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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1742/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4672/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230082813486 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230082813486 per IRPEF 2018 oltre interessi e sanzioni, per mancato riconoscimento delle agevolazioni in materia di ristrutturazione edilizia e bonus mobili in capo al coniuge per errata compilazione dei bonifici bancari (erronea indicazione del nominativo).
Deduceva che si trattava di mero errore formale rimediabile mediante autocertificazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, deducendo che con l'atto impugnato si provvedeva al recupero della detrazione per mobili giovani coppie per € 679,00 nonché per spese di ristrutturazione per € 1.466,00, entrambe dichiarate e fruite dal coniuge della parte ricorrente.
In particolare, rilevava l'Ufficio, pur essendo vero che, come più volte chiarito dalla stessa Agenzia delle
Entrate, non necessariamente chi effettua il bonifico deve essere lo stesso soggetto che richiede la detrazione
è, tuttavia, di fondamentale importanza l'indicazione del beneficiario delle detrazioni nel bonifico stesso.
Nel caso in esame non solo il bonifico era intestato alla Ricorrente_1, ma la stessa veniva altresì indicata quale beneficiario delle detrazioni.
L'Ufficio evidenziava che le numerose circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate sull'argomento sottolineavano che la documentazione attestante la fruibilità della detrazione in capo ad un soggetto diverso dall'intestatario del bonifico e/o della fattura deve avvenire già dal primo anno in cui la stessa viene fruita, non essendo possibile modificare la stessa successivamente nella misura in cui abbia sostenuto le spese.
A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.
Orbene nel caso in esame, rilevava l'Ufficio, la contribuente non aveva provveduto all'integrazione delle fatture (le stesse sono intestate ad entrambi i coniugi ma il sig. Nom_1 detrae il 100% e non il 50% della spesa). La Ricorrente_1 era sia ordinante del bonifico sia soggetto indicato quale beneficiario della detrazione.
Inoltre, nell'anno d'imposta 2022, la ricorrente, essendo per tale anno capiente per usufruire della detrazione in oggetto, aveva portato in detrazione le suddette spese manifestando dunque la volontà di considerare se stessa quale il soggetto beneficiario, e dimostrando di non essere incorsa dunque in alcun errore formale nella originaria indicazione del soggetto fruitore effettuata all'atto del bonifico.
La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, con sentenza nr 16528/24 del 12.11.24 depositata il 21.11.24, ha respinto il ricorso, valorizzando il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa in questione, il cui rispetto risulta necessariamente rigoroso per evitare fenomeni di indebite percezioni, ed il comportamento tenuto dalla contribuente con riferimento alla annualità 2022.
Appella la contribuente.
L'appellante ribadisce che la circostanza che ha originato il recupero è stata determinata da un mero errore formale.
Erroneamente è stato indicata come fruitore della detrazione la Ricorrente_1 in luogo del coniuge Nom_1, cointestatario delle fatture e del conto corrente con il quale sono stati effettuati i pagamenti. Errore formale superato con il rilascio di autocertificazione con la quale la ditta che ha eseguito i lavori dichiarava che i lavori sono stati eseguiti nell'interesse e a spese di Nom_1, e che tali lavori sono stati regolarmente fatturati, contabilizzati ed inseriti nei registri iva.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
In via preliminare l'Ufficio, reiterando una eccezione già formulata in primo grado e non esaminata dal primo
Giudice, rileva che il ricorso introduttivo del giudizio era inammissibile, in quanto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli oltre il termine perentorio stabilito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'allora vigente art. 17bis DLGS 546/92.
Nel merito l'Ufficio chiede il rigetto del gravame, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall'Ufficio già nel corso del giudizio di primo grado, è fondata.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli oltre il termine perentorio stabilito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'allora vigente art. 17bis DLGS 546/92.
In particolare, in data 15/12/2023 il contribuente impugnava l'atto in oggetto notificando il ricorso con istanza di reclamo/mediazione all'Ufficio, richiedendone il parziale annullamento. L'Ufficio a seguito del procedimento di mediazione notificava alla contribuente un provvedimento di diniego.
La contribuente si costituiva in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione.
L'art.17 bis del Dlgs 546/92 (ora abrogato) disponeva infatti al comma 2 che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro la quale deve essere conclusa la procedura.
Orbene il termine scadeva in data 13/03/2024. Il citato articolo, al comma 3 dispone che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il termine per la costituzione in giudizio è pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 c. 1 DLGS 4 4 546/92. Pertanto, il termine per il deposito del ricorso scadeva il 12/04/2024 (30 giorni dal 13/03/2024), ma la ricorrente depositava presso la Corte di Giustizi tributaria di Napoli in data 09/05/2025, ben oltre i termini previsti da Dlgs 546/92.
