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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2212/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2212/2022, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CESSIONE DEI CREDITI”.
TRA
1) nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) , nata in [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi congiuntamente, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. P. Giorgio Middione (C.F.
) e dall'Avv. Amedeo Cumella (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 92;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri Controparte_1
n. 1 (C.F. e P.I. Reg. Imprese di Treviso n. ; e, per essa, in P.IVA_1 Parte_3 persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16 (P.I. e C.F. , rappresentata P.IVA_2 e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Calogero Alaimo (C.F. ), ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Privitera, sito in Catania, Via Francesco Riso n. 95;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, e depositato in data 27.12.2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 in persona del l.r.p.t., e, per essa, in persona del Controparte_1 Parte_3
l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 354/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 03/04.10.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1427/2022,
e regolarmente notificato agli opponenti il 17.11.2022, contenente l'ingiunzione al pagamento solidale da parte loro (il primo quale debitore principale, la seconda quale coobbligata) della somma
1 di € 19.177,57, oltre interessi come da domanda nei limiti di legge, ed oltre le spese del procedimento monitorio, quantificate in € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per onorari, nonché accessori di legge.
1.2. Il procedimento monitorio era stato introdotto dalla stessa parte opposta, in quanto acquirente, a seguito di una catena di tre cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione consecutive, di un credito originariamente vantato da (cessioni: da questa a poi da Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima a poi da quest'ultima all'odierna opposta), e nascente dal contratto Controparte_4 di finanziamento n. 45476259, sottoscritto dagli opponenti (il primo come debitore principale, la seconda quale garante coobbligata) in data 27.02.2012, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili dell'importo unitario di € 306,00. Rapporto che, al tempo del ricorso monitorio, aveva un saldo negativo a carico degli obbligati per € 19.177,57. Di cui dunque la parte opposta aveva domandato il pagamento, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ed oltre spese e compensi del giudizio monitorio.
1.3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte opponente faceva valere i seguenti motivi di opposizione:
1) in primo luogo, il difetto di legittimazione di parte opposta, deducendosi carenza di sufficiente prova di ricomprensione del credito ceduto nelle cessioni in blocco a seguito delle quali quella parte lo avrebbe acquistato;
2) in secondo luogo, la nullità dell'atto di cessione del credito, in quanto le cessioni in blocco non sarebbero mai state notificate agli opponenti;
3) in terzo luogo, la prescrizione del credito ingiunto, in quanto avrebbe fatto riferimento solo ad interessi, e dunque sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., non essendo stati mai notificati atti interruttivi della prescrizione;
4) in quarto luogo, la nullità del decreto opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di prova scritta ex art. 634 c.p.c., mancando un estratto autentico delle scritture contabili, e d'altronde non essendosi prodotto a sostegno della pretesa un vero e proprio estratto conto;
5) in quinto luogo, la nullità per vessatorietà ex art. 33 comma 2 lett. f) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora, delle spese e delle penali per ritardo nei pagamenti, in quanto ritenute foriere di un eccessivo squilibrio a carico del consumatore;
con conseguente, al limite, obbligo di pagamento solo della sorte capitale;
6) come conseguenza, traendo che la sorte capitale di cui al contratto sarebbe già stata pagata, ed accennandosi altresì all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello previsto dalla legge, la non debenza di alcunché;
1.4. Gli opponenti domandavano pertanto, gradatamente per le ragioni sopra dedotte, la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte opposta, sui motivi di opposizione, ordinatamente deduceva:
1) sul difetto di legittimazione, la sufficiente specificità degli avvisi di cessione nell'individuare le categorie dei crediti ceduti;
2) sulla nullità delle cessioni per mancata notifica, la sufficienza in tal senso della pubblicazione in G.U.R.I. ex art. 58 T.U.B., che tiene luogo della notifica di cui all'art. 1264 c.c.;
2 3) sulla prescrizione, che per gli interessi da mutuo il termine è decennale (e non quinquennale) ed in ogni caso l'importo ingiunto non è composto solamente da interessi, ma anche da una quota di capitale;
4) sulla prova scritta, la sufficienza della documentazione prodotta in ordine alla prova del credito;
5) sulle clausole vessatorie, l'assenza di vessatorietà (trattandosi di ordinarie clausole contrattuali applicate nei rapporti con la clientela), e comunque la specifica approvazione per iscritto delle stesse ad opera dei clienti;
6) in ordine all'ultimo motivo di opposizione, l'assenza di usura, nonché di qualunque altro possibile vizio in ordine alla pretesa creditoria;
2.2. Pertanto, domandava, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, e vittoria di spese e compensi di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto con ordinanza del 19.10.2023, e svolta infruttuosamente la prescritta procedura di mediazione, con ordinanza del 13.06.2024 si procedeva alle acquisizioni documentali delle parti, e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni
(mancando istanze di prova costituenda). Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024. Quindi, con ordinanza del 19.12.2024 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 10.03.2025.
