Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1742
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso introduttivo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 17bis DLGS 546/92, decorrente dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto, entro cui deve concludersi la procedura di mediazione, seguito da 30 giorni per la costituzione in giudizio.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle formalità per le detrazioni fiscali

    La Corte rileva che, sebbene non sia necessario che chi effettua il bonifico sia lo stesso soggetto che richiede la detrazione, è fondamentale l'indicazione del beneficiario nel bonifico stesso. Nel caso di specie, la contribuente era sia ordinante del bonifico sia indicata come beneficiaria, e non ha provveduto all'integrazione delle fatture. Inoltre, la contribuente stessa, nell'anno d'imposta 2022, ha portato in detrazione le suddette spese, dimostrando di non essere incorsa in errore formale e manifestando la volontà di considerarsi unica beneficiaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1742
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1742
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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