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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
all'udienza del 19/12/2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2768/2021 R.G., cui sono riuniti quelli iscritti ai nn. 4821/2021 e 4629/21 R.G e 1483/2022., tutti vertenti
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
in via S.A. Sciortino n° 99, CF: , elettivamente C.F._1 domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela
Bonina che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, nel giudizio iscritto al n. 2768//2021 R.G. dagli Avv.ti Maria Lupoli e
LO ON, nel giudizio iscritto al n 4821/2021 dagli Avv.ti Mauro
RA e LO ON, , e nel giudizio iscritto al n. 4629/2022 dall'Avv. LO ON, e nel giudizio iscritto al 1483/2022 dall'Avv.
LO ON, giuste procure generali indicate in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2018, indebito malattia e indebito disoccupazione agricola, opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2021, iscritto al n. 2768/2021 R.G., adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta “ . Lamentava che l' , con Controparte_2 CP_1
provvedimento del 10/12/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, aveva comunicato di averle pagato in più, per il periodo dal 07/01/2019 al
23/01/2019 la somma di €. 369,96 sua prestazione di INDENNITA'
MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 1017071, per i seguenti motivi:
“indennità di malattia erogata e divenuta indebita, a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma;
che l' CP_1
con provvedimento del 10/12/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, aveva comunicato di averle pagato in più, per il periodo che va dal 06/02/2019 al 17/03/2019, la somma di €. 1.099,53 sulla sua prestazione di INDENNITA'
MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 58833, per i seguenti motivi:
“indennità di malattia erogata e divenuta indebita, a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma;
che l' CP_1
con provvedimento del 10/12/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, aveva comunicato di averle pagato in più, per il periodo che va dal 01/04/2019 al 10/05/2019, la somma di €. 1.037,89 sulla sua prestazione di INDENNITA'
MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 85576, per i seguenti motivi:
“indennità di malattia erogata e divenuta indebita, a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018”e,
2 conseguentemente, aveva richiesto la restituzione della predetta somma;
che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'indebito per la sua indeterminatezza, la non dovutezza delle somme richiesta poiché mai corrisposte, l'intervenuta prescrizione della pretesa di restituzione. Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la nullità e/o erroneità dell'atto impugnato, con condanna dell' CP_1
alla restituzione di eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dello stesso, nonché con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno
2018 per 102 giornate, e condanna dell'Ente alla iscrizione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno e le giornate indicate ed al pagamento della relativa indennità di disoccupazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data 22/09/2022, CP_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione per decorso dei termini di legge.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Nelle more con ricorso depositato il 30.12.2021 ed iscritto al n. 4821/2021
R.G., adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta Lamentava che Controparte_2
l' , con provvedimento del giugno 2021 le aveva comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a CP_1 reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza CP_1 dall'azione ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970; nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Ancora, con ricorso depositato il 16.12.2021 ed iscritto al n. 4629/2021 R.G.,
l'odierna ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta . Lamentava Controparte_2 che l' , con provvedimento del 12/08/2020, pervenuto in data CP_1
notevolmente successiva, aveva comunicato di averle pagato in più, per il periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018, la somma di €. 4.660,95 sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2019811209299, per i seguenti motivi: “revoca dis.agricola ed eventuale prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 2 elenco var-15/09/2020.
Interessi legali” e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione della predetta somma;
che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'indebito per la sua indeterminatezza, la non dovutezza delle somme richiesta poiché mai corrisposte, l'intervenuta prescrizione della pretesa di restituzione. Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la nullità e/o erroneità dell'atto impugnato, con condanna dell' CP_1
alla restituzione di eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dello stesso, nonché con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno
2018 per 102 giornate, e condanna dell'Ente alla iscrizione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno e le giornate indicate ed al pagamento della relativa indennità di disoccupazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata il 08.05.2023 chiedendo, in via CP_1
preliminare, la riunione del giudizio a quello portante il n. 2768/21 R.G. – ed
4 eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con ricorso n. 1483/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220000018287000 formato il 24/01/2022 della somma di € 4.665,06 per l'indebita erogazione della disoccupazione agricola per detto anno.
