CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2337/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIUSEPPE, Presidente
PEZZULLO ROSA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16326/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AF03046 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.11
Resistente/Appellato: assente ore 10.11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto indirizzato all' Agenzia delle Entrate-Riscossione e all' Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le II Napoli, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 071/2025/000111334, ex art. 72 bis DPR 602/73 not. il 11.06.2025, per importo pari ad euro 515.958,62.
Deduce il ricorrente: la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50 co.1 D.
P.R. 602/73 per effetto di avviso nullo ed inesistente;
invero, l'Agente di Riscossione ha legittimato immotivatamente l'atto di pignoramento poiché erano decorsi inutilmente il termine di 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento a mente dell'art. 50 co.1, ma l'avviso, quale titolo esecutivo da legittimare il procedimento in questione, risulta nullo;
le somme iscritte a ruolo sono inesistenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Napoli II di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso, atteso che avverso gli atti prodromici a quello di pignoramento impugnato è stata proposta impugnazione e segnatamente, avverso l'avviso di accertamento n. TF501AF03046/2020, prodromico ed anche nei riguardi dell'estratto di ruolo e dell'intimazione di pagamento precedentemente notificata, sicchè la pretesa creditoria è divenuta definitiva.
All'odierna udienza il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che in materia di esecuzione forzata sussiste la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'atto esecutivo che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti) (cfr.Sez. U , n. 17126 del 28/06/2018, Rv. 649625 - 01), nella fattispecie si osserva che, al di là delle allegazioni del tutto generiche che caratterizzano il ricorso in esame, le censure proposte si presentano in ogni caso infondate. La resistente, nel costituirsi, ha evidenziato che gli atti prodromici al pignoramento oggetto di ricorso (cfr. avviso di accertamento n. TF501AF03046/2020 e intimazione di pagamento nr. 071202290122855/37/000) hanno costituito oggetto di impugnazioni, definite con esito negativo per il ricorrente, e segnatamente con sentenza n. 1840/2022 della CTP Napoli, Sez. 15, relativa all'avvviso di accertamento n. TF501AF03046/2020; sentenza n. 4387/2022 della CTP Napoli, Sez.
2, sull'estratto ruolo contenente il credito erariale relativo all'accertamento; sentenza n. 12298/2022 della
CTP Napoli, Sez. 37, sull'intimazione di pagamento nr. 071202290122855/37/000 relativamente al solo avviso di accertamento ad essa prodromico n. TF501AF03046/2020.
Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 10000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIUSEPPE, Presidente
PEZZULLO ROSA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16326/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AF03046 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.11
Resistente/Appellato: assente ore 10.11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto indirizzato all' Agenzia delle Entrate-Riscossione e all' Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le II Napoli, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 071/2025/000111334, ex art. 72 bis DPR 602/73 not. il 11.06.2025, per importo pari ad euro 515.958,62.
Deduce il ricorrente: la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50 co.1 D.
P.R. 602/73 per effetto di avviso nullo ed inesistente;
invero, l'Agente di Riscossione ha legittimato immotivatamente l'atto di pignoramento poiché erano decorsi inutilmente il termine di 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento a mente dell'art. 50 co.1, ma l'avviso, quale titolo esecutivo da legittimare il procedimento in questione, risulta nullo;
le somme iscritte a ruolo sono inesistenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Napoli II di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso, atteso che avverso gli atti prodromici a quello di pignoramento impugnato è stata proposta impugnazione e segnatamente, avverso l'avviso di accertamento n. TF501AF03046/2020, prodromico ed anche nei riguardi dell'estratto di ruolo e dell'intimazione di pagamento precedentemente notificata, sicchè la pretesa creditoria è divenuta definitiva.
All'odierna udienza il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che in materia di esecuzione forzata sussiste la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'atto esecutivo che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti) (cfr.Sez. U , n. 17126 del 28/06/2018, Rv. 649625 - 01), nella fattispecie si osserva che, al di là delle allegazioni del tutto generiche che caratterizzano il ricorso in esame, le censure proposte si presentano in ogni caso infondate. La resistente, nel costituirsi, ha evidenziato che gli atti prodromici al pignoramento oggetto di ricorso (cfr. avviso di accertamento n. TF501AF03046/2020 e intimazione di pagamento nr. 071202290122855/37/000) hanno costituito oggetto di impugnazioni, definite con esito negativo per il ricorrente, e segnatamente con sentenza n. 1840/2022 della CTP Napoli, Sez. 15, relativa all'avvviso di accertamento n. TF501AF03046/2020; sentenza n. 4387/2022 della CTP Napoli, Sez.
2, sull'estratto ruolo contenente il credito erariale relativo all'accertamento; sentenza n. 12298/2022 della
CTP Napoli, Sez. 37, sull'intimazione di pagamento nr. 071202290122855/37/000 relativamente al solo avviso di accertamento ad essa prodromico n. TF501AF03046/2020.
Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 10000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.