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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1546 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANTINI FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI DOMENICO P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“- nel merito, in via principale: si eccepisce la non titolarità del credito azionato in capo alla
[...]
e/o comunque la prescrizione del medesimo credito e/o comunque la nullità Controparte_1 assoluta o parziale della fideiussione sottoscritta in data 17 giugno 2009 dal Sig.
[...]
in favore della per violazione della normativa Antitrust; Parte_1 Controparte_3 per l'effetto, disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, voglia il Giudice adito accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare, annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: si eccepisce la nullità delle clausole di cui agli artt. 2 - 6 - 8 della fideiussione sottoscritta in data 17 giugno 2009 dal Sig. in favore Parte_1 della per violazione della normativa Antitrust e si eccepisce altresì la Controparte_3 decadenza ex art 1957 c.c.; per l'effetto, disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, voglia il Giudice adito accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare, annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, si chiede che il Giudice ordini, ex art 210 c.p.c., l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni specifiche utilizzato da altre banche, diverse dalla Banca di Cividale S.C.P.A., in epoca coeva a quella della sottoscrizione della fideiussione da
1 parte del Sig. (giugno 2009). In particolare, si chiede l'ordine di esibizione agli Istituti di Parte_1
Credito di seguito indicati, ovvero a quelli che il Giudice riterrà opportuni:
- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_4
– P.I. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 – Torino P.IVA_3 P.IVA_4
(TO);
- Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
[...]
- P.I. con sede legale in Via R. Selvatico n. 2, 31100 - Treviso (TV); P.IVA_5 P.IVA_6
- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. - Controparte_5 P.IVA_7
P.I. , con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella n. 1 13900 Biella (BI); P.IVA_8
- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. – P.I. Controparte_6
, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3- Tower A, 20154 Milano (MI); P.IVA_9
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
C.F. – P.I. , con sede legale in Viale Altiero Spinelli n. 30, 00157 Roma (RM); P.IVA_10
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. – P.I. , CP_8 P.IVA_11 con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 Milano (MI);
- in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, C.F. – P.I. , Via Garibaldi n. 46, 31010 – P.IVA_12 P.IVA_6
Orsago (TV);
- Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. P.I.
[...] P.IVA_13
, Via Trento n. 1, 33082– NO DE (PN); P.IVA_6
- in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, C.F. , Via del Macello n. 55, 39100 – Bolzano;
P.IVA_14
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_10
C.F. P.I. , Piazza XX Settembre 2 33170 Pordenone (PN). P.IVA_15
Con vittoria di spese, diritti e oneri, oltre IVA e CPA.
A tale proposito, si chiede la condanna della convenuta opposta al rimborso di spese e compensi del presente giudizio con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato tutte le spese e di non aver riscosso i compensi.”
Per parte convenuta:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto per essere competente il Tribunale di Trieste nella sezione specializzata per le imprese;
- in via ulteriormente preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
2 - nel merito: in via principale, rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto infondata ed erronea e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite secondo il principio di soccombenza”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
come sopra rappresentata, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di Controparte_1 pagamento, a carico di , della somma di € 1.450.000, a titolo di Parte_1 garanzia fideiussoria prestata a favore della debitrice principale in occasione della Parte_5 stipula di un contratto di mutuo fondiario fra quest'ultima e Controparte_3
La ricorrente agisce in qualità di cessionaria del credito, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione del 2019.
L'ingiunto propone opposizione, lamentando che la controparte non è titolare del credito, il credito è prescritto, la fideiussione è nulla per violazione della normativa antitrust.
Acquisiti i documenti prodotti, non concessa la provvisoria esecuzione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La convenuta opposta eccepisce che, attesa la domanda avversaria relativa alla violazione della
L. n° 187/1990, l'intera controversia diverrebbe di competenza del Tribunale delle Imprese di
Trieste.