Eccepiva il mancato pagamento delle somme ritenute indebite, l'illegittimità dello stesso e la dovutezza della prestazione con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando le eccezioni e domande avversarie e CP_1
concludendo per il rigetto.
La causa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre
2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna - dopo la riunione dei fascicoli nn. 4821/2021 RG, 4629/2021 RG e 1483/2022 RG a quello recante il n. 2768/2021 R.G. ed all'esito della discussione orale – le cause riunite venivano decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare va precisato che non si pongono problemi di decadenza essendo stati rispettatati i relativi termini.
Nel merito, tuttavia, la domanda non sembra poter trovare accoglimento.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
5 probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n.
7995/2000, e da ultimo Cass. n. 14296/11)”.
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Ora, la prova testimoniale deve essere in grado di confutare le risultanze (molte delle quali documentali) del verbale ispettivo.
Difatti, è consolidato l'orientamento secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dai fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte ( v. Cass SU. N.12545/1992 e n. 17355/2009) . I rapporti ispettivi pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una
6 prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n.
18174/2020).
I testimoni sentiti in giudizio, confermando di aver avuto delle giornate agricole cancellate dall' (circostanza che non rende inammissibile la CP_3
testimonianza né automaticamente inattendibile ma che impone una verifica rigorosa rispetto agli ulteriori elementi in giudizio) hanno affermato che i terreni della ditta (relativamente all'anno 2018 oggetto del giudizio) fossero in
Tortorici, c.da o in cda sempre a Tortorici. Per_1 Per_2
Dal verbale, invero, emerge che la dichiarazione del datore di lavoro era relativa al lavoro svolto dai suoi operai nel 2018 nei terreni di Montalbano
Elicona. Emerge, invece, che per i terreni di Tortorici era stato denunciato un solo OTD per 1 giornata nel 2010.
Dunque, rimane inverosimile la ricostruzione, confermata dai testi, di lavoro svolto in un terreno che non è stato addirittura neanche denunciato dal datore di lavoro (il quale ha presentato documentazione relativa ai terreni di Montalbano elicona).
Ne consegue che non si ritiene raggiunta la prova relativamente allo svolgimento delle giornate agricole.
Detto mancato riconoscimento comporta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni a titolo di disoccupazione agricola e indennità malattia e maternità.
Vanno, tuttavia, affrontate le eccezioni svolte rispetto alle richieste di indebito.
Per quanto riguarda l'indennità di malattia e maternità, parte ricorrente prima afferma di non aver ricevuto le somme e poi contesta che l' abbia CP_1
7 proceduto a definire illegittimo il comportamento che richiede somme erogate coi presupposti di legge. Ne consegue che non è possibile vagliare detta eccezione, riconoscendosi proprio nella difesa della parte il riconoscimento dell'effettiva originaria erogazione della prestazione.
Inoltre, i provvedimenti di richiesta di ripetizione di indebito appaiono chiari nell'indicare la circostanza presupposta dell'indebito: la cancellazione delle giornate agricole.
Né si può affermare che vi sia stata buona fede o affidamento di dette percezioni poiché nelle ipotesi di cancellazione di giornate agricole, la contestazione dell'Istituto si muove da una dichiarazione ritenuta mendace di parte ricorrente (l'aver lavorato fittiziamente).
Per quanto riguarda, invece, le eccezioni di mancato pagamento della disoccupazione agricola richiesta quale indebito, l' ha prodotto CP_1 documentazione idonea, in via presuntiva, a provare l'effettiva erogazione della stessa, indicando coordinate bancarie, numero operazione e cro, data valuta ecc
(documentazione non espressamente contestata).
Ciò travolge anche l'avviso di addebito impugnato che va confermato.
I ricorsi vanno, pertanto rigettati.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c. come da dichiarazione in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_2
con ricorso depositato in data 28/07/2021 (R.G. 2768/2021), in
[...]
data 30/12/2021 (R.G. 4821/2021), in data 16/12/2021 (R.G. 4629/2021) e in data 28 aprile 2022 (RG 1483/2022), nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
8 - rigetta i ricorsi;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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