente al pagamento, in suo favore, di un assegno mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, nonché condannarsi il resistente al “risarcimento del danno morale subito da sua moglie ed al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000 (cinquemila/00) o di quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia”; con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di separazione Controparte_1
spiegata ex adverso, bensì contrastando la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla addebitabilità a sé della medesima separazione e, dunque, domandando di pronunciare quest'ultima ex art. 151, comma 1, c.c.; inoltre, si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, attesa la piena autosufficienza economica di quest'ultima.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione del
14.01.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ex art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile ammontante a Euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammesse, parzialmente, le richieste istruttorie formulate da parte resistente, raccolta la prova orale, rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, formulata da parte resistente, con ordinanza del 03.12.2022, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, rinviando la causa, onde consentire alle parti di manifestare la propria volontà in relazione alla stessa;
tuttavia, all'udienza del 03.04.2023, comparse personalmente le parti, il resistente ha dichiarato di rifiutare la predetta proposta;
sicché, alla successiva udienza del 26.06.2023, completato l'esame testimoniale ed esperito il libero interrogatorio della ricorrente, il Giudicante ha rinviato il giudizio per la precisazione delle pagina 3 di 13 conclusioni alla successiva udienza del 18.12.2023, in sostituzione della quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto il deposito di note;
di talché, con ordinanza depositata in data 17.01.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 24.01.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
*****
1.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse – tenuto conto del negativo esito del tentativo di conciliazione tra le medesime, per come esperito dal Giudice delegato dal Presidente alla ricordata udienza presidenziale del 14.01.2021, nonché avuto riguardo all'iniziativa, intrapresa dalla ricorrente, volta a ottenere la declaratoria giudiziale di addebito della separazione al marito –, sia dalla gravità delle accuse che le parti si sono Parte reciprocamente rivolte (violazioni dei doveri coniugali imputate dalla al;
_1
allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, secondo quanto allegato dal resistente). Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c.
e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
1.2. Come anticipato, ha chiesto addebitarsi la separazione a . Parte_1 Controparte_1
Ebbene, ai fini della declaratoria di addebito della separazione, non può ritenersi, di per sé, sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
invero, per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione, occorre, invece,
pagina 4 di 13 accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28.09.2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I,
11.06.2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16.11.2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27.06.2006, n.
14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che non sia stata adeguatamente provata la fondatezza della domanda de qua.
pagina 5 di 13 Invero, secondo le deduzioni dell'istante, i comportamenti del marito trasgressivi dei doveri coniugali sarebbero consistiti nell'avere lo stesso assunto un “carattere violento, umorale, libertino ed irresponsabile”; la ricorrente ha allegato che il “ha sempre avuto un forte temperamento ed un _1
carattere piuttosto rigido e spigoloso … e che, sin dall'inizio, ha inteso modulare e scandire i ritmi della vita quotidiana secondo le proprie esclusive contingenze e necessità, e non della famiglia tutta e della coniuge in particolare”. Ha aggiunto che le discussioni sfociavano in “feroci litigate con il coniuge, durante i quali (…) la comparente ha subito gli atteggiamenti aggressivi e di violenza fisica e/o verbale”.
Il resistente ha tempestivamente contestato tali deduzioni, prospettando una diversa e opposta ricostruzione dei fatti, deducendo che, invero, le assenze del sono sempre _1
state giustificate dalla tipologia di lavoro (autista di autotreni) che lo costringeva a stare lontano dalla famiglia per diverso tempo;
ha aggiunto che “i problemi che affliggevano la famiglia erano gli stessi di ogni famiglia italiana” e che, col tempo, sono insorte delle discussioni più accese circa “modalità ed i termini di elargizione degli aiuti” ai figli;
ha, tra l'altro, individuato nella repentina decisione, assunta dalla ricorrente nel febbraio 2019, di abbandonare il tetto coniugale, il motivo dell'insorgenza della crisi coniugale, non prestando più assistenza al marito e sottraendosi a tutti i doveri insorgenti dal matrimonio.
