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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3072/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16149/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-3984 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 24.9.2025, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento sopra riportato;
l'avviso era stato notificato dal Comune di Pozzuoli in seguito all'asserito mancato pagamento del tributo Tari per l'anno 2021 relativo a 2 unità immobiliari.
Parte ricorrente affermava di non essere tenuta al pagamento del detto tributo, considerato che entrambe le unità immobiliari, la prima ad uso abitativo e la seconda ad uso commerciale, nell'anno 2021 non erano state possedute o detenute dalla stessa, come comunicato dalla stessa al Comune in diverse date comprese tra gennaio ed aprile 2025.
Il Comune di Pozzuoli si costituiva in giudizio e, considerata la documentazione prodotta dal contribuente, dichiarava di annullare i solleciti di pagamento per Tari 2021; ne conseguiva la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il Comune di Pozzuoli, dapprima con la notifica del sollecito di pagamento n. 16045 in rettifica del precedente sollecito n. 6322 e poi con l'annullamento anche del sollecito n. 16045, ha annullato la richiesta contenuta nell'avviso di accertamento impugnato.
La stessa pertanto rileva la cessazione della materia del contendere.
Riguardo al regime delle spese processuali, esse vanno addebitate al Comune di Pozzuoli che ha emesso l'atto di accertamento in data successiva rispetto alla comunicazione del contribuente di cessata occupazione dei locali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16149/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-3984 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 24.9.2025, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento sopra riportato;
l'avviso era stato notificato dal Comune di Pozzuoli in seguito all'asserito mancato pagamento del tributo Tari per l'anno 2021 relativo a 2 unità immobiliari.
Parte ricorrente affermava di non essere tenuta al pagamento del detto tributo, considerato che entrambe le unità immobiliari, la prima ad uso abitativo e la seconda ad uso commerciale, nell'anno 2021 non erano state possedute o detenute dalla stessa, come comunicato dalla stessa al Comune in diverse date comprese tra gennaio ed aprile 2025.
Il Comune di Pozzuoli si costituiva in giudizio e, considerata la documentazione prodotta dal contribuente, dichiarava di annullare i solleciti di pagamento per Tari 2021; ne conseguiva la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il Comune di Pozzuoli, dapprima con la notifica del sollecito di pagamento n. 16045 in rettifica del precedente sollecito n. 6322 e poi con l'annullamento anche del sollecito n. 16045, ha annullato la richiesta contenuta nell'avviso di accertamento impugnato.
La stessa pertanto rileva la cessazione della materia del contendere.
Riguardo al regime delle spese processuali, esse vanno addebitate al Comune di Pozzuoli che ha emesso l'atto di accertamento in data successiva rispetto alla comunicazione del contribuente di cessata occupazione dei locali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.