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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CA
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2493/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Monserrato, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Milva Pili, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso in opposizione
Opponente
Contro
l' Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti
Opposto
E contro
l' elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_3
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e
Maurizio Falqui Cao in virtù di procura generale alle liti pagina 1 di 9 Opposto
E contro
l' con sede in Roma, elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'avvocato Maurizio Cimetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024 il signor (di seguito, per brevità, Parte_1
opponente) ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 025 2024 90046250
32/000 notificato il 28.5.2024, contenente, tra gli altri titoli, le seguenti cartelle e avvisi di addebito : CP_3
1) Cartella n° 02520020015027288000 notificata il 07/01/03 di € 4922,68 contenente tributi
UL (Num. Enti: 2) dell'anno 2000; CP_5
2) Cartella n° 02520040007725037000 notificata il 05/10/05 di € 4609,53 contenente tributi
- DE DI CA ( ) dell'anno 2002; CP_3 CP_3
3) Cartella n° 02520050016601058000 notificata il 05/10/05 di € 3971,22 contenente tributi
- DE DI CA (INPS) dell'anno 2001 2003; CP_3
4) Cartella n° 02520060009817705000 notificata il 06/09/06 di € 4805,52 contenente tributi
- DE DI CA ( ) dell'anno 2002 2004 2003; CP_3 CP_3
5) Cartella n° 02520060066461371000 notificata il 07/03/07 di € 8392,31 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2000 – 2006; CP_1 CP_1
6) Cartella n° 02520070058307577000 notificata il 07/12/07 di € 3441,74 contenente tributi
UL (Num. Enti: 2) ) dell'anno 2004 2006 2007; CP_6
7) Cartella n° 02520160017476267000 notificata il 30/08/16 di € 751,02 contenente tributi pagina 2 di 9 ) dell'anno 2016; Controparte_7
8) Cartella n° 02520170011075931000 notificata il 25/07/17 di € 975,75 contenente tributi
DE DI CA ( ) dell'anno 2016; CP_1 CP_1
9) Cartella n° 02520170025356279000 notificata il 18/01/18 di € 244,78 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_1 CP_1
10) Cartella n° 02520180008232134000 notificata il 18/07/18 di € 717,26 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_1 CP_1
11) Cartella n° 02520190001474249000 notificata il 17/01/19 di € 242,62 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2018; CP_1 CP_1
12) Cartella n° 02520190014195942000 notificata il 04/09/19 di € 686,23 contenente tributi
DE DI CA ( ) dell'anno 2018; CP_1 CP_1
13) Avviso di addebito n° 32520160000295623000 notificata il 03/04/16 di € 2776,51
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2015; CP_3 CP_3
14) Avviso di addebito n° 32520160003071063000 notificata il 24/10/16 di € 2750,69
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2015; CP_3 CP_3
15) Avviso di addebito n° 32520160005537280000 notificata il 22/12/16 di € 18491,48
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2009 2011; CP_3 CP_3
16) Avviso di addebito n° 32520170001116733000 notificata il 21/09/17 di € 5524,2
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2016; CP_3 CP_3
17) Avviso di addebito n° 32520170003591644000 notificata il 02/12/17 di € 2669,38
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2012; CP_3 CP_3
18) Avviso di addebito n° 32520180000703468000 notificata il 16/06/18 di € 4161,17
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_3 CP_3
19) Avviso di addebito n° 32520180003931881000 notificata il 04/12/18 di € 2787,64
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2017. CP_3 CP_3
pagina 3 di 9 Si trattava della pretesa creditoria riferita a quei titoli riconducibili ad asseriti debiti nei confronti dell' e dell' , per complessivi euro 93.997,77. CP_3 CP_1
Parte opponente, a fondamento del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Inoltre, con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 4), 5) e 6) dell'elencazione che precede, parte ricorrente ha contestato la regolarità della notifica, osservando come la notifica di dette cartelle fosse stata eseguita da poste private, non a mani del ricorrente, bensì a mani di soggetti terzi, e come non risultasse mai stata effettuata al ricorrente la c.d. comunicazione di avvenuta notifica.
Relativamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito di cui ai nn. dal 7) al 19), parte ricorrente ha eccepito la regolarità della notifica, poiché le stesse risultavano essere state notificate al contribuente da indirizzi P.E.C. non iscritti nei pubblici registri, come pure da un indirizzo P.E.C.
non iscritto nei pubblici registri era stata notificata, in data 4.5.2022, l'intimazione di pagamento n. 02520229002374567000.
2. L (di seguito , l' e l' si sono Controparte_8 CP_9 CP_3 CP_1
costituiti in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre astrattamente tre diversi tipi di opposizione:
pagina 4 di 9 1) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
CP_3
2) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, ecc.);
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di 20 giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
4.2. Venendo al caso di specie, non sono fondate le eccezioni concernenti i vizi di notifica dei titoli.
Sul punto si osserva quanto segue.