Ebbene, a fronte di tempestiva e puntuale contestazione della controparte, la difesa della ricorrente non ha offerto adeguato riscontro probatorio alla richiesta di addebito, non allegando né dimostrando alcunché in ordine alle asserite violenze perpetrate, a suo danno, dal coniuge nel corso della convivenza.
Valga, altresì, sottolineare che la stessa ricorrente nega la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti imputati al marito e la crisi del rapporto di coniugio, allorquando, nella memoria difensiva della presente procedura, ammette, testualmente che “sin dal lontano 1985 (…) ha tollerato, sia pur a malincuore, tale stato di cose, pur sperando che nel prosieguo della vita familiare, riuscisse a guadagnarsi maggior stima” e che “innumerevoli quanto vani” erano stati i tentativi, dalla stessa attuati, per recuperare il rapporto, sì disvelando l'anteriorità della crisi rispetto alle dedotte violazioni e la tollerabilità della stessa.
pagina 6 di 13 Pertanto, s'impone il rigetto della domanda di addebito della separazione a _1
, formulata da
[...] Parte_1
La separazione tra i coniugi, dunque, va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
2. In ordine alla domanda, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante il versamento di un assegno mensile pari a Euro 500,00, occorre rammentare che, alla stregua di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le molte altre, Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass.
14.12.2006 n. 26835), con orientamento condiviso dal Collegio, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora il primo non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il Giudice, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato; a tal fine il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007).
La misura dell'assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti
(Cass. civ. sez. I, n. 17199 dell'11 luglio 2013; Cass. Civ. Sez. VI 9.02.2015 n. 2445). In altre pronunce (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito l'orientamento consolidato, secondo il quale: “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere
pagina 7 di 13 conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr., tra le altre,
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n.
2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, ritiene il Collegio che Parte_1
abbia diritto alla corresponsione, da parte del marito, di un contributo al suo mantenimento.
Invero, la ricorrente ha dichiarato – in sede di udienza presidenziale – di essere disoccupata e di aver lavorato unicamente nell'anno 2020, “per 5 mesi, come badante per anziani”, percependo un Parte compenso mensile pari a circa Euro 600,00 (cfr. verbale dell'udienza del 14.01.2021); la liberamente interrogata dal Giudice istruttore all'udienza del 26.06.2023, ha aggiunto di aver percepito “per pochi mesi” la somma di Euro 500,00, a titolo di reddito di cittadinanza, dipoi sospesole nell'aprile 2023, e di vivere, unitamente alla sorella e al padre, in Boscoreale (NA), in un appartamento condotto in locazione, per cui paga un canone mensile pari a Euro 450,00, oltre le spese, precisando che tali esborsi sono suddivisi con la germana e di poter contare anche sull'aiuto economico paterno;
ha prodotto attestazione ISEE - rilasciata in data 27.06.2020 e relativa al nucleo familiare composto dal coniuge e dalla figlia - dalla quale si evince un indicatore della situazione economica pari a Euro 14.154,06, nonché certificazione reddituale, rilasciata dall' in data 13.07.2023, dalla quale emerge che la ricorrente non ha prodotto Organizzazione_1
pagina 8 di 13 alcun reddito negli anni 2019-2021 e che, nell'anno 2022, ha percepito redditi esenti pari a Euro
9.350,78; ha prodotto, altresì, estratto conto previdenziale, rilasciato dall' in data 26.06.2023, CP_3
Parte dal quale si evince che la ha svolto attività lavorativa in maniera più o meno costante dal 1985 al 1996, in qualità di bracciante agricolo, poi come dipendente negli anni 2004-2005, e, infine, come collaboratrice familiare nel periodo aprile-dicembre 2020.