§§§
1.1. È opportuno anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.
c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del
12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Il giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile. In ogni caso, preliminarmente al profilo probatorio, va sempre tenuto in considerazione anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., sul c.d. principio di non contestazione, il cui primo comma, come novellato dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69, stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
1.2. Ora, già in sede monitoria, per quanto qui di interesse, il creditore opposto ha prodotto già una ampia base documentale della pretesa fatta valere, data dalle seguenti:
a) il contratto fonte del rapporto (all. 4, come tale non contestato, tant'è che sarà prodotto pure da parte opponente all'all. 3 dell'opposizione), regolarmente sottoscritto sia dal (quale Parte_1 debitore principale), sia dalla (quale coobbligata), in data 27.02.2012; unitamente alla Pt_2 comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento (all. 5);
b) l'estratto conto del prestito (all. 7, e prodotto anche da parte opponente all'all. 4 all'opposizione, e sul quale poi cfr. il successivo par. 2.4.), che appare completo, in quanto ha decorrenza 01.04.2012
3 (quindi del tutto compatibile con la copertura dall'origine del rapporto), per giungere al 28.02.2018
(ossia, ragionevolmente, come si dirà subito in seguito, data posta in immediata prossimità della prima cessione in blocco);
c) le raccomandate, con ricezione del 16.12.2016, di comunicazione ai debitori di cessazione dal beneficio del termine per morosità nei pagamenti (all. 6A e 6B);
d) gli estratti delle tre G.U.R.I. relativi alle tre cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione, in forza delle quali il credito è transitato, nell'ordine, a Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_1
2. Ciò detto, a questo punto è possibile esaminare i motivi di opposizione, nell'ordine in cui sono stati proposti.
2.1.1. Sul primo motivo di opposizione, si ricorda anzitutto che a livello normativo, l'art. 58, commi
2-4-7 T.U.B. prevede sulle cessioni in blocco dei crediti che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.”
2.1.2. Sul tema specifico inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, si osserva quanto segue. È sì vero anzitutto che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass.
Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ. Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del
22/02/2022; e Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023.). Ma è altrettanto vero che già Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3 – Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
4 2.1.3. Ciò detto, l'esame dei tre avvisi di cessione in G.U.R.I. prodotti consente di ritenere ben sufficientemente analitico il grado di dettaglio delle caratteristiche dei crediti ceduti, in base a quanto sopra statuito dalla giurisprudenza, in quanto:
a) il primo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 37 del 29.03.2018) è estremamente analitico, facendo riferimento a “crediti pecuniari non-performing, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario, derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il "Contratto di Cessione"), in virtu' del quale ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni (collettivamente, i "Crediti"), con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purche' detti Crediti, alla data del 28 febbraio 2018, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: […]”, seguendo l'indicazione di ben 7 criteri (dalla lett. a) alla lett. g), alla cui lettura si rimanda), e ai quali poi seguono altrettanto analitiche esclusioni di categorie (ossia ben 13 categorie escluse, dal punto i) al punto xiii), con altrettanta analitica precisione);
b) il secondo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 93 del 08.08.2019), dopo una clausola del tipo di quella precedente, individua tra le categorie di crediti ceduti, tra gli altri, proprio i “crediti acquistati dal
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 20 marzo 2018 Controparte_2 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 29 marzo 2018, Parte II;
”
c) il terzo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 141 del 30.11.2019) fa lo stesso in quanto, sempre dopo una clausola del tipo di quella di cui al punto a), opera lo stesso rimando di cui alla G.U.R.I. precedente, alla lettera i);
2.1.4. Pertanto, ritenendo alquanto sufficiente l'analitica individuazione delle categorie di crediti ceduti, non è necessario soddisfare il presupposto alternativo della prova specifica della ricomprensione del singolo credito (ad es. individuato tramite un apposito NDG) nella cessione in blocco. Con la conseguenza che il motivo di opposizione risulta già in forza di ciò infondato e dunque da rigettare.
2.2. Il secondo motivo di opposizione è al contempo: infondato, in quanto la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. (già riportata sopra al par. 2.1.1.) prevede che la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.R.I. produce esso stesso l'effetto di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto (ed anzi, anche a non volerla ammettere, avrebbe valenza di notifica in tal senso la stessa notifica del ricorso con il decreto monitorio, cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
(Rv. 629429 - 01)); oltre che non centrato nelle sue conseguenze giuridiche, in quanto, anche ove non vi fosse stato l'effetto di comunicazione legale al debitore ceduto, la conseguenza non sarebbe comunque mai la nullità della cessione, bensì semplicemente l'opponibilità al cessionario dell'eventuale pagamento fatto in buona fede al cedente. Ipotesi che dunque non è confacente al caso di specie, poiché non è in contestazione una situazione di questo tipo.
2.3. Il terzo motivo di opposizione è infondato per i seguenti due profili correlati.
2.3.1. In primo luogo, come da contratto ed estratto conto già prodotti da parte opposta nel monitorio, ed ancora più dettagliatamente come da piano da ammortamento prodotto da questa in allegato alla
5 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si ha che il prestito per cui è causa prevedeva il pagamento di 120 rate costanti. Con metodo di ammortamento, dunque, che contempla in ciascuna rata una quota di capitale ed una quota di interessi. Con la conseguenza che allora il debito residuo è almeno in parte ancora di capitale, e dunque certamente allora non è centrata l'eccezione, che si basa sull'erroneo presupposto che si tratterebbe soltanto di interessi.
2.3.2. In secondo luogo, allora, è applicabile la giurisprudenza da ultimo espressa da Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01), per la quale “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994
(Rv. 485201 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01) Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013 (Rv. 627853 – 01)). Con la conseguenza allora dell'infondatezza dell'eccezione posta a fondamento del motivo.
2.4. Il quarto motivo di opposizione è infondato.
2.4.1. Anzitutto, in quanto ampiamente superato dalla documentazione di cui si disponeva già dal monitorio, ulteriormente integrata in sede di giudizio di opposizione dal piano di ammortamento.
Documenti che forniscono una base analitica e solida relativamente sia all' an sia al quantum debeatur.
2.4.2. Si ricorda inoltre, in relazione alla doglianza relativa alla mancanza di estratto autentico delle scritture contabili nel monitorio, che essa è stata comunque resa non necessaria dalla stessa produzione del contratto, dell'atto di erogazione, e dell'estratto conto. E ciò in quanto comunque l'elenco delle prove scritte di cui all'art. 634 c.p.c. non è da intendersi tassativo poiché “Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 13429 del
09/10/2000 (Rv. 540892 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001 (Rv. 550316 -
01))
2.4.3. Sull'estratto conto prodotto, si rammenta che esso non è mero saldaconto, in quanto non si tratta di una dichiarazione sintetica ex art. 50 T.U.B. del semplice saldo, bensì di una serie di scritturazioni analitiche in relazione al rapporto per cui è causa, nel corso del suo svolgimento sin dall'origine e fino alla data della cessione, che reca indicazioni dettagliate e variegate in ordine ai vari eventi da cui era interessato il rapporto (quali: rate pagate, rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, rate a scadere e non pagate dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, costi di gestione del finanziamento, comprensivi degli interessi di mora).