Le cartelle esattoriali n. 02520060009817705000 n. 02520060066461371000 e n.
02520070058307577000 sono state notificate dal messo notificatore incaricato dall'agente della riscossione.
In relazione alle cartelle di pagamento n. 02520060009817705000 e n.
02520060066461371000, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato eseguito il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per quanto riguarda, invece, la cartella n. 02520070058307577000, poiché la notifica è
avvenuta a mani di un familiare convivente (figlia) dell'opponente, l' ha provveduto, come CP_9
pagina 5 di 9 si evince dalla distinta delle raccomandate, ad inviare la raccomandata semplice all'odierno ricorrente, non essendo previsto l'obbligo dell'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Gli altri titoli sono stati notificati via P.E.C..
In particolare, l'intimazione di pagamento e le cartelle da un lato, e gli avvisi di addebito dall'altro, sono stati notificati, rispettivamente, dall'indirizzo P.E.C. dell' CP_9
E ( ) e da quelle dell' Email_1 CP_3
( t) all'indirizzo P.E.C. dell'opponente Email_3 Email_4
La notifica è stata eseguita nel rispetto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 78/2010, secondo cui “la notifica della cartella può essere
eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti
dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
La tesi di parte opponente secondo cui anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente deve essere attinto da un pubblico registro, peraltro erroneamente fatta propria da alcune pronunce delle Commissioni Tributarie, si basa su sulla previsione speciale contenuta all'art. 3-
bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53, che tuttavia riguarda le sole notifiche eseguite dagli avvocati,
e non è applicabile, né direttamente né per analogia, alle notifiche in esame, per le quali esiste,
appunto, la citata disciplina specifica.
Di conseguenza, le disposizioni normative richiamate dall'opponente per sostenere le proprie tesi non trovano applicazione al caso di specie.
Sulla scorta della diposizione normativa sopra citata, se è previsto che la notifica degli atti della riscossione deve essere effettuata al contribuente ad un indirizzo presente nell'indice INI-
PEC, non è invece previsto dalla predetta disposizione che tale notifica debba provenire da una
P.E.C. presente nei pubblici elenchi.
pagina 6 di 9 Infatti, i pubblici registri riguardano unicamente la notificazione e la comunicazione alle
Pubbliche Amministrazioni di atti in materia civile, penale, amministrativa ed altre, ed hanno lo scopo di consentire al terzo, che deve notificare o comunicare un atto nelle dette materie, di individuare con certezza l'indirizzo P.E.C..
Diversamente, quando è la Pubblica Amministrazione che invia le notifiche non è necessario,
a pena di nullità, l'utilizzo di indirizzi di pubblici registri, rilevando soltanto la provenienza dell'indirizzo dalla Pubblica Amministrazione.
La maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. L'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente stesso (v. da ultimo Cass. civ., Sez. Trib., ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025).
Nel caso di specie, gli indirizzi utilizzati per la notifica in esame sono pur sempre indirizzi istituzionali, chiaramente riferibili all' e all' . CP_9 CP_3
4.3. Anche l'eccezione concernente la prescrizione successiva alla notifica è infondata.
Sono stati notificati all'opponente plurimi atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
- la comunicazione d'iscrizione ipotecaria notificata in data 30 agosto 2011 (la cui efficacia quale valido atto interruttivo della prescrizione prescinde dal fatto che successivamente l'Agente
della Riscossione ha provveduto a cancellare dai pubblici registri immobiliari la misura cautelare);
- l'intimazione di pagamento n. 02520169001191860000, notificata in data 10 febbraio 2016;
- l'intimazione di pagamento n. 02520189001312221000 notificata in data 6 febbraio 2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02520229002374567000 notificata in data 4 maggio 2022;
- l'intimazione di pagamento n. 02520239003315466000 notificata in data 23 giugno 2023.
pagina 7 di 9 Si osserva ancora che i termini prescrizionali in questione sono stati fatti oggetto di sospensione in virtù delle disposizioni che, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state introdotte a partire dal D.L. n. 18 del
17.3.2020 (decreto c.d. Cura Italia), convertito in L. n. 27 del 24.4.2020, con la finalità di fronteggiare gli effetti economici e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19.
