Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2025, proposto da
RA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento e la declaratoria
(i) dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 25.07.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "BSN001a - RA", di potenza pari a 30,02 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "C. da Mastrocciardo", nei Comuni di RA (SR) e Vizzini (CT), pur a fronte della diffida del 27.08.2025;
(ii) del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 6.241,45;
nonché per l'accertamento della natura soprassessoria, ovvero, in subordine, per l’annullamento
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 166408 dell’11.09.2025, trasmessa alla Società via pec in pari data, con cui è stato comunicato che "la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all'emanazione del provvedimento finale";
per la condanna
(i) dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006;
(ii) dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 6.241,45;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e della Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa PP AN SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16 settembre 2025 e depositato in data 19 settembre 2025, la società ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con nota del 25 luglio 2024, la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “BSN001a-RA” di potenza pari a 30,02 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "C. da Mastrocciardo", nei Comuni di RA e Vizzini;
- in data 20 agosto 2024, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 12901 e un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento; la fase di consultazione del pubblico è terminata in data 19 settembre 2024;
- a fronte del registrato stallo del procedimento in questione, in data 17 aprile 2025 e in data 27 agosto 2025, la deducente ha diffidato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, la Commissione Tecnica ad adottare i provvedimenti di competenza;
- in data 11 settembre 2025 è pervenuta alla società ricorrente la nota, impugnata a scopo prudenziale con il ricorso in esame, con cui il MASE ha comunicato che “ la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale ”.
Tanto premesso, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, formulando le domande in epigrafe.
1.1. La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
II) Diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006 e, più in generale, all’art. 2-bis, co. 1-bis della l. n. 241/1990.
III) In via subordinata, previa conversione del rito. Sull’illegittimità della nota prot. n. 166408 del 11.09.2025. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento e del principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
2. Con atto di mera forma, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
3. Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
5. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti, non vi è dubbio che, in linea generale, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 432).
5.1. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo “ tempi e […] modalità previsti per i progetti ” ex artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro, l’art. 25, al comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, espressamente stabilisce che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).
Appare opportuno osservare in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), che “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente ” (cfr. C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. C.g.a., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
5.2. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non superata dall’atto soprassessorio impugnato in via prudenziale - che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione senza neanche fornire puntuali indicazioni sul termine di definizione -, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2819 del 2025; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 9498/2023).
Per l’effetto, deve essere ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre senza vincolo di contenuto - entro il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare - entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA, ordinando all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e alla relativa struttura amministrativa periferica di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis l. n. 241/1990.
A fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati, ad adottare lo schema di provvedimento e il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario ad acta , non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3553 del 10 dicembre 2025).
6. La società ricorrente ha, inoltre, richiesto il rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate.
6.1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La deducente ha, infatti, documentato di aver corrisposto, senza che peraltro sia intervenuta una specifica contestazione da parte del Ministero resistente, per le spese di istruttoria la somma di € 12.482,90.
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva il diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 6.241,45.
Per consolidato indirizzo interpretativo, infatti, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria - ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3431 del 28 novembre 2025).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana nei sensi indicati in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - alla società ricorrente l’importo di €. 6.241,45;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AN SI, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP AN SI |
IL SEGRETARIO