2.4.4. Così come del tutto sfornita di base normativa è l'eccezione per cui, al fine di far valere il credito, si sarebbe dovuta dare prova dell'invio periodico degli estratti conto ai clienti.
2.5. Il quinto motivo di opposizione è infondato.
6 2.5.1. Preliminarmente (come correttamente rileva parte opposta) anzitutto v'è la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. in relazione al richiamo in blocco delle clausole indicate come appartenenti a tale categoria (cfr. pag. 4 del file relativo al contratto). Ciò che è sufficiente ad integrare il requisito formale della specifica approvazione per iscritto richiesto dalla legge, anche in mancanza di una sottoscrizione per ciascuna clausola (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 22984 del 11/11/2015 (Rv. 637763 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018
(Rv. 649843 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102 - 01)).
2.5.2. In quanto però, comunque, le parti sottoscrittrici sono dei consumatori (e dunque le clausole vessatorie, pure specificamente approvate per iscritto, sarebbero nulle, in base alla disciplina di cui agli artt. 33 e ss. C. Cons.), va comunque rilevato che non appare che le clausole di cui si duole parte opponente (a parte l'indicazione del tutto generica di tale profilo nell'opposizione) rientrino nell'alveo dell'invocato art. 33 comma 2 lett. f) Cod. Cons. (ossia clausole volte a “f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
”) Infatti:
a) appare del tutto normale e non eccessiva l'applicazione del tasso di mora dell'1,5% mensile;
b) i costi indicati in opposizione per "**Premio di assicurazione sul credito € 1.501,64; **spese istruttoria € 300,00; **spese assicurazione accessoria facoltativa € 130,50; **Spesa mensile gestione pratica € 1,30;” sono anch'essi ordinari costi normalmente applicati a finanziamenti del tipo di quello considerato, e per importi normali e in linea con la media.
2.6.1. Infine, con riferimento al sesto motivo di opposizione, esso è anzitutto come tale in larga parte generico e almeno apparentemente solo consequenziale rispetto all'auspicato (e denegato) accoglimento dei precedenti motivi. Per cui il suo rigetto è normale conseguenza del rigetto dei motivi precedenti.
2.6.2. Inoltre, e in ogni caso, poiché in esso appare velatamente un riferimento all'usura (“comprensivo di interessi calcolati in misura, comunque, superiore al tasso soglia, così come meglio appresso si dirà.”), come correttamente dedotto da parte opposta, i tassi applicati sono ampiamente al di sotto del tasso soglia di usura per finanziamenti del tipo di quello considerato e per il tempo in cui fu concluso il contratto (cfr. “DECRETO TASSI gennaio-marzo 2012.pdf”, allegato alla comparsa di risposta), per cui il TAEG del contratto è del 12,44% mentre la corrispondente soglia per crediti personali era del 18,15%. Per cui, nel suo pur genericissimo riferimento qui contemplato, risulta anche infondato.
3. Pertanto, data l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, questa va rigettata, e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n.
2212/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
7 1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA il Decreto Ingiuntivo n. 354/2022 emesso da questo Tribunale il 03/04.10.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n. 1427/2022;
2) CONDANNA in solido parti opponenti e Parte_1 [...]
al pagamento in favore della parte opposta in persona Pt_2 Controparte_1 del l.r.p.t., e, per essa, di in persona del l.r.p.t., delle spese processuali Parte_3 sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in € 2.038,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi con riduzione del 40% in ragione della notevole linearità della causa, nonché della serialità della tipologia di doglianze proposte) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 11.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2212/2022, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CESSIONE DEI CREDITI”.
