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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'avviso di accertamento n. TW9012200873/2024 a lui notificato in data 15.10.2024, emesso a seguito dell'accertamento effettuato sulla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017.
Esponeva il ricorrente che l'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accertamento di ufficio effettuato aveva rilevato dall'esame dei conti corrente intestati a Ricorrente_1 depositi non giustificati per complessivi € 127.426,00.
Lamentava il ricorrente che l'Agenzia non aveva tenuto conto della natura dei versamenti eseguiti sul conto corrente a lui intestato;
in particolare non aveva tenuto conto sia del prestito effettuato dal genero Nominativo_1
né del finanziamento richiesto per ripianare la situazione debitoria della società_1 snc e dalla stessa rimborsati dalla figlia Nominativo_2 e ciò per complessivi e 30.000,00. Contestava la presunzione di altri conti corrente non portati a conoscenza dell'Agenzia.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e il motivo posto a fondamento dello stesso. Esponeva che l'accertamento era scaturito dalla mancata presentazione da parte del Ricorrente_1 della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 e dalle verifiche effettuate negli archivi finanziarie e nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
di avere comunicato l'esito dell'accertamento al Ricorrente_1 e di averlo invitato a produrre i documenti bancari tutti a lui riconducibili nonché la documentazione che avrebbe ritenuto idonea a rappresentare la sua corretta posizione fiscale per il predetto anno di imposta. Evidenziava come dall'esame dei conti correnti n. Conto_Corrente_1 tratto su Banca_1 intestato a Società_1 snc. N.C. DI Ricorrente_1 c.c.1 n. tratto su Banca_2 intestato a società_2 SRLS;
c.c._2 n. tratto su Banca_2 intestato a società_2 SRLS;
delega x c/c n. Conto_Corrente_2 tratto su Banca_1 intestato a Società_2 SRLS;
c/c n. Conto_Corrente_3 tratto su Banca_1 intestato a Ricorrente_1 E C. - totale accrediti € 950,00; estratto c/c n. Conto_Corrente_4 tratto su Banca_2 intestato a Ricorrente_1 E C. - totale accrediti € 91.506,00 era emerso che il Ricorrente_1 aveva ricevuto nell'anno 2017 accrediti bancari per complessivi € 92.546,00 somma inferiore a quella emergente dagli archivi dei rapporti pari a € 127.426,00. In assenza di presentazione di documentazione giustificativa e esplicativa l'Agenzia aveva emesso l'accertamento impugnato. Accertamento che sulla base dell'omessa dichiarazione sottoponeva a imposizione la somma di € 127.426,00 determinando l'IRPEF in € 47.963,00, addizionale regionale per € 1.567,00 e addizionale comunale per € 765,00 oltre interessi e sanzioni.
Contestava che le giustificazioni, comunque parziali rispetto all'ammontare accertato, fossero idonee alla modifica dell'esito dell'accertamento non avendo in alcun modo provato né il prestito effettuato al Nominativo_1
e la sua restituzione, né gli accrediti pensionistici, né la restituzione del finanziamento di € 30.000 da parte della figlia, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Ricorrente_1 contesta la legittimità dell'accertamento effettuato sia sotto il profilo della metodologia apprestata sia sotto il profilo sostanziale.
Invero l'Agenzia delle Entrate ha dato prova di avere effettuato indagini finanziarie consentite dalla legge, in particolare dall'art.11 comma quattro Legge 214/2011 e ciò legittimamente in assenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017; indagine sui conti correnti intestati al Ricorrente_1 che ha portato all'accertamento di versamenti per € 92.546,00 e per quanto riguarda l'indagine sui rapporti finanziari ad un accertamento di ulteriori € 34.9070, somme non transitate nei conti correnti a lui intestati ma costituenti egualmente reddito.
L'esito di dette indagini portava all'accertamento di un reddito di € 127.426 per l'anno 2017.
Il ricorso, piuttosto generico nella contestazione della legittimità dell'accertamento, contiene la critica che non è dato sapere quale tipo di accertamento sia stato effettuato da parre dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene emerge dagli atti depositati che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato l'accertamento dei redditi del Ricorrente_1 accedendo sia alle fonti bancarie che alla anagrafe dei rapporti tributari, accertamento del tutto legittimo in ipotesi di omissione totale della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 ciò ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973, accertamento che consente all'Ufficio di utilizzare, ove necessario, presunzioni anche supersemplici , presunzioni che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare o che il reddito non è stato prodotto o che lo stesso è stato prodotto in misura inferiore a quello accertato. ( v. Cass.
2581/2021, Cass.1506/2017, Cass.31981/2024).
Unica prova offerta dal ricorrente è la produzione dell'estratto conto corrente a lui intestato acceso presso il Banca_2 e avente numero 18007 nell'anno 2017 senza allegare alcuna documentazione attestante la natura dei depositi nello stesso presenti. Ha quindi omesso di provare la sussistenza del prestito effettuato a Nominativo_1 e le modalità di restituzione dello stesso, in modo tale da consentire la verifica dei versamenti effettuati per tale causa;
ha, inoltre, omesso di provare sia la sussistenza che le modalità di accensione del finanziamento di € 30.000,00, le modalità di pagamento e la restituzione da parte della figlia;
da ultimo ha omesso di dare la prova di essere titolare di trattamento pensionistico e quindi dell'ammontare dello stesso.
In siffatta situazione di totale inadempimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, alla luce delle esplicite contestazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate nella fase procedimentale antecedente alla emissione dell'atto di accertamento, ribadite tutte nel presente giudizio, il rigetto del ricorso appare d'obbligo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
€ 5.000,00
Sassari 1.12.2024
Il Presidente rel.