La tesi è infondata, perché l'opponente fa valere la normativa antitrust solo per paralizzare la pretesa avversaria fatta valere in via monitoria, senza pretesa di giudicato. In tal caso rimane ferma la competenza del giudice adito (Cass. n° 6222/23).
***
L'opponente lamenta che la controparte non è titolare del credito azionato.
La tesi è infondata, perché la prova di essere titolare di un credito acquistato può essere data in qualsiasi modo, comprese le presunzioni. Nella specie, la creditrice ha depositato in fase monitoria i seguenti documenti appartenenti alla sfera dell'originaria creditrice CP_3 Controparte_3
- il contratto di mutuo originario;
- la risoluzione dello stesso;
- la diffida ad adempiere;
- una dichiarazione di avvenuta cessione del credito a suo favore.
La disponibilità a sue mani di tali documenti non si spiega se non alla luce del diritto del cessionario di un credito ad ottenere la consegna dei documenti probatori necessari ex art. 1262, comma primo, c.c. Tanto basta per ritenere provata la titolarità del credito azionato.
3 ***
L'opponente lamenta che il credito è prescritto, in mancanza di atti interruttivi fin dal lontano
2009.
L'eccezione è infondata, perché:
- la lettera di risoluzione del mutuo del 26.04.2014 (doc. 6 opposta, ricevuta dal sig. il Parte_1
2.7.2014) ha chiaro tenore di messa in mora del debitore;
- la successiva diffida ad adempiere è stata ricevuta dall'attore il 9.8.2017 (docc. 7 e 7A opposta).
***
L'opponente lamenta infine che la fideiussione prestata è interamente nulla per violazione dell'art. 2, comma secondo, lett. a), L. n° 287/1990 in quanto riporta pedissequamente (agli artt. 2 –
6 – 8), le clausole nn° 2 – 6 – 8 dello schema contrattuale predisposto a suo tempo dall'ABI, applicato in maniera uniforme dalle banche e ritenuto essere frutto di un'intesa restrittiva delle concorrenza dichiarata illegittima dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
L'eccezione va respinta.
Va precisato che si tratta di fideiussione stipulata il 17.6.2009, a carattere “specifico”.
Come chiarito da Cass. n° 30383/24 in motivazione (ripresa anche da Cass. n° 1170/25), per compiutamente decidere in simile caso occorre considerare che:
a) il provvedimento della Banca d'Italia non ha efficacia di prova privilegiata, perché riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni c.d. omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus che sono state specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, ad essere strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario;
b) l'accertamento della Banca d'Italia è stato operato nel 2005, sicché non si può reputare persistente il pregresso accordo anticoncorrenziale solo sulla sua base anche in epoca successiva;
l'interessato deve in tal caso dedurre e provare in modo autonomo ed adeguato che l'intesa anticoncorrenziale sull'intero mercato nazionale è persistita;
c) l'interessato ha l'onere di dimostrare il contenuto delle clausole contrattuali di cui invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia;
4 esatta corrispondenza da tradursi come compresenza, essendo proprio tale caratteristica ad essere stata ritenuta lesiva della concorrenza;
d) in tale ottica, l'interessato deve non solo depositare la fideiussione ma anche (trattandosi di atto regolamentare, per cui non opera il principio iura novit curia):
- il provvedimento della Banca d'Italia;
- lo schema ABI cui il medesimo fa riferimento.
Nella causa non è stato depositato lo schema da ultimo menzionato, il ché impedisce in radice di avviare il procedimento istruttorio su cui l'opponente insiste anche in conclusionale.
L'eccezione di nullità solo parziale della fideiussione, per gli stessi motivi, è assorbita.
***
L'opposizione va dunque complessivamente respinta.
Le spese della fase monitoria sono rette dal decreto qui confermato;
quelle della presente fase sono regolate dalla soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il d.i. n° 312/2023 emesso da questo ufficio, che dichiara pertanto esecutivo;
b) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di questa fase della lite, che liquida in € 25.000 per compensi, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 21/11/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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