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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 3948/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BUSCEMI MARIA VITTORIA in sostituzione dell'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente nonché
l'avv. ACCARDI MARIE CLAIRE in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3948 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO LORENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione di reversibilità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di al percepimento della Parte_1
pensione di reversibilità della di lei madre dalla data della Persona_1
domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_3
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 15/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di aver presentato in data 14.02.2023 , domanda n. 2120954100161 di reversibilità della pensione della made Vitale Rosaria,(certificato n. n. 015-
5500- 30031537); che la domanda veniva respinta dall' in data 07.03.2023 poiché CP_3
l'odierna ricorrente non era stata riconosciuto inabile alla data di morte del familiare;
che veniva proposto ricorso amministrativo, rimasto inesitato;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“annullare il provvedimento di reiezione del 07.03.2023 dell' e per CP_3
l'effetto riconoscere il diritto dell'odierna istante ad ottenere dalla data della domanda la reversibilità della pensione certificato n. n. 015-5500-
30031537 della madre, signora , nata a [...] il [...] Persona_1
ed ivi deceduta il 15.01.2023 Cod. Fisc. ”. C.F._1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, reiterando le ragioni del diniego della domanda amministrativa, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Il figlio maggiorenne invalido, ancorché titolare della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore (pensionato o lavoratore). Per poter ambire alla prestazione è necessario l'accertamento del più stringente requisito sanitario richiesto dall'articolo 8 della legge 222/1984 e cioè l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.
Non essendo pertanto sufficiente la sola inabilità civile eventualmente riconosciuta dalla CMI in sede di concessione di prestazioni d'invalidità.
3 Il giudizio quindi, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto,
"in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (cfr: ex multis Cass. n. 26181 del 2016).
Ciò premesso, disposta CTU medico legale al fine di stabilire la sussistenza dei requisiti richiesta dalla prefata L. 222/1984, la consulente incaricata ha così concluso la propria relazione: “ Parte_1
(RG. N° 3948/24), nata a [...] l'[...] e residente a [...]
[...]
(Pa) in via Cortile Colombo n. 9, è affetta da: “Disturbo schizoaffettivo cronico con periodiche riesacerbazioni e disturbi delle relazioni sociali in soggetto con sindrome metabolica”. Tali infermità permettono di considerala totalmente inabile al lavoro pertanto meritevole della pensione di reversibilità dalla data della domanda (14.02.2023”.
Il ricorso va quindi accolto come in domanda, dichiarando il diritto della ricorrente al percepimento della pensione di reversibilità della di lei madre
. Persona_1
A tale consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici. Le patologie riscontrate dalla consulente mostrano con chiarezza che la ricorrente doveva considerarsi già inabile al momento del decesso di . Persona_1
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 3948/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BUSCEMI MARIA VITTORIA in sostituzione dell'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente nonché
l'avv. ACCARDI MARIE CLAIRE in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3948 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO LORENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione di reversibilità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di al percepimento della Parte_1
pensione di reversibilità della di lei madre dalla data della Persona_1
domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_3
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 15/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di aver presentato in data 14.02.2023 , domanda n. 2120954100161 di reversibilità della pensione della made Vitale Rosaria,(certificato n. n. 015-
5500- 30031537); che la domanda veniva respinta dall' in data 07.03.2023 poiché CP_3
l'odierna ricorrente non era stata riconosciuto inabile alla data di morte del familiare;
che veniva proposto ricorso amministrativo, rimasto inesitato;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“annullare il provvedimento di reiezione del 07.03.2023 dell' e per CP_3
l'effetto riconoscere il diritto dell'odierna istante ad ottenere dalla data della domanda la reversibilità della pensione certificato n. n. 015-5500-
30031537 della madre, signora , nata a [...] il [...] Persona_1
ed ivi deceduta il 15.01.2023 Cod. Fisc. ”. C.F._1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, reiterando le ragioni del diniego della domanda amministrativa, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Il figlio maggiorenne invalido, ancorché titolare della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore (pensionato o lavoratore). Per poter ambire alla prestazione è necessario l'accertamento del più stringente requisito sanitario richiesto dall'articolo 8 della legge 222/1984 e cioè l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.
Non essendo pertanto sufficiente la sola inabilità civile eventualmente riconosciuta dalla CMI in sede di concessione di prestazioni d'invalidità.
3 Il giudizio quindi, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto,
"in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (cfr: ex multis Cass. n. 26181 del 2016).
Ciò premesso, disposta CTU medico legale al fine di stabilire la sussistenza dei requisiti richiesta dalla prefata L. 222/1984, la consulente incaricata ha così concluso la propria relazione: “ Parte_1
(RG. N° 3948/24), nata a [...] l'[...] e residente a [...]
[...]
(Pa) in via Cortile Colombo n. 9, è affetta da: “Disturbo schizoaffettivo cronico con periodiche riesacerbazioni e disturbi delle relazioni sociali in soggetto con sindrome metabolica”. Tali infermità permettono di considerala totalmente inabile al lavoro pertanto meritevole della pensione di reversibilità dalla data della domanda (14.02.2023”.
Il ricorso va quindi accolto come in domanda, dichiarando il diritto della ricorrente al percepimento della pensione di reversibilità della di lei madre
. Persona_1
A tale consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici. Le patologie riscontrate dalla consulente mostrano con chiarezza che la ricorrente doveva considerarsi già inabile al momento del decesso di . Persona_1
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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