Il resistente, nel corso della citata udienza presidenziale, ha riferito che la moglie “non lavorava salvo a volte la badante quando ne aveva voglia;
da ultimo lavora al bar , a Pompei, come barista Org_2
e anche pulizie nel laboratorio di pasticceria”; ha quindi aggiunto: “quando vivevamo insieme e andava a volte in questo bar perché voleva fare qualche acquisto per sé, le davano circa euro 180,00 a settimana” (cfr. verbale dell'udienza del 14.01.2021); ha, poi, contestato le allegazioni di controparte, deducendo - in sede di memoria di costituzione - che l'istante non ha diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, in quanto, “a far data dall'aprile del 2020, è occupata quale collaboratrice domestica, percepisce un reddito mensile di €. 1.000,00 e vive stabilmente con la famiglia che assiste” e aggiungendo che Parte_1
[...
“Dal febbraio del 2019 (…) svolge […] stabilmente lavori di pulizia nel laboratorio di pasticceria del Bar Org_
” di Pompei, tutti i giorni dalle 13:00 in poi”.
Tali circostanze sono state in parte confermate dai testi indotti da parte resistente, escussi nel corso della procedura: in particolare, (collega del ) ha riferito di Tes_1 _1
frequentare quasi quotidianamente il in Pompei (NA) “e, quando ci vado, vedo sempre la Org_3
Part intenta a svolgere lavori di pulizia del bar, ma non del laboratorio;
l'ultima volta mi sono recato nel bar
[...]
la settimana scorsa, era giovedì, sempre nel pomeriggio e ho visto la Meo lì mentre puliva il bar”; lo stesso Org_2
Parte testimone ha pure dichiarato di aver saputo dai propri suoceri che la lavora come badante presso la famiglia e di aver visto “spesso” la ricorrente e la sua autovettura, del tipo Fiat Per_3
Panda, di colore arancione, nei pressi della casa della famiglia , ubicata a poca distanza Per_3
dall'abitazione della fidanzata dello stesso teste (cfr. verbale di udienza del 27.06.2022); l'altro Parte testimone, (dipendente della società ), ha affermato di aver visto la Tes_2 CP_4
“parecchie volte, sempre nel pomeriggio” presso il “l'ultima volta un mese fa l'ho vista lì fuori a Org_3
fare pulizie, fuori al laboratorio dove sono i tavolini, io ero in macchina con mia moglie, ; prima Testimone_3
allora l'ho vista altre quattro-cinque volte nell'arco di sei-sette mesi, sempre intenta fare pulizie”, mentre ha pagina 9 di 13 riferito di nulla sapere in merito alla dedotta occupazione di parte ricorrente come badante (cfr. verbale dell'udienza del 26.06.2023).
La ricorrente, liberamente interrogata dal Giudice istruttore all'udienza del 26.06.2023, ha negato di lavorare presso il bar suddetto, ove, secondo quanto dalla medesima dichiarato, lavorava quando ancora stava con il marito, nonché ha espressamente negato di svolgere lavori saltuari (cfr. corrispondente verbale).
