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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11628 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: “solo danni a cose” vertente
TRA
(codice fiscale: ), Sig. ra (codice fiscale: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e Sig. ra (codice fiscale: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Fausto Ibello (C.F.: , giusta procura alle liti in atti, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito in Avesa (CE) alla Via Tiziano n. 2
- attori-
CONTRO
Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_1 C.F._5
Via Porta Lodi n. 3 cap. 20900, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Posillipo n. 239 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Persico (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
-convenutoi-
E
Sig.ra , nata a [...] in data [...] C.F. , residente in [...]Parte_4 C.F._7
(CE) alla Via Vito di Jasi n.13 e il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...], nella qualità di eredi C.F._8 Persona_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati, assistiti
[...] C.F._9
e difesi, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Giampaolo Persico con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli alla Via Posillipo 239
-interventori-
NONCHE'
Sig. nato a [...] il [...] (C.F.: ), anche nella qualità di titolare CP_3 C.F._10 dell'omonima impresa individuale, corrente in Parete (CE) alla via E. De Amicis, n° 9, rappresentato e difeso dall'avv. Mottola Francesco (C.F.: del Foro di Napoli Nord e con questi elettivamente C.F._11 domiciliato in Parete (CE) alla via San Giuseppe Lavoratore, n° 37, giusta procura in atti
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2021, i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i sig.ri e per sentirli condannare, previa Controparte_1 Persona_1 dichiarazione di responsabilità nella causazione dei danni, al risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di loro proprietà nonché al rimborso delle spese di CTU ed al pagamento delle spese legali.
A fondamento delle proprie pretese esponevano di essere proprietari dell'immobile sito in Aversa, Piazzetta
Pirozzi alla Via Vito di Jasi n. 13, destinato a privata abitazione, ubicato al settimo piano della scala “B” (catasto fabbricati del Comune di Aversa foglio 7, particella 176, sub 77, categoria A2). Sullo stesso piano dello stesso edificio insisteva l'immobile di proprietà del sig. , adibito a privata abitazione, in uso al genitore Controparte_1
. Persona_1
L'immobile dei ricorrenti e era posto accanto ed in aderenza dell'immobile di proprietà del Pt_1 Parte_2 sig. , mentre l'immobile della ricorrente era posto al piano inferiore (sesto piano), Controparte_1 Parte_3 sottostante all'appartamento del sig. . Orbene, esponeva che dal mese di Agosto 2020 negli CP_1 appartamenti degli attori si manifestavano infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del sig. CP_1
ed in particolare, la parete di confine tra l'appartamento del sig. e l'appartamento dei
[...] Controparte_1 ricorrenti presentava vistose macchie d'umidità ad una altezza di circa 30 / 40 cm. dal Parte_5 calpestio mentre l'appartamento di proprietà della ricorrente , posto al 6° piano della scala B, sottostante Pt_3
a quello del sig. , presentava gravi infiltrazioni di acqua che interessavano l'intero soffitto e Controparte_1 parte della parete della camera da letto, nonché del soffitto di un bagno asservito all'appartamento, costringendo la sig.ra alla posa di appositi contenitori atti a raccogliere l'acqua che scendeva copiosa. Pt_3
Deducevano, altresì, che tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2020, i ricorrenti , nel Parte_6 contraddittorio con un tecnico di fiducia del Sig. ed alla presenza dell'amministratore di condominio CP_1 ove erano presenti gli immobili menzionati, cercarono di individuare e rimuovere la causa delle infiltrazioni, individuandone il motivo in un malfunzionamento dell'impianto idrico asservito all'appartamento del Sig.
. Controparte_1 In conseguenza di tanto, le parti concordavano che, dopo due giorni operari e tecnici incaricati, sarebbero intervenuti per la risoluzione delle problematiche ma così non fu, in quanto nessuno si presentò vanificando il tentativo di risoluzione bonaria della controversia.