TRA
1) nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) , nata in [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi congiuntamente, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. P. Giorgio Middione (C.F.
) e dall'Avv. Amedeo Cumella (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 92;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri Controparte_1
n. 1 (C.F. e P.I. Reg. Imprese di Treviso n. ; e, per essa, in P.IVA_1 Parte_3 persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16 (P.I. e C.F. , rappresentata P.IVA_2 e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Calogero Alaimo (C.F. ), ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Privitera, sito in Catania, Via Francesco Riso n. 95;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, e depositato in data 27.12.2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 in persona del l.r.p.t., e, per essa, in persona del Controparte_1 Parte_3
l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 354/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 03/04.10.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1427/2022,
e regolarmente notificato agli opponenti il 17.11.2022, contenente l'ingiunzione al pagamento solidale da parte loro (il primo quale debitore principale, la seconda quale coobbligata) della somma
1 di € 19.177,57, oltre interessi come da domanda nei limiti di legge, ed oltre le spese del procedimento monitorio, quantificate in € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per onorari, nonché accessori di legge.
1.2. Il procedimento monitorio era stato introdotto dalla stessa parte opposta, in quanto acquirente, a seguito di una catena di tre cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione consecutive, di un credito originariamente vantato da (cessioni: da questa a poi da Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima a poi da quest'ultima all'odierna opposta), e nascente dal contratto Controparte_4 di finanziamento n. 45476259, sottoscritto dagli opponenti (il primo come debitore principale, la seconda quale garante coobbligata) in data 27.02.2012, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili dell'importo unitario di € 306,00. Rapporto che, al tempo del ricorso monitorio, aveva un saldo negativo a carico degli obbligati per € 19.177,57. Di cui dunque la parte opposta aveva domandato il pagamento, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ed oltre spese e compensi del giudizio monitorio.
1.3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte opponente faceva valere i seguenti motivi di opposizione:
1) in primo luogo, il difetto di legittimazione di parte opposta, deducendosi carenza di sufficiente prova di ricomprensione del credito ceduto nelle cessioni in blocco a seguito delle quali quella parte lo avrebbe acquistato;
2) in secondo luogo, la nullità dell'atto di cessione del credito, in quanto le cessioni in blocco non sarebbero mai state notificate agli opponenti;
3) in terzo luogo, la prescrizione del credito ingiunto, in quanto avrebbe fatto riferimento solo ad interessi, e dunque sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., non essendo stati mai notificati atti interruttivi della prescrizione;
4) in quarto luogo, la nullità del decreto opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di prova scritta ex art. 634 c.p.c., mancando un estratto autentico delle scritture contabili, e d'altronde non essendosi prodotto a sostegno della pretesa un vero e proprio estratto conto;
5) in quinto luogo, la nullità per vessatorietà ex art. 33 comma 2 lett. f) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, la misura degli interessi di mora, delle spese e delle penali per ritardo nei pagamenti, in quanto ritenute foriere di un eccessivo squilibrio a carico del consumatore;
con conseguente, al limite, obbligo di pagamento solo della sorte capitale;
6) come conseguenza, traendo che la sorte capitale di cui al contratto sarebbe già stata pagata, ed accennandosi altresì all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello previsto dalla legge, la non debenza di alcunché;
1.4. Gli opponenti domandavano pertanto, gradatamente per le ragioni sopra dedotte, la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte opposta, sui motivi di opposizione, ordinatamente deduceva:
1) sul difetto di legittimazione, la sufficiente specificità degli avvisi di cessione nell'individuare le categorie dei crediti ceduti;
2) sulla nullità delle cessioni per mancata notifica, la sufficienza in tal senso della pubblicazione in G.U.R.I. ex art. 58 T.U.B., che tiene luogo della notifica di cui all'art. 1264 c.c.;
2 3) sulla prescrizione, che per gli interessi da mutuo il termine è decennale (e non quinquennale) ed in ogni caso l'importo ingiunto non è composto solamente da interessi, ma anche da una quota di capitale;
4) sulla prova scritta, la sufficienza della documentazione prodotta in ordine alla prova del credito;
5) sulle clausole vessatorie, l'assenza di vessatorietà (trattandosi di ordinarie clausole contrattuali applicate nei rapporti con la clientela), e comunque la specifica approvazione per iscritto delle stesse ad opera dei clienti;
6) in ordine all'ultimo motivo di opposizione, l'assenza di usura, nonché di qualunque altro possibile vizio in ordine alla pretesa creditoria;
2.2. Pertanto, domandava, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, e vittoria di spese e compensi di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto con ordinanza del 19.10.2023, e svolta infruttuosamente la prescritta procedura di mediazione, con ordinanza del 13.06.2024 si procedeva alle acquisizioni documentali delle parti, e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni
(mancando istanze di prova costituenda). Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024. Quindi, con ordinanza del 19.12.2024 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 10.03.2025.
