Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2026, n. 1587
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto

    Il motivo è inammissibile in quanto opera la preclusione della doppia conforme, dato il doppio rigetto in primo e secondo grado. L'art. 348 ter c.p.c. è applicabile e l'abrogazione dello stesso non ha modificato la sostanza della norma in ordine all'inammissibilità del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia e motivazione apparente

    Il motivo è inammissibile perché intrinsecamente contraddittorio, prospettando sia un vizio di omessa pronuncia sia un vizio di motivazione apparente. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia attiene alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non all'omesso esame di fatti.

  • Accolto
    Interpretazione del contratto e disciplina IVA applicabile alle prestazioni del broker assicurativo

    Il broker assicurativo svolge sia prestazioni di intermediazione assicurativa esenti IVA, sia prestazioni di consulenza imponibili IVA. Le prestazioni esenti sono quelle 'relative' ad operazioni di assicurazione e svolte da mediatori, richiedendo che il prestatore sia in rapporto con assicuratore e assicurato e che l'attività comprenda aspetti essenziali della funzione di intermediario. La sentenza impugnata non ha compiuto un accertamento completo in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2026, n. 1587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1587
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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