Venne, pertanto, instaurato dagli odierni attori procedimento ex art. 696 c.p.c. dinanzi a Codesto Tribunale per la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare l'entità dei danni subiti dall'immobile, il quale accertò: “la presenza di pregresse infiltrazioni negli ambienti indicati dai ricorrenti nonché la presenza di muffe, macchie, aloni, con buona probabilità dovute ad una otturazione dello scarico condensa del condizionatore della cucina
e una mancata impermeabilizzazione del piatto doccia e rivestimento ceramico”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Persona_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso avvio della procedura di mediazione, contestavano le conclusioni della comparsa conclusionale + e c. nonché l'espletamento Pt_1 Parte_2 Pt_3 CP_1 dell'accertamento tecnico espletato nell'ambito della procedura per ATP in quanto contenuto in formule dubitative e probabilistiche.
Contestavano la possibilità che le infiltrazioni lamentate dalla (il cui appartamento è collocato al piano Pt_3 sottostante all'appartamento dei coniugi ) provenissero da tale ultimo appartamento, nel Parte_6 quale da poco erano terminati lavori di ristrutturazione. Chiedevano, altresì, di estendere il contraddittorio alla ditta individuale Cecere, impresa che aveva eseguito lavori edili all'interno del proprio appartamento, ciò al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Veniva accolta l'istanza di chiamata in causa e, per l'effetto, l'udienza di prima comparizione veniva rinviata al
16.09.2022.
Si costituiva, pertanto, in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, il quale contestava, CP_3
l'attendibilità del giudizio probabilistico espresso dal CTU il quale, invece, avrebbe dovuto pronunciare un giudizio connotato dall' “assoluta certezza” chiedeva eseguirsi accertamenti invasivi all'interno dell'appartamento dei coniugi - e concludeva affinché venisse dichiarata la nullità della Pt_1 Parte_2 relazione del CTU e, di conseguenza, l'improcedibilità della domanda degli attori , e . Pt_1 Parte_2 Pt_3
A seguito del decesso del Sig. intervenivano nel giudizio, in qualità di eredi, la sig.ra Persona_1 [...]
e il sig. . Pt_4 Controparte_2
Ritenutane la necessità veniva disposta una integrazione delle indagini peritali mediante l'esecuzione di saggi tecnici conferendo incarico all'Ing. , il quale depositava elaborato peritale, compiutamente Persona_2 rispondendo ai quesiti ivi formulati.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisone, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024, la stessa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc.
2. Nel merito Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che
è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n.
20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno
(Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la prospettazione attorea, ossia la sussistenza di danni alla proprietà dei Sig.ri , Parte_1
e , a seguito delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di Parte_2 Parte_3 proprietà dei convenuti, è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio. L'elaborato peritale a firma dell'ingegnere Ing. il quale, logicamente argomentato ed Persona_2 esaustivamente motivato è fatto proprio dallo scrivente, ha accertato che: “Lo studio del caso in esame, eseguito tenendo costantemente presente le produzioni di parte e tutto quanto emerso dai sopralluoghi in sito, con particolare riferimento agli esiti delle indagini strumentali, ha permesso di rispondere, ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice, in maniera rigorosa e completa. Le operazioni peritali hanno rilevato e confermato la persistenza, di macchie, aloni, striature e muffe, addebitabili ad una pregressa ed attuale infiltrazione di acqua di scarico, proveniente dal bagno della parte resistente,
. Le condizioni delle pareti e dei soffitti risultano notevolmente peggiorate rispetto Parte_7 all'epoca dell'ATP. Le indagini strumentali, eseguiti dall'ausiliaria Baxsa S.r.l., rilevano il fenomeno infiltrativo ancora in atto. I danni lamentati da parte attrice, sono conseguenza di perdita di acqua di scarico del piatto doccia, attraverso la piletta, la presenza poi di residui grassosi nella tubazione dello scarico condensa conferma che ulteriori infiltrazioni sono avvenute nel passato e ancora possono avvenire, dal rigurgito delle “acque usate” di provenienza lavandino/lavastoviglie/lavatrice, all'altezza dell'innesto dello scarico condensa stesso, allorquando lo stesso si ottura. A parere dello scrivente, le otturazioni a cui è soggetta la tubazione proveniente dalla cucina, che ha determinato pregresse perdite a cui si aggiungono quelle attuali dello scarico doccia, sono dovute ad un impianto idrico di scarico mal concepito dalla ditta esecutrice. occorreva tenere separati l'impianto di scarico del bagno da quello della cucina. A parere del sottoscritto si configura difetto/vizio dell'opera. I CTP delle parti, ha fatto pervenire, a riscontro della bozza di perizia inviata, proprie osservazioni. al §§ d. osservazioni dei consulenti di parte - sintetica valutazione è stato dato conto delle stesse, in uno ad una sintetica valutazione.
