CASS
Sentenza 4 gennaio 2021
Sentenza 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2021, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2020 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste scritte del difensore, Avv. Carlo Caracuta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare le doglianze concernenti le esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 07/04/2020 il Tribunale della libertà di Lecce ha rigettato l'appello proposto da PA SC avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico capeggiata da ON RC EN (capo C) e per 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 91 Anno 2021 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RICCARDI GIUSEPPE Data Udienza: 01/12/2020 sette episodi di acquisto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio (capo C 28). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PA SC, Avv. Carlo Caracuta, deducendo due motivi. 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo C). Deduce che la partecipazione sia stata desunta soltanto dai sette episeri" di acquisto delle sostanze, dalla serialità, lamentando che nel primo, nel terzo e nel quarto non appare desumibile la presenza del PA, che resta estraneo ai dialoghi tra gli interlocutori (Mazzei CI, uomo di fiducia del PA, e TO ON), né viene menzionato;
la partecipazione sarebbe desunta dalla sola serialità dei reati-fine, ma senza alcuna considerazione del dolo di partecipazione, inteso come consapevolezza di prender parte alla vita dell'associazione, tenuto conto che le condotte accertate sono circoscritte a circa due mesi 2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura: sostiene che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere avrebbe imposto di motivare in merito al superamento della presunzione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, che sussiste quando vi è un'alta probabilità che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Nel caso di specie, il pericolo non sarebbe concreto e attuale, riferendosi ad un lasso di tempo minimo (due mesi), ad un numero di episodi esiguo, e ad un tempo risalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, L: inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 2 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di partecipe del sodalizio criminale, anziché di mero acquirente dello stupefacente, ed al contenuto delle conversazioni intercettate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice de motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.1. Al riguardo, va evidenziato che l'ordinanza impugnata - motivando in relazione alle censure proposte con l'appello, che, nonostante una richiesta di sostituzione della misura carceraria, ha assunto un contenuto prossimo più a un riesame che ad un appello cautelare - ha ripercorso gli elementi fondanti la gravità indiziaria in merito alla configurabilità della fattispecie associativa - qualificata altresì da relazioni con la criminalità organizzata che si spartiva il territorio salentino - e alla partecipazione dell'indagato alla stessa, escludendo la sussistenza di elementi nuovi idonei a far ritenere scemate le esigenze cautelari valutate dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura (non essendovi, peraltro, notizia della proposizione di richiesta ex art 309 c.p.p.). 3 La condotta partecipativa del PA, infatti, è stata desunta, innanzitutto, dalla commissione dei delitti-scopo ascritti al capo C 28 - non oggetto di impugnazione -, nonché da una serie di elementi indiziari: oltre ai rilievo che i sodali lo individuano, nel corso delle conversazioni intercettate, come "Pane", è stata accertata un'attività di sistematico approvvigionamento di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish), per quantità ingenti, come si desume anche dall'esposizione debitoria maturata, acquistati da uno dei vertici del sodalizio, TO ON, braccio destro di EN ON RC, e destinati allo spaccio nel territorio di Calimera, anch'esso controllato dal sodalizio. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, le doglianze del ricorrente sono ictu ocu/i inammissibili, in quanto calibrate su una censura di merito diretta a sostenere una errata interpretazione delle stesse ed una errata inferenza, dimenticando, altresì, il principio secondo cui, in tema intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.2. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo del PA, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusi' rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764, in una fattispecie in cui è stata ritenuta immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciprocu, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato 4 associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabilP costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646); in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminos desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Ciò posto, la condotta partecipativa del PA risulta proprio dall'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale. 3. Il secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette qualsivoglia confron- argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato. 3.1. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e 5 concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L"antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretati._ cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l'"attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/201' Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere 6 superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze caute/ari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria al/indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelar- in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze caute/ari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. p( detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte 7 dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e4.„ condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale. 3.2. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 3.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualità e concretezza nei casi di presunzione di pericolosità, merita comunque di essere precisato che l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la pericolosità dell'odierno ricorrente - pur se incensurato -, desunta dalle modalità e circostanze delle condotte criminose, dal numero dei reati-fine, dalle quantità e dall'eterogeneità degli stupeface,.., trattati, dalla professionalità criminale dimostrata, ed il ruolo assunto nel sodalizio criminale sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. Del resto, nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2018) dei fatti oggetto del titolo cautelare è manifestamente infondata, trattandosi di epoca non distante dall'adozione della cautela. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
