TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1773/2025 promossa da:
l'avv. ELISA GIUSEPPINA CACCAVARI (C.F. in proprio C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato che la signora ( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...] e domiciliata di fatto in Busto Arsizio via Bellingera n. 4, è debitrice nei confronti dello scrivente procuratore Avv. Elisa GI CA dell'importo di €.
1.602,48 per compensi professionali non corrisposti, condannarla a versare a favore dello scrivente procuratore Avv. Elisa GI CA ( del Foro di Milano con Studio CodiceFiscale_3
pagina 1 di 4 in Milano via Piacenza n. 16 l'importo di €. 1.602,48 maggiorato degli interessi moratori dalla data del
04/7/2024 all'effettivo saldo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato il 13.5.2025, l'avv. Elisa
GI CA ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.602,48, oltre interessi dal 4.7.2024 al saldo quale saldo del compenso professionale maturato in relazione all'attività difensiva svolta con riferimento al procedimento di separazione personale instaurato dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiara contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Risulta innanzitutto comprovato per tabulas che il 2.11.2023 la ricorrente ha ricevuto mandato dalla resistente per assisterla nel procedimento di separazione personale consensuale con R.G. n. 2849/24, pattuendo un compenso per l'attività professionale da svolgere di € 1.650,00, oltre oneri di legge e così complessivamente € 2.407,55 (cfr. doc. 1).
Dallo scambio di mail prodotto risulta, poi, che la resistente, informata dalla ricorrente della possibilità di presentare nel medesimo giudizio di separazione personale anche contestuale domanda di divorzio congiunto, si determinava in tal senso, accettando di corrispondere alla professionista incaricata, per pagina 2 di 4 l'ulteriore attività svolta, un compenso quantificato in € 875,48, somma già comprensiva di oneri di legge (doc. 2).
Ciò posto in ordine alla prova della pattuizione per iscritto dei compensi, quanto all'importo di €
875,48 richiesto per la presentazione della domanda congiunta di divorzio, dalla documentazione prodotta non risulta comprovato che la ricorrente abbia eseguito la prestazione, né qualsivoglia attività propedeutica, elementi, questi, che la stessa era tenuta a dimostrare.
Ed invero, chiarito che la domanda congiunta non è stata presentata, come allegato dalla ricorrente stessa, in quanto occorreva la sottoscrizione delle parti, manca in atti qualsivoglia prova anche solo della redazione della bozza di tale domanda.
Non può essere riconosciuto, pertanto, l'importo di € 875,48, ma unicamente la minore somma di €
727,00, a saldo del compenso pattuito per l'attività svolta in relazione alla separazione consensuale tra le parti.
A tale ultimo proposito, basti evidenziare che la resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato di avere effettuato il pagamento richiesto o altro fatto estintivo della pretesa creditoria, come era suo onere, con la conseguenza che la somma di cui sopra, secondo quanto allegato dalla ricorrente e come si evince, del resto, dai plurimi solleciti inviati (docc. 6, 7 e 8), in alcun modo riscontrati, deve ritenersi ancora dovuta.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del sollecito inviato con raccomandata (doc. 8) alla data della domanda giudiziale, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad attività istruttoria, e riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1773/2025, disattesa ogni altra istanza, pagina 3 di 4 eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna a corrispondere all'avv. Elisa GI CA la somma di € Controparte_1
727,00, oltre interessi dal 13.2.2025 al saldo, al tasso meglio indicato in parte motiva;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Elisa GI Controparte_1
CA, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 362,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1773/2025 promossa da:
l'avv. ELISA GIUSEPPINA CACCAVARI (C.F. in proprio C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato che la signora ( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...] e domiciliata di fatto in Busto Arsizio via Bellingera n. 4, è debitrice nei confronti dello scrivente procuratore Avv. Elisa GI CA dell'importo di €.
1.602,48 per compensi professionali non corrisposti, condannarla a versare a favore dello scrivente procuratore Avv. Elisa GI CA ( del Foro di Milano con Studio CodiceFiscale_3
pagina 1 di 4 in Milano via Piacenza n. 16 l'importo di €. 1.602,48 maggiorato degli interessi moratori dalla data del
04/7/2024 all'effettivo saldo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato il 13.5.2025, l'avv. Elisa
GI CA ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.602,48, oltre interessi dal 4.7.2024 al saldo quale saldo del compenso professionale maturato in relazione all'attività difensiva svolta con riferimento al procedimento di separazione personale instaurato dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiara contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Risulta innanzitutto comprovato per tabulas che il 2.11.2023 la ricorrente ha ricevuto mandato dalla resistente per assisterla nel procedimento di separazione personale consensuale con R.G. n. 2849/24, pattuendo un compenso per l'attività professionale da svolgere di € 1.650,00, oltre oneri di legge e così complessivamente € 2.407,55 (cfr. doc. 1).
Dallo scambio di mail prodotto risulta, poi, che la resistente, informata dalla ricorrente della possibilità di presentare nel medesimo giudizio di separazione personale anche contestuale domanda di divorzio congiunto, si determinava in tal senso, accettando di corrispondere alla professionista incaricata, per pagina 2 di 4 l'ulteriore attività svolta, un compenso quantificato in € 875,48, somma già comprensiva di oneri di legge (doc. 2).
Ciò posto in ordine alla prova della pattuizione per iscritto dei compensi, quanto all'importo di €
875,48 richiesto per la presentazione della domanda congiunta di divorzio, dalla documentazione prodotta non risulta comprovato che la ricorrente abbia eseguito la prestazione, né qualsivoglia attività propedeutica, elementi, questi, che la stessa era tenuta a dimostrare.
Ed invero, chiarito che la domanda congiunta non è stata presentata, come allegato dalla ricorrente stessa, in quanto occorreva la sottoscrizione delle parti, manca in atti qualsivoglia prova anche solo della redazione della bozza di tale domanda.
Non può essere riconosciuto, pertanto, l'importo di € 875,48, ma unicamente la minore somma di €
727,00, a saldo del compenso pattuito per l'attività svolta in relazione alla separazione consensuale tra le parti.
A tale ultimo proposito, basti evidenziare che la resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato di avere effettuato il pagamento richiesto o altro fatto estintivo della pretesa creditoria, come era suo onere, con la conseguenza che la somma di cui sopra, secondo quanto allegato dalla ricorrente e come si evince, del resto, dai plurimi solleciti inviati (docc. 6, 7 e 8), in alcun modo riscontrati, deve ritenersi ancora dovuta.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del sollecito inviato con raccomandata (doc. 8) alla data della domanda giudiziale, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad attività istruttoria, e riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1773/2025, disattesa ogni altra istanza, pagina 3 di 4 eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna a corrispondere all'avv. Elisa GI CA la somma di € Controparte_1
727,00, oltre interessi dal 13.2.2025 al saldo, al tasso meglio indicato in parte motiva;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Elisa GI Controparte_1
CA, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 362,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 4 di 4