G.NA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90122008732024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'avviso di accertamento n. TW9012200873/2024 a lui notificato in data 15.10.2024, emesso a seguito dell'accertamento effettuato sulla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017.
Esponeva il ricorrente che l'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accertamento di ufficio effettuato aveva rilevato dall'esame dei conti corrente intestati a Ricorrente_1 depositi non giustificati per complessivi € 127.426,00.
Lamentava il ricorrente che l'Agenzia non aveva tenuto conto della natura dei versamenti eseguiti sul conto corrente a lui intestato;
in particolare non aveva tenuto conto sia del prestito effettuato dal genero Nominativo_1
né del finanziamento richiesto per ripianare la situazione debitoria della società_1 snc e dalla stessa rimborsati dalla figlia Nominativo_2 e ciò per complessivi e 30.000,00. Contestava la presunzione di altri conti corrente non portati a conoscenza dell'Agenzia.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e il motivo posto a fondamento dello stesso. Esponeva che l'accertamento era scaturito dalla mancata presentazione da parte del Ricorrente_1 della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 e dalle verifiche effettuate negli archivi finanziarie e nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
di avere comunicato l'esito dell'accertamento al Ricorrente_1 e di averlo invitato a produrre i documenti bancari tutti a lui riconducibili nonché la documentazione che avrebbe ritenuto idonea a rappresentare la sua corretta posizione fiscale per il predetto anno di imposta. Evidenziava come dall'esame dei conti correnti n. Conto_Corrente_1 tratto su Banca_1 intestato a Società_1 snc. N.C. DI Ricorrente_1 c.c.1 n. tratto su Banca_2 intestato a società_2 SRLS;
c.c._2 n. tratto su Banca_2 intestato a società_2 SRLS;
delega x c/c n. Conto_Corrente_2 tratto su Banca_1 intestato a Società_2 SRLS;
c/c n. Conto_Corrente_3 tratto su Banca_1 intestato a Ricorrente_1 E C. - totale accrediti € 950,00; estratto c/c n. Conto_Corrente_4 tratto su Banca_2 intestato a Ricorrente_1 E C. - totale accrediti € 91.506,00 era emerso che il Ricorrente_1 aveva ricevuto nell'anno 2017 accrediti bancari per complessivi € 92.546,00 somma inferiore a quella emergente dagli archivi dei rapporti pari a € 127.426,00. In assenza di presentazione di documentazione giustificativa e esplicativa l'Agenzia aveva emesso l'accertamento impugnato. Accertamento che sulla base dell'omessa dichiarazione sottoponeva a imposizione la somma di € 127.426,00 determinando l'IRPEF in € 47.963,00, addizionale regionale per € 1.567,00 e addizionale comunale per € 765,00 oltre interessi e sanzioni.
Contestava che le giustificazioni, comunque parziali rispetto all'ammontare accertato, fossero idonee alla modifica dell'esito dell'accertamento non avendo in alcun modo provato né il prestito effettuato al Nominativo_1
e la sua restituzione, né gli accrediti pensionistici, né la restituzione del finanziamento di € 30.000 da parte della figlia, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Ricorrente_1 contesta la legittimità dell'accertamento effettuato sia sotto il profilo della metodologia apprestata sia sotto il profilo sostanziale.
Invero l'Agenzia delle Entrate ha dato prova di avere effettuato indagini finanziarie consentite dalla legge, in particolare dall'art.11 comma quattro Legge 214/2011 e ciò legittimamente in assenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017; indagine sui conti correnti intestati al Ricorrente_1 che ha portato all'accertamento di versamenti per € 92.546,00 e per quanto riguarda l'indagine sui rapporti finanziari ad un accertamento di ulteriori € 34.9070, somme non transitate nei conti correnti a lui intestati ma costituenti egualmente reddito.
L'esito di dette indagini portava all'accertamento di un reddito di € 127.426 per l'anno 2017.
Il ricorso, piuttosto generico nella contestazione della legittimità dell'accertamento, contiene la critica che non è dato sapere quale tipo di accertamento sia stato effettuato da parre dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene emerge dagli atti depositati che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato l'accertamento dei redditi del Ricorrente_1 accedendo sia alle fonti bancarie che alla anagrafe dei rapporti tributari, accertamento del tutto legittimo in ipotesi di omissione totale della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2017 ciò ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973, accertamento che consente all'Ufficio di utilizzare, ove necessario, presunzioni anche supersemplici , presunzioni che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare o che il reddito non è stato prodotto o che lo stesso è stato prodotto in misura inferiore a quello accertato. ( v. Cass.
2581/2021, Cass.1506/2017, Cass.31981/2024).
Unica prova offerta dal ricorrente è la produzione dell'estratto conto corrente a lui intestato acceso presso il Banca_2 e avente numero 18007 nell'anno 2017 senza allegare alcuna documentazione attestante la natura dei depositi nello stesso presenti. Ha quindi omesso di provare la sussistenza del prestito effettuato a Nominativo_1 e le modalità di restituzione dello stesso, in modo tale da consentire la verifica dei versamenti effettuati per tale causa;
ha, inoltre, omesso di provare sia la sussistenza che le modalità di accensione del finanziamento di € 30.000,00, le modalità di pagamento e la restituzione da parte della figlia;
da ultimo ha omesso di dare la prova di essere titolare di trattamento pensionistico e quindi dell'ammontare dello stesso.
In siffatta situazione di totale inadempimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, alla luce delle esplicite contestazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate nella fase procedimentale antecedente alla emissione dell'atto di accertamento, ribadite tutte nel presente giudizio, il rigetto del ricorso appare d'obbligo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
€ 5.000,00
Sassari 1.12.2024
Il Presidente rel.
G.NA