8 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 01/12/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste scritte del difensore, Avv. Carlo Caracuta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare le doglianze concernenti le esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 07/04/2020 il Tribunale della libertà di Lecce ha rigettato l'appello proposto da PA SC avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico capeggiata da ON RC EN (capo C) e per 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 91 Anno 2021 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RICCARDI GIUSEPPE Data Udienza: 01/12/2020 sette episodi di acquisto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio (capo C 28). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PA SC, Avv. Carlo Caracuta, deducendo due motivi. 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo C). Deduce che la partecipazione sia stata desunta soltanto dai sette episeri" di acquisto delle sostanze, dalla serialità, lamentando che nel primo, nel terzo e nel quarto non appare desumibile la presenza del PA, che resta estraneo ai dialoghi tra gli interlocutori (Mazzei CI, uomo di fiducia del PA, e TO ON), né viene menzionato;
la partecipazione sarebbe desunta dalla sola serialità dei reati-fine, ma senza alcuna considerazione del dolo di partecipazione, inteso come consapevolezza di prender parte alla vita dell'associazione, tenuto conto che le condotte accertate sono circoscritte a circa due mesi 2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura: sostiene che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere avrebbe imposto di motivare in merito al superamento della presunzione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, che sussiste quando vi è un'alta probabilità che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Nel caso di specie, il pericolo non sarebbe concreto e attuale, riferendosi ad un lasso di tempo minimo (due mesi), ad un numero di episodi esiguo, e ad un tempo risalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, L: inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 2 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di partecipe del sodalizio criminale, anziché di mero acquirente dello stupefacente, ed al contenuto delle conversazioni intercettate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice de motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.1. Al riguardo, va evidenziato che l'ordinanza impugnata - motivando in relazione alle censure proposte con l'appello, che, nonostante una richiesta di sostituzione della misura carceraria, ha assunto un contenuto prossimo più a un riesame che ad un appello cautelare - ha ripercorso gli elementi fondanti la gravità indiziaria in merito alla configurabilità della fattispecie associativa - qualificata altresì da relazioni con la criminalità organizzata che si spartiva il territorio salentino - e alla partecipazione dell'indagato alla stessa, escludendo la sussistenza di elementi nuovi idonei a far ritenere scemate le esigenze cautelari valutate dal GIP nell'ordinanza applicativa della misura (non essendovi, peraltro, notizia della proposizione di richiesta ex art 309 c.p.p.). 3 La condotta partecipativa del PA, infatti, è stata desunta, innanzitutto, dalla commissione dei delitti-scopo ascritti al capo C 28 - non oggetto di impugnazione -, nonché da una serie di elementi indiziari: oltre ai rilievo che i sodali lo individuano, nel corso delle conversazioni intercettate, come "Pane", è stata accertata un'attività di sistematico approvvigionamento di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish), per quantità ingenti, come si desume anche dall'esposizione debitoria maturata, acquistati da uno dei vertici del sodalizio, TO ON, braccio destro di EN ON RC, e destinati allo spaccio nel territorio di Calimera, anch'esso controllato dal sodalizio. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, le doglianze del ricorrente sono ictu ocu/i inammissibili, in quanto calibrate su una censura di merito diretta a sostenere una errata interpretazione delle stesse ed una errata inferenza, dimenticando, altresì, il principio secondo cui, in tema intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.2. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo del PA, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusi' rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764, in una fattispecie in cui è stata ritenuta immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciprocu, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato 4 associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabilP costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646); in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminos desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Ciò posto, la condotta partecipativa del PA risulta proprio dall'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale. 3. Il secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette qualsivoglia confron- argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato. 3.1. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e 5 concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L"antinomia' tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretati._ cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l'"attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/201' Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere 6 superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze caute/ari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria al/indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelar- in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze caute/ari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. p( detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte 7 dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e4.„ condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale. 3.2. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 3.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualità e concretezza nei casi di presunzione di pericolosità, merita comunque di essere precisato che l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la pericolosità dell'odierno ricorrente - pur se incensurato -, desunta dalle modalità e circostanze delle condotte criminose, dal numero dei reati-fine, dalle quantità e dall'eterogeneità degli stupeface,.., trattati, dalla professionalità criminale dimostrata, ed il ruolo assunto nel sodalizio criminale sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. Del resto, nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2018) dei fatti oggetto del titolo cautelare è manifestamente infondata, trattandosi di epoca non distante dall'adozione della cautela. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
8 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 01/12/2020