Ebbene, da quanto esposto, emerge la responsabilità del convenuto nonché degli Controparte_1 interventori e , nella qualità di eredi i quali, Parte_4 Controparte_2 Persona_1 peraltro, hanno diritto ad essere manlevati dal terzo chiamato in causa nella qualità di CP_3 titolare dell'omonima impresa individuale.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, , e Controparte_1 Parte_4 [...]
vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 1.942,50 a titolo di risarcimento danni ed in favore di della
[...] Parte_3 somma di € 1.837,50.
Infine, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Devono altresì essere corrisposte le somme anticipate per l'accertamento in sede di ATP in misura di
€. 2712,90 in favore di e e di €. 2712,90 in favore di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 importi, quest'ultimi, da porre a carico solidalmente di nonché degli interventori Controparte_1
e , nella qualità di eredi , con diritto ad essere Parte_4 Controparte_2 Persona_1 manlevati dal terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale.
3. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio sostenute in sede di ATP e nel presente giudizio (ivi comprese quelle per l'espletata mediazione documentate in atti) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i; peraltro, stante la dichiarazione del procuratore costituito per parte attrice, va disposta la distrazione in favore dello stesso delle spese legali liquidate per il presente giudizio.
Rispetto ad ogni esborso va riconosciuto in favore di , e Controparte_1 Parte_4 [...]
, nella qualità di eredi , il diritto ad essere manlevati dal terzo chiamato CP_2 Persona_1 in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. CP_3
In applicazione del medesimo principio vengono poste a carico di nella qualità di titolare CP_3 dell'omonima impresa individuale le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
Infine, il terzo chiamato nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale va CP_3 condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti , Controparte_1 Parte_4
e , nella qualità di eredi , liquidate come da dispositivo. Controparte_2 Persona_1
P.Q.M
Il Tribunale Di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 pagamento in favore degli attori coniugi dell'importo di € 1.942,50 Parte_8
a titolo di risarcimento danni ed in favore di della somma di € 1.837,50 oltre interessi Parte_3 al tasso legale dalla data dell'evento e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto- e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
3. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 pagamento in favore degli attori coniugi – e di degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 interessi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata all'attualità dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 refusione delle somme anticipate per l'accertamento in sede di ATP in misura di €. 2712,90 in favore di e e di €. 2712,90 in favore di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
5. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 refusione delle spese di lite sostenute in sede di ATP per €. 1.200,00 in favore di – Parte_1 [...]
e di €. 1.200,00 in favore di;
Parte_2 Parte_3
6. condanna , e , in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 delle spese di lite sostenute da – e nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio che si liquidano complessivamente in €. 350,00 per esborsi ed in €. 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
7. pone definitivamente a carico del terzo chiamato in causa nella qualità di titolare CP_3 dell'omonima impresa individuale le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
8. condanna il terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale a tenere indenne e manlevare di ogni esborso sostenuto da , Controparte_1 [...]
e ; Pt_4 Controparte_2
9. condanna il terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale alla refusione delle spese di lite sostenute da , e Controparte_1 Parte_4 [...]