Tali disposizioni hanno riguardato anche l'attività della riscossione, stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica degli atti di competenza dell' nonché CP_9
la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori,
durante tutto l'arco temporale intercorso dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro
52.000,01 sino ad euro 260.000,00.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione;
pagina 8 di 9 2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' , Parte_1 CP_3
dell' e dell' , che liquida, per ciascuna delle predette parti CP_1 Controparte_4
opposte, in euro 4.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CA
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2493/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Monserrato, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Milva Pili, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso in opposizione
Opponente
Contro
l' Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti
Opposto
E contro
l' elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_3
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e
Maurizio Falqui Cao in virtù di procura generale alle liti pagina 1 di 9 Opposto
E contro
l' con sede in Roma, elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'avvocato Maurizio Cimetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024 il signor (di seguito, per brevità, Parte_1
opponente) ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 025 2024 90046250
32/000 notificato il 28.5.2024, contenente, tra gli altri titoli, le seguenti cartelle e avvisi di addebito : CP_3
1) Cartella n° 02520020015027288000 notificata il 07/01/03 di € 4922,68 contenente tributi
UL (Num. Enti: 2) dell'anno 2000; CP_5
2) Cartella n° 02520040007725037000 notificata il 05/10/05 di € 4609,53 contenente tributi
- DE DI CA ( ) dell'anno 2002; CP_3 CP_3
3) Cartella n° 02520050016601058000 notificata il 05/10/05 di € 3971,22 contenente tributi
- DE DI CA (INPS) dell'anno 2001 2003; CP_3
4) Cartella n° 02520060009817705000 notificata il 06/09/06 di € 4805,52 contenente tributi
- DE DI CA ( ) dell'anno 2002 2004 2003; CP_3 CP_3
5) Cartella n° 02520060066461371000 notificata il 07/03/07 di € 8392,31 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2000 – 2006; CP_1 CP_1
6) Cartella n° 02520070058307577000 notificata il 07/12/07 di € 3441,74 contenente tributi
UL (Num. Enti: 2) ) dell'anno 2004 2006 2007; CP_6
7) Cartella n° 02520160017476267000 notificata il 30/08/16 di € 751,02 contenente tributi pagina 2 di 9 ) dell'anno 2016; Controparte_7
8) Cartella n° 02520170011075931000 notificata il 25/07/17 di € 975,75 contenente tributi
DE DI CA ( ) dell'anno 2016; CP_1 CP_1
9) Cartella n° 02520170025356279000 notificata il 18/01/18 di € 244,78 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_1 CP_1
10) Cartella n° 02520180008232134000 notificata il 18/07/18 di € 717,26 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_1 CP_1
11) Cartella n° 02520190001474249000 notificata il 17/01/19 di € 242,62 contenente tributi
INAIL DE DI CA ( ) dell'anno 2018; CP_1 CP_1
12) Cartella n° 02520190014195942000 notificata il 04/09/19 di € 686,23 contenente tributi
DE DI CA ( ) dell'anno 2018; CP_1 CP_1
13) Avviso di addebito n° 32520160000295623000 notificata il 03/04/16 di € 2776,51
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2015; CP_3 CP_3
14) Avviso di addebito n° 32520160003071063000 notificata il 24/10/16 di € 2750,69
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2015; CP_3 CP_3
15) Avviso di addebito n° 32520160005537280000 notificata il 22/12/16 di € 18491,48
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2009 2011; CP_3 CP_3
16) Avviso di addebito n° 32520170001116733000 notificata il 21/09/17 di € 5524,2
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2016; CP_3 CP_3
17) Avviso di addebito n° 32520170003591644000 notificata il 02/12/17 di € 2669,38
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2012; CP_3 CP_3
18) Avviso di addebito n° 32520180000703468000 notificata il 16/06/18 di € 4161,17
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2017; CP_3 CP_3
19) Avviso di addebito n° 32520180003931881000 notificata il 04/12/18 di € 2787,64
contenente tributi - DE DI CA ( ) dell'anno 2017. CP_3 CP_3
pagina 3 di 9 Si trattava della pretesa creditoria riferita a quei titoli riconducibili ad asseriti debiti nei confronti dell' e dell' , per complessivi euro 93.997,77. CP_3 CP_1
Parte opponente, a fondamento del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Inoltre, con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 4), 5) e 6) dell'elencazione che precede, parte ricorrente ha contestato la regolarità della notifica, osservando come la notifica di dette cartelle fosse stata eseguita da poste private, non a mani del ricorrente, bensì a mani di soggetti terzi, e come non risultasse mai stata effettuata al ricorrente la c.d. comunicazione di avvenuta notifica.
Relativamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito di cui ai nn. dal 7) al 19), parte ricorrente ha eccepito la regolarità della notifica, poiché le stesse risultavano essere state notificate al contribuente da indirizzi P.E.C. non iscritti nei pubblici registri, come pure da un indirizzo P.E.C.
non iscritto nei pubblici registri era stata notificata, in data 4.5.2022, l'intimazione di pagamento n. 02520229002374567000.
2. L (di seguito , l' e l' si sono Controparte_8 CP_9 CP_3 CP_1
costituiti in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre astrattamente tre diversi tipi di opposizione:
pagina 4 di 9 1) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
CP_3
2) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, ecc.);
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di 20 giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
4.2. Venendo al caso di specie, non sono fondate le eccezioni concernenti i vizi di notifica dei titoli.
Sul punto si osserva quanto segue.