Quanto alla propria condizione reddituale, , dipendente della società Controparte_1
in qualità di autista, ha allegato di percepire una retribuzione mensile pari a circa Euro CP_4
1.200/1.300,00 (cfr. memoria di costituzione) e di vivere in un appartamento di sua proprietà, ereditato dalla madre;
ha documentato di aver prodotto un reddito annuale di Euro 19.688,39 nel
2020, di Euro 20.568,00 nel 2021 e di Euro 20.754,00 nel 2022 (cfr. certificato situazione reddituale rilasciato dall' in data 19.07.2023, versato in atti). Organizzazione_1
Di talché, a giudizio del Collegio, alla luce di quanto precede, nel corso del giudizio è stato dimostrato che, solo recentemente, si è inserita con continuità nel mondo del lavoro e Parte_1
che, nondimeno, sussiste, nel caso di specie, una disparità economica tra i redditi percepiti da ciascuno dei coniugi, che non consente alla ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita, sì giustificando l'intervento del Tribunale in funzione perequativa attraverso l'imposizione, a carico di
, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. Controparte_1
Per quanto riguarda il quantum del citato contributo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (celebrato in data 26.04.1987), del medio-basso tenore di vita avuto dalla famiglia in pendenza del vincolo matrimoniale (per come desumibile dalle allegazioni delle parti: non è ultroneo ricordare, a questo proposito, che, nell'ambito del ricorso depositato, Parte_1
testualmente, si definisce: “persona umile e lavoratrice, con una vita di rinunce e sacrifici, la ricorrente ha sempre assicurato il benessere e la concordia della famiglia”; nel contesto della memoria integrativa prodotta, evidenzia di aver lavorato sempre come autista di autotreni, ciò che lo Controparte_1
portava molto tempo fuori casa e che lo induceva ad affidare alla moglie la gestione materiale dei proventi della sua attività lavorativa;
lo stesso resistente allega, in detto atto, che presso la casa coniugale vi erano “beni preziosi costituiti da oggetti di oro, sia personali, sia del sig. ricevuti in eredità dai _1
pagina 10 di 13 Parte genitori”), oltre che considerata l'età della (di quasi anni cinquantotto) e della connessa difficoltà di questa di inserirsi, stabilmente, nel mondo del lavoro, si stima congruo porre, a carico di , l'obbligo di corrispondere, mensilmente, alla ricorrente, entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del coniuge, una somma pari a Euro
150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
3. È invece inammissibile la domanda - proposta dalla ricorrente in sede di ricorso - volta a condannare la controparte al “risarcimento del danno morale subito da sua moglie ed al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000 (cinquemila/00) o di quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia”, come peraltro già tempestivamente rilevato dal Giudice istruttore all'udienza cartolare del 07.06.2021. In sede giurisprudenziale, infatti, è stato affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32,
34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12.1.2000 n.
266; Cass. civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. civ., 21.5.2009, n. 11828; Trib Novara, 8.11.2010, n. 1040);
“Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
“causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32,
34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass civ., 8-9-2014, n. 18870).
4. Vanno invece disattese, in quanto infondata, le richieste, spiegate da parte resistente, volte a ottenere la declaratoria di “mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento”, Part in favore della controparte, e l'ordine “alla sig.ra della “restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi percepiti con tale causale”.
pagina 11 di 13 Invero, come già illustrato supra, solamente nel corso del giudizio è risultata provata la continuità dell'attività lavorativa svolta da di talché non giustifica la ripetizione delle Parte_1
somme dovute dal resistente alla ricorrente per effetto di quanto disposto, provvisoriamente, dal
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi ex art. 708 c.p.c..
5. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi [nato a [...], il Controparte_1
04.11.1964] e [nata a [...], il [...]] ex art. 151, Parte_1
comma 1, c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 89, parte II,
Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1987);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione a , formulata da Controparte_1 [...]
; Pt_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, formulata da Parte_1
- rigetta le richieste, spiegate da , volte a ottenere la declaratoria di Controparte_1
“mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento”, in favore di
[...]
, e l'ordine a quest'ultima della “restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi Pt_1
percepiti con tale causale”;
pagina 12 di 13 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...] – cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla via A. Rossi, n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Margherita Bianco, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla via Trento, n. 64, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Napoletano, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
pagina 1 di 13 E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2023, il procuratore di parte ricorrente “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare all'atto introduttivo e alla memoria integrativa ed insiste nell'impugnare e contestare tutte le domande, eccezioni e deduzioni contenute negli atti di controparte in quanto palesemente inammissibili, prive di fondamento e soprattutto non provate per i motivi estensivamente dedotti in atti e qui da intendersi per reiterati e trascritti.
Deposita certificato di situazione reddituale anni 2019/2023, Estratto conto previdenziale, visura PRA nominativa, Attestazione storica iscrizione centro per l'impiego, consistenze patrimoniali Chiede che CP_2
l'Ecc.mo Giudicante voglia introitare la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc”.
