TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 362
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio serbato

    Il Tribunale dichiara illegittimo il silenzio dell'amministrazione in quanto non ha concluso il procedimento entro i termini previsti, nonostante l'obbligo di provvedere anche in caso di ritardo e la natura perentoria dei termini per la VIA.

  • Accolto
    Rimborso spese di istruttoria per mancato rispetto dei termini

    Il Tribunale accoglie la domanda di rimborso, ritenendo che il mancato rispetto dei termini procedurali da parte del Ministero comporti il diritto automatico al rimborso del 50% delle spese di istruttoria.

  • Accolto
    Illegittimità della nota soprassessoria

    Il Tribunale considera la nota soprassessoria insufficiente a superare l'inerzia contestata, poiché non fornisce indicazioni precise sul termine di definizione del procedimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sul procedimento di VIA

    Il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero di adottare il provvedimento finale entro termini specifici, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 362
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 362
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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