Le cartelle esattoriali n. 02520060009817705000 n. 02520060066461371000 e n.
02520070058307577000 sono state notificate dal messo notificatore incaricato dall'agente della riscossione.
In relazione alle cartelle di pagamento n. 02520060009817705000 e n.
02520060066461371000, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato eseguito il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per quanto riguarda, invece, la cartella n. 02520070058307577000, poiché la notifica è
avvenuta a mani di un familiare convivente (figlia) dell'opponente, l' ha provveduto, come CP_9
pagina 5 di 9 si evince dalla distinta delle raccomandate, ad inviare la raccomandata semplice all'odierno ricorrente, non essendo previsto l'obbligo dell'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Gli altri titoli sono stati notificati via P.E.C..
In particolare, l'intimazione di pagamento e le cartelle da un lato, e gli avvisi di addebito dall'altro, sono stati notificati, rispettivamente, dall'indirizzo P.E.C. dell' CP_9
E ( ) e da quelle dell' Email_1 CP_3
( t) all'indirizzo P.E.C. dell'opponente Email_3 Email_4
La notifica è stata eseguita nel rispetto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 78/2010, secondo cui “la notifica della cartella può essere
eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti
dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
La tesi di parte opponente secondo cui anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente deve essere attinto da un pubblico registro, peraltro erroneamente fatta propria da alcune pronunce delle Commissioni Tributarie, si basa su sulla previsione speciale contenuta all'art. 3-
bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53, che tuttavia riguarda le sole notifiche eseguite dagli avvocati,
e non è applicabile, né direttamente né per analogia, alle notifiche in esame, per le quali esiste,
appunto, la citata disciplina specifica.
Di conseguenza, le disposizioni normative richiamate dall'opponente per sostenere le proprie tesi non trovano applicazione al caso di specie.
Sulla scorta della diposizione normativa sopra citata, se è previsto che la notifica degli atti della riscossione deve essere effettuata al contribuente ad un indirizzo presente nell'indice INI-
PEC, non è invece previsto dalla predetta disposizione che tale notifica debba provenire da una
P.E.C. presente nei pubblici elenchi.
pagina 6 di 9 Infatti, i pubblici registri riguardano unicamente la notificazione e la comunicazione alle
Pubbliche Amministrazioni di atti in materia civile, penale, amministrativa ed altre, ed hanno lo scopo di consentire al terzo, che deve notificare o comunicare un atto nelle dette materie, di individuare con certezza l'indirizzo P.E.C..
Diversamente, quando è la Pubblica Amministrazione che invia le notifiche non è necessario,
a pena di nullità, l'utilizzo di indirizzi di pubblici registri, rilevando soltanto la provenienza dell'indirizzo dalla Pubblica Amministrazione.
La maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. L'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente stesso (v. da ultimo Cass. civ., Sez. Trib., ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025).
Nel caso di specie, gli indirizzi utilizzati per la notifica in esame sono pur sempre indirizzi istituzionali, chiaramente riferibili all' e all' . CP_9 CP_3
4.3. Anche l'eccezione concernente la prescrizione successiva alla notifica è infondata.
Sono stati notificati all'opponente plurimi atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
- la comunicazione d'iscrizione ipotecaria notificata in data 30 agosto 2011 (la cui efficacia quale valido atto interruttivo della prescrizione prescinde dal fatto che successivamente l'Agente
della Riscossione ha provveduto a cancellare dai pubblici registri immobiliari la misura cautelare);
- l'intimazione di pagamento n. 02520169001191860000, notificata in data 10 febbraio 2016;
- l'intimazione di pagamento n. 02520189001312221000 notificata in data 6 febbraio 2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02520229002374567000 notificata in data 4 maggio 2022;
- l'intimazione di pagamento n. 02520239003315466000 notificata in data 23 giugno 2023.
pagina 7 di 9 Si osserva ancora che i termini prescrizionali in questione sono stati fatti oggetto di sospensione in virtù delle disposizioni che, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state introdotte a partire dal D.L. n. 18 del
17.3.2020 (decreto c.d. Cura Italia), convertito in L. n. 27 del 24.4.2020, con la finalità di fronteggiare gli effetti economici e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19.
Tali disposizioni hanno riguardato anche l'attività della riscossione, stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica degli atti di competenza dell' nonché CP_9
la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori,
durante tutto l'arco temporale intercorso dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro
52.000,01 sino ad euro 260.000,00.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione;
pagina 8 di 9 2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' , Parte_1 CP_3
dell' e dell' , che liquida, per ciascuna delle predette parti CP_1 Controparte_4
opposte, in euro 4.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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