Il procuratore di parte resistente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ha concluso affinché “l'On.le Tribunale adito voglia, accogliere le seguenti conclusioni: a) pronunci la separazione dei coniugi statuendo che gli stessi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno;
b) revochi Part l'obbligo, a carico del sig. di versare l'assegno di mantenimento mensile in favore della sig.ra c) _1
Part dichiari la mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento ed ordini alla sig.ra la restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi percepiti con tale causale d) rigetti la domanda di addebito della separazione vinte ed attribuite le spese Chiede che la causa sia decisa con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Con atto del 22.01.2024, depositato in data 23.01.2024, il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2020, ha chiesto a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo.
A tal fine, ha esposto di aver celebrato matrimonio concordatario, in Pompei (NA), in data
26.04.1987, con , unione dalla quale sono nati, ivi, due figli, (il 30.08.1987) Controparte_1 Per_1
e (il 13.10.1988), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 13 Ha dedotto che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge e, oltre ai succitati provvedimenti, ha chiesto obbligarsi il resistente al pagamento, in suo favore, di un assegno mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, nonché condannarsi il resistente al “risarcimento del danno morale subito da sua moglie ed al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000 (cinquemila/00) o di quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia”; con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di separazione Controparte_1
spiegata ex adverso, bensì contrastando la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla addebitabilità a sé della medesima separazione e, dunque, domandando di pronunciare quest'ultima ex art. 151, comma 1, c.c.; inoltre, si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, attesa la piena autosufficienza economica di quest'ultima.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione del
14.01.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ex art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile ammontante a Euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammesse, parzialmente, le richieste istruttorie formulate da parte resistente, raccolta la prova orale, rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, formulata da parte resistente, con ordinanza del 03.12.2022, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, rinviando la causa, onde consentire alle parti di manifestare la propria volontà in relazione alla stessa;
tuttavia, all'udienza del 03.04.2023, comparse personalmente le parti, il resistente ha dichiarato di rifiutare la predetta proposta;
sicché, alla successiva udienza del 26.06.2023, completato l'esame testimoniale ed esperito il libero interrogatorio della ricorrente, il Giudicante ha rinviato il giudizio per la precisazione delle pagina 3 di 13 conclusioni alla successiva udienza del 18.12.2023, in sostituzione della quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato previsto il deposito di note;
di talché, con ordinanza depositata in data 17.01.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 24.01.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
*****
1.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse – tenuto conto del negativo esito del tentativo di conciliazione tra le medesime, per come esperito dal Giudice delegato dal Presidente alla ricordata udienza presidenziale del 14.01.2021, nonché avuto riguardo all'iniziativa, intrapresa dalla ricorrente, volta a ottenere la declaratoria giudiziale di addebito della separazione al marito –, sia dalla gravità delle accuse che le parti si sono Parte reciprocamente rivolte (violazioni dei doveri coniugali imputate dalla al;
_1
allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, secondo quanto allegato dal resistente). Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c.
e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
1.2. Come anticipato, ha chiesto addebitarsi la separazione a . Parte_1 Controparte_1
Ebbene, ai fini della declaratoria di addebito della separazione, non può ritenersi, di per sé, sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
invero, per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione, occorre, invece,
pagina 4 di 13 accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28.09.2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I,
11.06.2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16.11.2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27.06.2006, n.
14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che non sia stata adeguatamente provata la fondatezza della domanda de qua.
pagina 5 di 13 Invero, secondo le deduzioni dell'istante, i comportamenti del marito trasgressivi dei doveri coniugali sarebbero consistiti nell'avere lo stesso assunto un “carattere violento, umorale, libertino ed irresponsabile”; la ricorrente ha allegato che il “ha sempre avuto un forte temperamento ed un _1
carattere piuttosto rigido e spigoloso … e che, sin dall'inizio, ha inteso modulare e scandire i ritmi della vita quotidiana secondo le proprie esclusive contingenze e necessità, e non della famiglia tutta e della coniuge in particolare”. Ha aggiunto che le discussioni sfociavano in “feroci litigate con il coniuge, durante i quali (…) la comparente ha subito gli atteggiamenti aggressivi e di violenza fisica e/o verbale”.