§§§
1.1. È opportuno anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.
c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del
12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Il giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile. In ogni caso, preliminarmente al profilo probatorio, va sempre tenuto in considerazione anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., sul c.d. principio di non contestazione, il cui primo comma, come novellato dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69, stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
1.2. Ora, già in sede monitoria, per quanto qui di interesse, il creditore opposto ha prodotto già una ampia base documentale della pretesa fatta valere, data dalle seguenti:
a) il contratto fonte del rapporto (all. 4, come tale non contestato, tant'è che sarà prodotto pure da parte opponente all'all. 3 dell'opposizione), regolarmente sottoscritto sia dal (quale Parte_1 debitore principale), sia dalla (quale coobbligata), in data 27.02.2012; unitamente alla Pt_2 comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento (all. 5);
b) l'estratto conto del prestito (all. 7, e prodotto anche da parte opponente all'all. 4 all'opposizione, e sul quale poi cfr. il successivo par. 2.4.), che appare completo, in quanto ha decorrenza 01.04.2012
3 (quindi del tutto compatibile con la copertura dall'origine del rapporto), per giungere al 28.02.2018
(ossia, ragionevolmente, come si dirà subito in seguito, data posta in immediata prossimità della prima cessione in blocco);
c) le raccomandate, con ricezione del 16.12.2016, di comunicazione ai debitori di cessazione dal beneficio del termine per morosità nei pagamenti (all. 6A e 6B);
d) gli estratti delle tre G.U.R.I. relativi alle tre cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione, in forza delle quali il credito è transitato, nell'ordine, a Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_1
2. Ciò detto, a questo punto è possibile esaminare i motivi di opposizione, nell'ordine in cui sono stati proposti.
2.1.1. Sul primo motivo di opposizione, si ricorda anzitutto che a livello normativo, l'art. 58, commi
2-4-7 T.U.B. prevede sulle cessioni in blocco dei crediti che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.”
2.1.2. Sul tema specifico inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, si osserva quanto segue. È sì vero anzitutto che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass.
Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ. Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del
22/02/2022; e Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023.). Ma è altrettanto vero che già Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3 – Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
4 2.1.3. Ciò detto, l'esame dei tre avvisi di cessione in G.U.R.I. prodotti consente di ritenere ben sufficientemente analitico il grado di dettaglio delle caratteristiche dei crediti ceduti, in base a quanto sopra statuito dalla giurisprudenza, in quanto:
a) il primo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 37 del 29.03.2018) è estremamente analitico, facendo riferimento a “crediti pecuniari non-performing, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario, derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il "Contratto di Cessione"), in virtu' del quale ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni (collettivamente, i "Crediti"), con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purche' detti Crediti, alla data del 28 febbraio 2018, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: […]”, seguendo l'indicazione di ben 7 criteri (dalla lett. a) alla lett. g), alla cui lettura si rimanda), e ai quali poi seguono altrettanto analitiche esclusioni di categorie (ossia ben 13 categorie escluse, dal punto i) al punto xiii), con altrettanta analitica precisione);
b) il secondo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 93 del 08.08.2019), dopo una clausola del tipo di quella precedente, individua tra le categorie di crediti ceduti, tra gli altri, proprio i “crediti acquistati dal
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 20 marzo 2018 Controparte_2 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 29 marzo 2018, Parte II;
”
c) il terzo avviso di cessione (G.U.R.I. n. 141 del 30.11.2019) fa lo stesso in quanto, sempre dopo una clausola del tipo di quella di cui al punto a), opera lo stesso rimando di cui alla G.U.R.I. precedente, alla lettera i);
2.1.4. Pertanto, ritenendo alquanto sufficiente l'analitica individuazione delle categorie di crediti ceduti, non è necessario soddisfare il presupposto alternativo della prova specifica della ricomprensione del singolo credito (ad es. individuato tramite un apposito NDG) nella cessione in blocco. Con la conseguenza che il motivo di opposizione risulta già in forza di ciò infondato e dunque da rigettare.
2.2. Il secondo motivo di opposizione è al contempo: infondato, in quanto la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. (già riportata sopra al par. 2.1.1.) prevede che la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.R.I. produce esso stesso l'effetto di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto (ed anzi, anche a non volerla ammettere, avrebbe valenza di notifica in tal senso la stessa notifica del ricorso con il decreto monitorio, cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
(Rv. 629429 - 01)); oltre che non centrato nelle sue conseguenze giuridiche, in quanto, anche ove non vi fosse stato l'effetto di comunicazione legale al debitore ceduto, la conseguenza non sarebbe comunque mai la nullità della cessione, bensì semplicemente l'opponibilità al cessionario dell'eventuale pagamento fatto in buona fede al cedente. Ipotesi che dunque non è confacente al caso di specie, poiché non è in contestazione una situazione di questo tipo.
2.3. Il terzo motivo di opposizione è infondato per i seguenti due profili correlati.
2.3.1. In primo luogo, come da contratto ed estratto conto già prodotti da parte opposta nel monitorio, ed ancora più dettagliatamente come da piano da ammortamento prodotto da questa in allegato alla
5 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si ha che il prestito per cui è causa prevedeva il pagamento di 120 rate costanti. Con metodo di ammortamento, dunque, che contempla in ciascuna rata una quota di capitale ed una quota di interessi. Con la conseguenza che allora il debito residuo è almeno in parte ancora di capitale, e dunque certamente allora non è centrata l'eccezione, che si basa sull'erroneo presupposto che si tratterebbe soltanto di interessi.
2.3.2. In secondo luogo, allora, è applicabile la giurisprudenza da ultimo espressa da Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01), per la quale “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994
(Rv. 485201 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01) Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013 (Rv. 627853 – 01)). Con la conseguenza allora dell'infondatezza dell'eccezione posta a fondamento del motivo.
2.4. Il quarto motivo di opposizione è infondato.
2.4.1. Anzitutto, in quanto ampiamente superato dalla documentazione di cui si disponeva già dal monitorio, ulteriormente integrata in sede di giudizio di opposizione dal piano di ammortamento.
Documenti che forniscono una base analitica e solida relativamente sia all' an sia al quantum debeatur.
2.4.2. Si ricorda inoltre, in relazione alla doglianza relativa alla mancanza di estratto autentico delle scritture contabili nel monitorio, che essa è stata comunque resa non necessaria dalla stessa produzione del contratto, dell'atto di erogazione, e dell'estratto conto. E ciò in quanto comunque l'elenco delle prove scritte di cui all'art. 634 c.p.c. non è da intendersi tassativo poiché “Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 13429 del
09/10/2000 (Rv. 540892 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001 (Rv. 550316 -
01))
2.4.3. Sull'estratto conto prodotto, si rammenta che esso non è mero saldaconto, in quanto non si tratta di una dichiarazione sintetica ex art. 50 T.U.B. del semplice saldo, bensì di una serie di scritturazioni analitiche in relazione al rapporto per cui è causa, nel corso del suo svolgimento sin dall'origine e fino alla data della cessione, che reca indicazioni dettagliate e variegate in ordine ai vari eventi da cui era interessato il rapporto (quali: rate pagate, rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, rate a scadere e non pagate dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, costi di gestione del finanziamento, comprensivi degli interessi di mora).