che si liquidano complessivamente in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.1.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11628 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: “solo danni a cose” vertente
TRA
(codice fiscale: ), Sig. ra (codice fiscale: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e Sig. ra (codice fiscale: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Fausto Ibello (C.F.: , giusta procura alle liti in atti, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito in Avesa (CE) alla Via Tiziano n. 2
- attori-
CONTRO
Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_1 C.F._5
Via Porta Lodi n. 3 cap. 20900, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Posillipo n. 239 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Persico (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
-convenutoi-
E
Sig.ra , nata a [...] in data [...] C.F. , residente in [...]Parte_4 C.F._7
(CE) alla Via Vito di Jasi n.13 e il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...], nella qualità di eredi C.F._8 Persona_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati, assistiti
[...] C.F._9
e difesi, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Giampaolo Persico con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli alla Via Posillipo 239
-interventori-
NONCHE'
Sig. nato a [...] il [...] (C.F.: ), anche nella qualità di titolare CP_3 C.F._10 dell'omonima impresa individuale, corrente in Parete (CE) alla via E. De Amicis, n° 9, rappresentato e difeso dall'avv. Mottola Francesco (C.F.: del Foro di Napoli Nord e con questi elettivamente C.F._11 domiciliato in Parete (CE) alla via San Giuseppe Lavoratore, n° 37, giusta procura in atti
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2021, i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i sig.ri e per sentirli condannare, previa Controparte_1 Persona_1 dichiarazione di responsabilità nella causazione dei danni, al risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di loro proprietà nonché al rimborso delle spese di CTU ed al pagamento delle spese legali.
A fondamento delle proprie pretese esponevano di essere proprietari dell'immobile sito in Aversa, Piazzetta
Pirozzi alla Via Vito di Jasi n. 13, destinato a privata abitazione, ubicato al settimo piano della scala “B” (catasto fabbricati del Comune di Aversa foglio 7, particella 176, sub 77, categoria A2). Sullo stesso piano dello stesso edificio insisteva l'immobile di proprietà del sig. , adibito a privata abitazione, in uso al genitore Controparte_1
. Persona_1
L'immobile dei ricorrenti e era posto accanto ed in aderenza dell'immobile di proprietà del Pt_1 Parte_2 sig. , mentre l'immobile della ricorrente era posto al piano inferiore (sesto piano), Controparte_1 Parte_3 sottostante all'appartamento del sig. . Orbene, esponeva che dal mese di Agosto 2020 negli CP_1 appartamenti degli attori si manifestavano infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del sig. CP_1
ed in particolare, la parete di confine tra l'appartamento del sig. e l'appartamento dei
[...] Controparte_1 ricorrenti presentava vistose macchie d'umidità ad una altezza di circa 30 / 40 cm. dal Parte_5 calpestio mentre l'appartamento di proprietà della ricorrente , posto al 6° piano della scala B, sottostante Pt_3
a quello del sig. , presentava gravi infiltrazioni di acqua che interessavano l'intero soffitto e Controparte_1 parte della parete della camera da letto, nonché del soffitto di un bagno asservito all'appartamento, costringendo la sig.ra alla posa di appositi contenitori atti a raccogliere l'acqua che scendeva copiosa. Pt_3
Deducevano, altresì, che tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2020, i ricorrenti , nel Parte_6 contraddittorio con un tecnico di fiducia del Sig. ed alla presenza dell'amministratore di condominio CP_1 ove erano presenti gli immobili menzionati, cercarono di individuare e rimuovere la causa delle infiltrazioni, individuandone il motivo in un malfunzionamento dell'impianto idrico asservito all'appartamento del Sig.
. Controparte_1 In conseguenza di tanto, le parti concordavano che, dopo due giorni operari e tecnici incaricati, sarebbero intervenuti per la risoluzione delle problematiche ma così non fu, in quanto nessuno si presentò vanificando il tentativo di risoluzione bonaria della controversia.