Il resistente ha tempestivamente contestato tali deduzioni, prospettando una diversa e opposta ricostruzione dei fatti, deducendo che, invero, le assenze del sono sempre _1
state giustificate dalla tipologia di lavoro (autista di autotreni) che lo costringeva a stare lontano dalla famiglia per diverso tempo;
ha aggiunto che “i problemi che affliggevano la famiglia erano gli stessi di ogni famiglia italiana” e che, col tempo, sono insorte delle discussioni più accese circa “modalità ed i termini di elargizione degli aiuti” ai figli;
ha, tra l'altro, individuato nella repentina decisione, assunta dalla ricorrente nel febbraio 2019, di abbandonare il tetto coniugale, il motivo dell'insorgenza della crisi coniugale, non prestando più assistenza al marito e sottraendosi a tutti i doveri insorgenti dal matrimonio.
Ebbene, a fronte di tempestiva e puntuale contestazione della controparte, la difesa della ricorrente non ha offerto adeguato riscontro probatorio alla richiesta di addebito, non allegando né dimostrando alcunché in ordine alle asserite violenze perpetrate, a suo danno, dal coniuge nel corso della convivenza.
Valga, altresì, sottolineare che la stessa ricorrente nega la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti imputati al marito e la crisi del rapporto di coniugio, allorquando, nella memoria difensiva della presente procedura, ammette, testualmente che “sin dal lontano 1985 (…) ha tollerato, sia pur a malincuore, tale stato di cose, pur sperando che nel prosieguo della vita familiare, riuscisse a guadagnarsi maggior stima” e che “innumerevoli quanto vani” erano stati i tentativi, dalla stessa attuati, per recuperare il rapporto, sì disvelando l'anteriorità della crisi rispetto alle dedotte violazioni e la tollerabilità della stessa.
pagina 6 di 13 Pertanto, s'impone il rigetto della domanda di addebito della separazione a _1
, formulata da
[...] Parte_1
La separazione tra i coniugi, dunque, va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
2. In ordine alla domanda, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante il versamento di un assegno mensile pari a Euro 500,00, occorre rammentare che, alla stregua di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le molte altre, Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass.
14.12.2006 n. 26835), con orientamento condiviso dal Collegio, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora il primo non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il Giudice, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato; a tal fine il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007).
La misura dell'assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti
(Cass. civ. sez. I, n. 17199 dell'11 luglio 2013; Cass. Civ. Sez. VI 9.02.2015 n. 2445). In altre pronunce (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito l'orientamento consolidato, secondo il quale: “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere
pagina 7 di 13 conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr., tra le altre,
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n.
2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, ritiene il Collegio che Parte_1
abbia diritto alla corresponsione, da parte del marito, di un contributo al suo mantenimento.
Invero, la ricorrente ha dichiarato – in sede di udienza presidenziale – di essere disoccupata e di aver lavorato unicamente nell'anno 2020, “per 5 mesi, come badante per anziani”, percependo un Parte compenso mensile pari a circa Euro 600,00 (cfr. verbale dell'udienza del 14.01.2021); la liberamente interrogata dal Giudice istruttore all'udienza del 26.06.2023, ha aggiunto di aver percepito “per pochi mesi” la somma di Euro 500,00, a titolo di reddito di cittadinanza, dipoi sospesole nell'aprile 2023, e di vivere, unitamente alla sorella e al padre, in Boscoreale (NA), in un appartamento condotto in locazione, per cui paga un canone mensile pari a Euro 450,00, oltre le spese, precisando che tali esborsi sono suddivisi con la germana e di poter contare anche sull'aiuto economico paterno;
ha prodotto attestazione ISEE - rilasciata in data 27.06.2020 e relativa al nucleo familiare composto dal coniuge e dalla figlia - dalla quale si evince un indicatore della situazione economica pari a Euro 14.154,06, nonché certificazione reddituale, rilasciata dall' in data 13.07.2023, dalla quale emerge che la ricorrente non ha prodotto Organizzazione_1
pagina 8 di 13 alcun reddito negli anni 2019-2021 e che, nell'anno 2022, ha percepito redditi esenti pari a Euro
9.350,78; ha prodotto, altresì, estratto conto previdenziale, rilasciato dall' in data 26.06.2023, CP_3
Parte dal quale si evince che la ha svolto attività lavorativa in maniera più o meno costante dal 1985 al 1996, in qualità di bracciante agricolo, poi come dipendente negli anni 2004-2005, e, infine, come collaboratrice familiare nel periodo aprile-dicembre 2020.
