Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all' articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 30 della legge n. 526/1982 , concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: "Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 30 della legge n. 526/1982 , concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: "Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982".