Peraltro, le doglianze della contribuente sono, comunque, nel merito infondate.
La cartella di pagamento impugnata sorge a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 del modello di dichiarazione Unico/2019, anno di imposta 2018, da tale controllo e ai sensi del comma 2 di detta norma, che abilita l'Ufficio, a escludere in tutto o in parte le detrazioni di imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Per l'anno d'imposta in oggetto era stata presentata dichiarazione congiunta dalla Ricorrente_1 e dal coniuge Nom_1. E la cartella di pagamento indicata recuperava la detrazione per mobili giovani coppie per € 679,00 nonché la detrazione per spese di ristrutturazione per € 1.466,00 entrambe dichiarate e fruite dal coniuge della contribuente.
La contribuente contesta solo parzialmente l'atto, infatti per il recupero relativo alla detrazione per acquisto di mobili, riconosce come dovuto l'importo richiesto, mentre per le spese di ristrutturazione, ritiene legittima la detrazione fruita dal coniuge.
Come noto, non necessariamente chi effettua il bonifico deve essere lo stesso soggetto che richiede la detrazione, ma di fondamentale importanza è l'indicazione del beneficiario delle detrazioni nel bonifico stesso.
Nel caso in esame non solo il bonifico era intestato alla Ricorrente_1, ma la stessa veniva altresì indicata quale beneficiario delle detrazioni.
Dunque, la contribuente, sempre che il proprio coniuge ne avesse i requisiti, avrebbe dovuto indicare quale beneficiario delle detrazioni il coniuge, integrando altresì le relative fatture.
La documentazione attestante la fruibilità della detrazione in capo ad un soggetto diverso dall'intestatario del bonifico e/o della fattura deve avvenire già dal primo anno in cui la stessa viene fruita, non essendo possibile modificare la stessa successivamente.
La contribuente non ha provveduto all'integrazione delle fatture, (le stesse sono intestate ad entrambi i coniugi ma il coniuge della NC detrae il 100% e non il 50% della spesa).
La stessa Ricorrente_1 dimostra, nell'anno d'imposta 2022, di non essere incorsa in alcun errore formale per le spese di ristrutturazione;
infatti, essendo per tale anno capiente per usufruire della detrazione in oggetto, porta in detrazione le suddette spese, manifestando la volontà di considerare se stessa l'unico soggetto beneficiario.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 700 in favore dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4672/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230082813486 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120230082813486 per IRPEF 2018 oltre interessi e sanzioni, per mancato riconoscimento delle agevolazioni in materia di ristrutturazione edilizia e bonus mobili in capo al coniuge per errata compilazione dei bonifici bancari (erronea indicazione del nominativo).
Deduceva che si trattava di mero errore formale rimediabile mediante autocertificazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, deducendo che con l'atto impugnato si provvedeva al recupero della detrazione per mobili giovani coppie per € 679,00 nonché per spese di ristrutturazione per € 1.466,00, entrambe dichiarate e fruite dal coniuge della parte ricorrente.
In particolare, rilevava l'Ufficio, pur essendo vero che, come più volte chiarito dalla stessa Agenzia delle
Entrate, non necessariamente chi effettua il bonifico deve essere lo stesso soggetto che richiede la detrazione
è, tuttavia, di fondamentale importanza l'indicazione del beneficiario delle detrazioni nel bonifico stesso.
Nel caso in esame non solo il bonifico era intestato alla Ricorrente_1, ma la stessa veniva altresì indicata quale beneficiario delle detrazioni.
L'Ufficio evidenziava che le numerose circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate sull'argomento sottolineavano che la documentazione attestante la fruibilità della detrazione in capo ad un soggetto diverso dall'intestatario del bonifico e/o della fattura deve avvenire già dal primo anno in cui la stessa viene fruita, non essendo possibile modificare la stessa successivamente nella misura in cui abbia sostenuto le spese.
A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.
Orbene nel caso in esame, rilevava l'Ufficio, la contribuente non aveva provveduto all'integrazione delle fatture (le stesse sono intestate ad entrambi i coniugi ma il sig. Nom_1 detrae il 100% e non il 50% della spesa). La Ricorrente_1 era sia ordinante del bonifico sia soggetto indicato quale beneficiario della detrazione.
Inoltre, nell'anno d'imposta 2022, la ricorrente, essendo per tale anno capiente per usufruire della detrazione in oggetto, aveva portato in detrazione le suddette spese manifestando dunque la volontà di considerare se stessa quale il soggetto beneficiario, e dimostrando di non essere incorsa dunque in alcun errore formale nella originaria indicazione del soggetto fruitore effettuata all'atto del bonifico.