Il resistente, nel corso della citata udienza presidenziale, ha riferito che la moglie “non lavorava salvo a volte la badante quando ne aveva voglia;
da ultimo lavora al bar , a Pompei, come barista Org_2
e anche pulizie nel laboratorio di pasticceria”; ha quindi aggiunto: “quando vivevamo insieme e andava a volte in questo bar perché voleva fare qualche acquisto per sé, le davano circa euro 180,00 a settimana” (cfr. verbale dell'udienza del 14.01.2021); ha, poi, contestato le allegazioni di controparte, deducendo - in sede di memoria di costituzione - che l'istante non ha diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, in quanto, “a far data dall'aprile del 2020, è occupata quale collaboratrice domestica, percepisce un reddito mensile di €. 1.000,00 e vive stabilmente con la famiglia che assiste” e aggiungendo che Parte_1
[...
“Dal febbraio del 2019 (…) svolge […] stabilmente lavori di pulizia nel laboratorio di pasticceria del Bar Org_
” di Pompei, tutti i giorni dalle 13:00 in poi”.
Tali circostanze sono state in parte confermate dai testi indotti da parte resistente, escussi nel corso della procedura: in particolare, (collega del ) ha riferito di Tes_1 _1
frequentare quasi quotidianamente il in Pompei (NA) “e, quando ci vado, vedo sempre la Org_3
Part intenta a svolgere lavori di pulizia del bar, ma non del laboratorio;
l'ultima volta mi sono recato nel bar
[...]
la settimana scorsa, era giovedì, sempre nel pomeriggio e ho visto la Meo lì mentre puliva il bar”; lo stesso Org_2
Parte testimone ha pure dichiarato di aver saputo dai propri suoceri che la lavora come badante presso la famiglia e di aver visto “spesso” la ricorrente e la sua autovettura, del tipo Fiat Per_3
Panda, di colore arancione, nei pressi della casa della famiglia , ubicata a poca distanza Per_3
dall'abitazione della fidanzata dello stesso teste (cfr. verbale di udienza del 27.06.2022); l'altro Parte testimone, (dipendente della società ), ha affermato di aver visto la Tes_2 CP_4
“parecchie volte, sempre nel pomeriggio” presso il “l'ultima volta un mese fa l'ho vista lì fuori a Org_3
fare pulizie, fuori al laboratorio dove sono i tavolini, io ero in macchina con mia moglie, ; prima Testimone_3
allora l'ho vista altre quattro-cinque volte nell'arco di sei-sette mesi, sempre intenta fare pulizie”, mentre ha pagina 9 di 13 riferito di nulla sapere in merito alla dedotta occupazione di parte ricorrente come badante (cfr. verbale dell'udienza del 26.06.2023).
La ricorrente, liberamente interrogata dal Giudice istruttore all'udienza del 26.06.2023, ha negato di lavorare presso il bar suddetto, ove, secondo quanto dalla medesima dichiarato, lavorava quando ancora stava con il marito, nonché ha espressamente negato di svolgere lavori saltuari (cfr. corrispondente verbale).
