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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
OR TO IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5204/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DI MONTE DANIELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. Nulla viene previsto circa l'affidamento del figlio , oggi maggiorenne. Persona_3
3. Il padre potrà godere della presenza dei figli almeno due sere a settimana, normalmente il martedì ed il giovedì, dalle 18.00 alle 21.30, oltre ai week end alternati dal sabato mattina alle 12.00, fino al lunedì quando il padre la riporterà dalla madre. Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori. Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite padre-figli anche quotidiane, nel preminente interesse della prole.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere i figli con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I coniugi concorderanno di anno in anno tale periodo.
6. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo mensile di € Pt_1 Pt_2 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 230,00 (euro duecentotrenta/00) a Persona_3 titolo di contributo per il mantenimento del figlio nonché l'importo mensile Per_1 di € 230,00 (euro duecentotrenta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e così complessivamente € 700,00 mensili, da versare entro il Per_2 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
7. Il padre si obbliga altresì a corrispondere alla madre, nella misura del 50%, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive sostenute per i figli, purché documentate e preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
8. Le parti godranno dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno.
9. Stante l'indipendenza economica di entrambe le parti, le stesse rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
10. La casa familiare, sita in Medole (MN), via Sabbionare, n. 50/A, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Pt_2
11. La sig.ra si farà carico di tutte le utenze relative alla casa familiare, Pt_2 nonché di ogni spesa comunque afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
12. Con riferimento agli importi riconducibili alla casa familiare, come indicati al punto 13 della separazione, si evidenzia quanto segue. Ad oggi la sig.ra Pt_2 è ancora debitrice del sig. , dell'importo di € 15.000. La sig.ra si Pt_1 Pt_2 impegna quindi a versare tale somma alla data di vendita della casa familiare. Nel caso in cui la casa familiare non venga alienata, la sig.ra si vincola in Pt_2 ogni caso a corrispondere l'importo di € 15.000,00 in favore del sig. , al Pt_1 momento del decesso del padre sig. Persona_4
13. Ciascuna parte rimarrà titolare dei propri rapporti finanziari e delle
2 autovetture, come in narrativa.
14. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
15. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i figli minori.
16. Le spese legali verranno corrisposte integralmente dal sig. . … (omissis) Pt_1
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MONTICHIARI (BS) il 20/05/2006 ed ivi iscritto al numero 7, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTICHIARI di annotare la
3 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
AS De UC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
OR TO IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5204/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DI MONTE DANIELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. Nulla viene previsto circa l'affidamento del figlio , oggi maggiorenne. Persona_3
3. Il padre potrà godere della presenza dei figli almeno due sere a settimana, normalmente il martedì ed il giovedì, dalle 18.00 alle 21.30, oltre ai week end alternati dal sabato mattina alle 12.00, fino al lunedì quando il padre la riporterà dalla madre. Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori. Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite padre-figli anche quotidiane, nel preminente interesse della prole.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere i figli con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I coniugi concorderanno di anno in anno tale periodo.
6. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo mensile di € Pt_1 Pt_2 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 230,00 (euro duecentotrenta/00) a Persona_3 titolo di contributo per il mantenimento del figlio nonché l'importo mensile Per_1 di € 230,00 (euro duecentotrenta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e così complessivamente € 700,00 mensili, da versare entro il Per_2 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
7. Il padre si obbliga altresì a corrispondere alla madre, nella misura del 50%, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive sostenute per i figli, purché documentate e preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
8. Le parti godranno dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno.
9. Stante l'indipendenza economica di entrambe le parti, le stesse rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
10. La casa familiare, sita in Medole (MN), via Sabbionare, n. 50/A, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Pt_2
11. La sig.ra si farà carico di tutte le utenze relative alla casa familiare, Pt_2 nonché di ogni spesa comunque afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
12. Con riferimento agli importi riconducibili alla casa familiare, come indicati al punto 13 della separazione, si evidenzia quanto segue. Ad oggi la sig.ra Pt_2 è ancora debitrice del sig. , dell'importo di € 15.000. La sig.ra si Pt_1 Pt_2 impegna quindi a versare tale somma alla data di vendita della casa familiare. Nel caso in cui la casa familiare non venga alienata, la sig.ra si vincola in Pt_2 ogni caso a corrispondere l'importo di € 15.000,00 in favore del sig. , al Pt_1 momento del decesso del padre sig. Persona_4
13. Ciascuna parte rimarrà titolare dei propri rapporti finanziari e delle
2 autovetture, come in narrativa.
14. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
15. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i figli minori.
16. Le spese legali verranno corrisposte integralmente dal sig. . … (omissis) Pt_1
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MONTICHIARI (BS) il 20/05/2006 ed ivi iscritto al numero 7, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTICHIARI di annotare la
3 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
AS De UC
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