La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, con sentenza nr 16528/24 del 12.11.24 depositata il 21.11.24, ha respinto il ricorso, valorizzando il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa in questione, il cui rispetto risulta necessariamente rigoroso per evitare fenomeni di indebite percezioni, ed il comportamento tenuto dalla contribuente con riferimento alla annualità 2022.
Appella la contribuente.
L'appellante ribadisce che la circostanza che ha originato il recupero è stata determinata da un mero errore formale.
Erroneamente è stato indicata come fruitore della detrazione la Ricorrente_1 in luogo del coniuge Nom_1, cointestatario delle fatture e del conto corrente con il quale sono stati effettuati i pagamenti. Errore formale superato con il rilascio di autocertificazione con la quale la ditta che ha eseguito i lavori dichiarava che i lavori sono stati eseguiti nell'interesse e a spese di Nom_1, e che tali lavori sono stati regolarmente fatturati, contabilizzati ed inseriti nei registri iva.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
In via preliminare l'Ufficio, reiterando una eccezione già formulata in primo grado e non esaminata dal primo
Giudice, rileva che il ricorso introduttivo del giudizio era inammissibile, in quanto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli oltre il termine perentorio stabilito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'allora vigente art. 17bis DLGS 546/92.
Nel merito l'Ufficio chiede il rigetto del gravame, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall'Ufficio già nel corso del giudizio di primo grado, è fondata.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli oltre il termine perentorio stabilito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'allora vigente art. 17bis DLGS 546/92.
In particolare, in data 15/12/2023 il contribuente impugnava l'atto in oggetto notificando il ricorso con istanza di reclamo/mediazione all'Ufficio, richiedendone il parziale annullamento. L'Ufficio a seguito del procedimento di mediazione notificava alla contribuente un provvedimento di diniego.
La contribuente si costituiva in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione.
L'art.17 bis del Dlgs 546/92 (ora abrogato) disponeva infatti al comma 2 che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro la quale deve essere conclusa la procedura.
Orbene il termine scadeva in data 13/03/2024. Il citato articolo, al comma 3 dispone che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il termine per la costituzione in giudizio è pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 c. 1 DLGS 4 4 546/92. Pertanto, il termine per il deposito del ricorso scadeva il 12/04/2024 (30 giorni dal 13/03/2024), ma la ricorrente depositava presso la Corte di Giustizi tributaria di Napoli in data 09/05/2025, ben oltre i termini previsti da Dlgs 546/92.
Peraltro, le doglianze della contribuente sono, comunque, nel merito infondate.
La cartella di pagamento impugnata sorge a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 del modello di dichiarazione Unico/2019, anno di imposta 2018, da tale controllo e ai sensi del comma 2 di detta norma, che abilita l'Ufficio, a escludere in tutto o in parte le detrazioni di imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Per l'anno d'imposta in oggetto era stata presentata dichiarazione congiunta dalla Ricorrente_1 e dal coniuge Nom_1. E la cartella di pagamento indicata recuperava la detrazione per mobili giovani coppie per € 679,00 nonché la detrazione per spese di ristrutturazione per € 1.466,00 entrambe dichiarate e fruite dal coniuge della contribuente.
La contribuente contesta solo parzialmente l'atto, infatti per il recupero relativo alla detrazione per acquisto di mobili, riconosce come dovuto l'importo richiesto, mentre per le spese di ristrutturazione, ritiene legittima la detrazione fruita dal coniuge.
Come noto, non necessariamente chi effettua il bonifico deve essere lo stesso soggetto che richiede la detrazione, ma di fondamentale importanza è l'indicazione del beneficiario delle detrazioni nel bonifico stesso.
Nel caso in esame non solo il bonifico era intestato alla Ricorrente_1, ma la stessa veniva altresì indicata quale beneficiario delle detrazioni.
Dunque, la contribuente, sempre che il proprio coniuge ne avesse i requisiti, avrebbe dovuto indicare quale beneficiario delle detrazioni il coniuge, integrando altresì le relative fatture.
La documentazione attestante la fruibilità della detrazione in capo ad un soggetto diverso dall'intestatario del bonifico e/o della fattura deve avvenire già dal primo anno in cui la stessa viene fruita, non essendo possibile modificare la stessa successivamente.
La contribuente non ha provveduto all'integrazione delle fatture, (le stesse sono intestate ad entrambi i coniugi ma il coniuge della NC detrae il 100% e non il 50% della spesa).
La stessa Ricorrente_1 dimostra, nell'anno d'imposta 2022, di non essere incorsa in alcun errore formale per le spese di ristrutturazione;
infatti, essendo per tale anno capiente per usufruire della detrazione in oggetto, porta in detrazione le suddette spese, manifestando la volontà di considerare se stessa l'unico soggetto beneficiario.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 700 in favore dell'Agenzia delle Entrate