Quanto alla propria condizione reddituale, , dipendente della società Controparte_1
in qualità di autista, ha allegato di percepire una retribuzione mensile pari a circa Euro CP_4
1.200/1.300,00 (cfr. memoria di costituzione) e di vivere in un appartamento di sua proprietà, ereditato dalla madre;
ha documentato di aver prodotto un reddito annuale di Euro 19.688,39 nel
2020, di Euro 20.568,00 nel 2021 e di Euro 20.754,00 nel 2022 (cfr. certificato situazione reddituale rilasciato dall' in data 19.07.2023, versato in atti). Organizzazione_1
Di talché, a giudizio del Collegio, alla luce di quanto precede, nel corso del giudizio è stato dimostrato che, solo recentemente, si è inserita con continuità nel mondo del lavoro e Parte_1
che, nondimeno, sussiste, nel caso di specie, una disparità economica tra i redditi percepiti da ciascuno dei coniugi, che non consente alla ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita, sì giustificando l'intervento del Tribunale in funzione perequativa attraverso l'imposizione, a carico di
, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. Controparte_1
Per quanto riguarda il quantum del citato contributo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (celebrato in data 26.04.1987), del medio-basso tenore di vita avuto dalla famiglia in pendenza del vincolo matrimoniale (per come desumibile dalle allegazioni delle parti: non è ultroneo ricordare, a questo proposito, che, nell'ambito del ricorso depositato, Parte_1
testualmente, si definisce: “persona umile e lavoratrice, con una vita di rinunce e sacrifici, la ricorrente ha sempre assicurato il benessere e la concordia della famiglia”; nel contesto della memoria integrativa prodotta, evidenzia di aver lavorato sempre come autista di autotreni, ciò che lo Controparte_1
portava molto tempo fuori casa e che lo induceva ad affidare alla moglie la gestione materiale dei proventi della sua attività lavorativa;
lo stesso resistente allega, in detto atto, che presso la casa coniugale vi erano “beni preziosi costituiti da oggetti di oro, sia personali, sia del sig. ricevuti in eredità dai _1
pagina 10 di 13 Parte genitori”), oltre che considerata l'età della (di quasi anni cinquantotto) e della connessa difficoltà di questa di inserirsi, stabilmente, nel mondo del lavoro, si stima congruo porre, a carico di , l'obbligo di corrispondere, mensilmente, alla ricorrente, entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del coniuge, una somma pari a Euro
150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
3. È invece inammissibile la domanda - proposta dalla ricorrente in sede di ricorso - volta a condannare la controparte al “risarcimento del danno morale subito da sua moglie ed al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000 (cinquemila/00) o di quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia”, come peraltro già tempestivamente rilevato dal Giudice istruttore all'udienza cartolare del 07.06.2021. In sede giurisprudenziale, infatti, è stato affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32,
34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12.1.2000 n.
266; Cass. civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. civ., 21.5.2009, n. 11828; Trib Novara, 8.11.2010, n. 1040);
“Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
“causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32,
34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass civ., 8-9-2014, n. 18870).
4. Vanno invece disattese, in quanto infondata, le richieste, spiegate da parte resistente, volte a ottenere la declaratoria di “mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento”, Part in favore della controparte, e l'ordine “alla sig.ra della “restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi percepiti con tale causale”.
pagina 11 di 13 Invero, come già illustrato supra, solamente nel corso del giudizio è risultata provata la continuità dell'attività lavorativa svolta da di talché non giustifica la ripetizione delle Parte_1
somme dovute dal resistente alla ricorrente per effetto di quanto disposto, provvisoriamente, dal
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi ex art. 708 c.p.c..
5. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi [nato a [...], il Controparte_1
04.11.1964] e [nata a [...], il [...]] ex art. 151, Parte_1
comma 1, c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 89, parte II,
Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1987);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione a , formulata da Controparte_1 [...]
; Pt_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, formulata da Parte_1
- rigetta le richieste, spiegate da , volte a ottenere la declaratoria di Controparte_1
“mancanza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento”, in favore di
[...]
, e l'ordine a quest'ultima della “restituzione di tutti gli importi, maggiorati degli interessi Pt_1
percepiti con tale causale”;
pagina 12 di 13 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
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