Venne, pertanto, instaurato dagli odierni attori procedimento ex art. 696 c.p.c. dinanzi a Codesto Tribunale per la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare l'entità dei danni subiti dall'immobile, il quale accertò: “la presenza di pregresse infiltrazioni negli ambienti indicati dai ricorrenti nonché la presenza di muffe, macchie, aloni, con buona probabilità dovute ad una otturazione dello scarico condensa del condizionatore della cucina
e una mancata impermeabilizzazione del piatto doccia e rivestimento ceramico”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Persona_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso avvio della procedura di mediazione, contestavano le conclusioni della comparsa conclusionale + e c. nonché l'espletamento Pt_1 Parte_2 Pt_3 CP_1 dell'accertamento tecnico espletato nell'ambito della procedura per ATP in quanto contenuto in formule dubitative e probabilistiche.
Contestavano la possibilità che le infiltrazioni lamentate dalla (il cui appartamento è collocato al piano Pt_3 sottostante all'appartamento dei coniugi ) provenissero da tale ultimo appartamento, nel Parte_6 quale da poco erano terminati lavori di ristrutturazione. Chiedevano, altresì, di estendere il contraddittorio alla ditta individuale Cecere, impresa che aveva eseguito lavori edili all'interno del proprio appartamento, ciò al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Veniva accolta l'istanza di chiamata in causa e, per l'effetto, l'udienza di prima comparizione veniva rinviata al
16.09.2022.
Si costituiva, pertanto, in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, il quale contestava, CP_3
l'attendibilità del giudizio probabilistico espresso dal CTU il quale, invece, avrebbe dovuto pronunciare un giudizio connotato dall' “assoluta certezza” chiedeva eseguirsi accertamenti invasivi all'interno dell'appartamento dei coniugi - e concludeva affinché venisse dichiarata la nullità della Pt_1 Parte_2 relazione del CTU e, di conseguenza, l'improcedibilità della domanda degli attori , e . Pt_1 Parte_2 Pt_3
A seguito del decesso del Sig. intervenivano nel giudizio, in qualità di eredi, la sig.ra Persona_1 [...]
e il sig. . Pt_4 Controparte_2
Ritenutane la necessità veniva disposta una integrazione delle indagini peritali mediante l'esecuzione di saggi tecnici conferendo incarico all'Ing. , il quale depositava elaborato peritale, compiutamente Persona_2 rispondendo ai quesiti ivi formulati.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisone, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024, la stessa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc.
2. Nel merito Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che
è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n.
20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno
(Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la prospettazione attorea, ossia la sussistenza di danni alla proprietà dei Sig.ri , Parte_1
e , a seguito delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di Parte_2 Parte_3 proprietà dei convenuti, è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio. L'elaborato peritale a firma dell'ingegnere Ing. il quale, logicamente argomentato ed Persona_2 esaustivamente motivato è fatto proprio dallo scrivente, ha accertato che: “Lo studio del caso in esame, eseguito tenendo costantemente presente le produzioni di parte e tutto quanto emerso dai sopralluoghi in sito, con particolare riferimento agli esiti delle indagini strumentali, ha permesso di rispondere, ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice, in maniera rigorosa e completa. Le operazioni peritali hanno rilevato e confermato la persistenza, di macchie, aloni, striature e muffe, addebitabili ad una pregressa ed attuale infiltrazione di acqua di scarico, proveniente dal bagno della parte resistente,
. Le condizioni delle pareti e dei soffitti risultano notevolmente peggiorate rispetto Parte_7 all'epoca dell'ATP. Le indagini strumentali, eseguiti dall'ausiliaria Baxsa S.r.l., rilevano il fenomeno infiltrativo ancora in atto. I danni lamentati da parte attrice, sono conseguenza di perdita di acqua di scarico del piatto doccia, attraverso la piletta, la presenza poi di residui grassosi nella tubazione dello scarico condensa conferma che ulteriori infiltrazioni sono avvenute nel passato e ancora possono avvenire, dal rigurgito delle “acque usate” di provenienza lavandino/lavastoviglie/lavatrice, all'altezza dell'innesto dello scarico condensa stesso, allorquando lo stesso si ottura. A parere dello scrivente, le otturazioni a cui è soggetta la tubazione proveniente dalla cucina, che ha determinato pregresse perdite a cui si aggiungono quelle attuali dello scarico doccia, sono dovute ad un impianto idrico di scarico mal concepito dalla ditta esecutrice. occorreva tenere separati l'impianto di scarico del bagno da quello della cucina. A parere del sottoscritto si configura difetto/vizio dell'opera. I CTP delle parti, ha fatto pervenire, a riscontro della bozza di perizia inviata, proprie osservazioni. al §§ d. osservazioni dei consulenti di parte - sintetica valutazione è stato dato conto delle stesse, in uno ad una sintetica valutazione.