2.4.4. Così come del tutto sfornita di base normativa è l'eccezione per cui, al fine di far valere il credito, si sarebbe dovuta dare prova dell'invio periodico degli estratti conto ai clienti.
2.5. Il quinto motivo di opposizione è infondato.
6 2.5.1. Preliminarmente (come correttamente rileva parte opposta) anzitutto v'è la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. in relazione al richiamo in blocco delle clausole indicate come appartenenti a tale categoria (cfr. pag. 4 del file relativo al contratto). Ciò che è sufficiente ad integrare il requisito formale della specifica approvazione per iscritto richiesto dalla legge, anche in mancanza di una sottoscrizione per ciascuna clausola (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 22984 del 11/11/2015 (Rv. 637763 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018
(Rv. 649843 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102 - 01)).
2.5.2. In quanto però, comunque, le parti sottoscrittrici sono dei consumatori (e dunque le clausole vessatorie, pure specificamente approvate per iscritto, sarebbero nulle, in base alla disciplina di cui agli artt. 33 e ss. C. Cons.), va comunque rilevato che non appare che le clausole di cui si duole parte opponente (a parte l'indicazione del tutto generica di tale profilo nell'opposizione) rientrino nell'alveo dell'invocato art. 33 comma 2 lett. f) Cod. Cons. (ossia clausole volte a “f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
”) Infatti:
a) appare del tutto normale e non eccessiva l'applicazione del tasso di mora dell'1,5% mensile;
b) i costi indicati in opposizione per "**Premio di assicurazione sul credito € 1.501,64; **spese istruttoria € 300,00; **spese assicurazione accessoria facoltativa € 130,50; **Spesa mensile gestione pratica € 1,30;” sono anch'essi ordinari costi normalmente applicati a finanziamenti del tipo di quello considerato, e per importi normali e in linea con la media.
2.6.1. Infine, con riferimento al sesto motivo di opposizione, esso è anzitutto come tale in larga parte generico e almeno apparentemente solo consequenziale rispetto all'auspicato (e denegato) accoglimento dei precedenti motivi. Per cui il suo rigetto è normale conseguenza del rigetto dei motivi precedenti.
2.6.2. Inoltre, e in ogni caso, poiché in esso appare velatamente un riferimento all'usura (“comprensivo di interessi calcolati in misura, comunque, superiore al tasso soglia, così come meglio appresso si dirà.”), come correttamente dedotto da parte opposta, i tassi applicati sono ampiamente al di sotto del tasso soglia di usura per finanziamenti del tipo di quello considerato e per il tempo in cui fu concluso il contratto (cfr. “DECRETO TASSI gennaio-marzo 2012.pdf”, allegato alla comparsa di risposta), per cui il TAEG del contratto è del 12,44% mentre la corrispondente soglia per crediti personali era del 18,15%. Per cui, nel suo pur genericissimo riferimento qui contemplato, risulta anche infondato.
3. Pertanto, data l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, questa va rigettata, e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n.
2212/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
7 1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA il Decreto Ingiuntivo n. 354/2022 emesso da questo Tribunale il 03/04.10.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n. 1427/2022;
2) CONDANNA in solido parti opponenti e Parte_1 [...]
al pagamento in favore della parte opposta in persona Pt_2 Controparte_1 del l.r.p.t., e, per essa, di in persona del l.r.p.t., delle spese processuali Parte_3 sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in € 2.038,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi con riduzione del 40% in ragione della notevole linearità della causa, nonché della serialità della tipologia di doglianze proposte) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 11.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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