Ebbene, da quanto esposto, emerge la responsabilità del convenuto nonché degli Controparte_1 interventori e , nella qualità di eredi i quali, Parte_4 Controparte_2 Persona_1 peraltro, hanno diritto ad essere manlevati dal terzo chiamato in causa nella qualità di CP_3 titolare dell'omonima impresa individuale.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, , e Controparte_1 Parte_4 [...]
vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
dell'importo di € 1.942,50 a titolo di risarcimento danni ed in favore di della
[...] Parte_3 somma di € 1.837,50.
Infine, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Devono altresì essere corrisposte le somme anticipate per l'accertamento in sede di ATP in misura di
€. 2712,90 in favore di e e di €. 2712,90 in favore di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 importi, quest'ultimi, da porre a carico solidalmente di nonché degli interventori Controparte_1
e , nella qualità di eredi , con diritto ad essere Parte_4 Controparte_2 Persona_1 manlevati dal terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale.
3. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio sostenute in sede di ATP e nel presente giudizio (ivi comprese quelle per l'espletata mediazione documentate in atti) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i; peraltro, stante la dichiarazione del procuratore costituito per parte attrice, va disposta la distrazione in favore dello stesso delle spese legali liquidate per il presente giudizio.
Rispetto ad ogni esborso va riconosciuto in favore di , e Controparte_1 Parte_4 [...]
, nella qualità di eredi , il diritto ad essere manlevati dal terzo chiamato CP_2 Persona_1 in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. CP_3
In applicazione del medesimo principio vengono poste a carico di nella qualità di titolare CP_3 dell'omonima impresa individuale le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
Infine, il terzo chiamato nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale va CP_3 condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti , Controparte_1 Parte_4
e , nella qualità di eredi , liquidate come da dispositivo. Controparte_2 Persona_1
P.Q.M
Il Tribunale Di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 pagamento in favore degli attori coniugi dell'importo di € 1.942,50 Parte_8
a titolo di risarcimento danni ed in favore di della somma di € 1.837,50 oltre interessi Parte_3 al tasso legale dalla data dell'evento e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto- e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
3. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 pagamento in favore degli attori coniugi – e di degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 interessi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata all'attualità dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 refusione delle somme anticipate per l'accertamento in sede di ATP in misura di €. 2712,90 in favore di e e di €. 2712,90 in favore di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
5. condanna i convenuti , e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 refusione delle spese di lite sostenute in sede di ATP per €. 1.200,00 in favore di – Parte_1 [...]
e di €. 1.200,00 in favore di;
Parte_2 Parte_3
6. condanna , e , in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Parte_4 Controparte_2 delle spese di lite sostenute da – e nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio che si liquidano complessivamente in €. 350,00 per esborsi ed in €. 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
7. pone definitivamente a carico del terzo chiamato in causa nella qualità di titolare CP_3 dell'omonima impresa individuale le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
8. condanna il terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale a tenere indenne e manlevare di ogni esborso sostenuto da , Controparte_1 [...]
e ; Pt_4 Controparte_2
9. condanna il terzo chiamato in causa nella qualità di titolare dell'omonima impresa CP_3 individuale alla refusione delle spese di lite sostenute da , e Controparte_1 Parte_4 [...]
che si liquidano complessivamente in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.1.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo